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Sentenza

Sentenza del 12/01/2024 n. 94 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di cartelle di pagamento relative a lrpef, lrap e ritenute per gli anni d'imposta 2016 e 2017, deducendo che i debiti erano stati oggetto di un piano di concordato fallimentare omologato il 25/11/2019 con effetto esdebitatorio; il ricorrente sosteneva che i crediti tributari erano sorti prima dell'apertura della procedura concorsuale e dovevano essere fatti valere nel concorso fallimentare (insinuazione al passivo/ruoli straordinari), con conseguente nullità degli atti di riscossione notificati dopo l'omologa. L'Agenzia eccepiva che i crediti non erano concorsuali in quanto gli anni 2016/2017 indicavano soltanto il presupposto d'imposta e non la concretizzazione del credito, e contestava la statuizione di primo grado.

La decisione

La Corte d'appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto i ricorsi, annullando le cartelle impugnate. I giudici hanno ritenuto che la obbligazione tributaria nasce con la realizzazione del presupposto d'imposta (quindi se il presupposto si è verificato prima dell'apertura della procedura concorsuale il credito si considera sorto anteriormente ai sensi degli artt. 168 e 184 L.F.), che l'Agenzia poteva insinuare il credito tramite formazione di ruoli straordinari anche senza preventiva notifica della cartella o sua definitività, e che l'omologa del concordato produce effetto esdebitatorio con nullità degli atti di riscossione notificati successivamente. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese (euro 2.000 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 124 L.F.

    Richiamato quale norma generale sul concordato fallimentare: l'omologa del concordato produce effetto esdebitatorio in capo alla società e vincola i creditori partecipanti alla procedura.

  • artt. 3 e 5 DL n. 199/2018

    Norme richiamate in relazione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione e alla partecipazione dell'ente alla procedura concorsuale.

  • art. 11, comma 3 DPR 602/1973

    Applicato per legittimare la formazione di ruoli straordinari da parte dell'Amministrazione finanziaria anche in relazione a crediti noti anteriormente alla procedura concorsuale.

  • art. 15-bis DPR 602/1973

    Richiamato unitamente all'art. 11 per sostenere la possibilità di far valere il credito mediante ruolo straordinario senza necessità della notifica o della definitività della cartella.

  • art. 168 L.F.

    Usato per affermare che i crediti il cui presupposto si è verificato prima dell'apertura della procedura concorsuale si considerano sorti anteriormente alla stessa e sono pertanto concorsuali.

  • art. 184 L.F.

    Richiamato insieme all'art. 168 per definire il regime dei crediti sorti anteriormente all'apertura della procedura concorsuale e la loro partecipazione al passivo.

  • art. 135 L.F.

    Richiamato in relazione all'effetto di esdebitazione previsto per l'istituto concordatario e alla sua efficacia nei confronti dei creditori concorsuali.

Massime di principio

  • L'obbligazione tributaria nasce con la realizzazione del presupposto d'imposta: se il presupposto si è verificato prima dell'apertura della procedura concorsuale, il credito è concorsuale anche se l'accertamento o l'iscrizione a ruolo avvengono successivamente.
  • L'Agenzia delle Entrate può far valere crediti sorti prima della procedura concorsuale mediante ruoli straordinari; non è necessaria la notifica né la definitività della cartella di pagamento per l'ammissione del credito al concorso.
  • L'omologa del concordato fallimentare produce effetto esdebitatorio nei confronti dei creditori assoggettati al concordato, con conseguente inefficacia/nullità degli atti di riscossione notificati dopo l'omologa se riferiti a debiti ricompresi nel concordato.
  • Spetta al curatore valutare l'ammissibilità dei crediti al passivo della fallita; l'Agenzia come credito concorsuale deve partecipare al riparto secondo i principi di uguaglianza fra creditori.
  • Se il concordato è stato omologato prima della notifica di ruoli o cartelle relativi a debiti già sorti anteriormente, tali atti possono essere dichiarati nulli per effetto dell'esdebitazione.

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