Cassazione Penale, Sentenza n. 28824/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per la violazione del divieto di accesso a determinate aree imposto dal Questore ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017. I motivi di ricorso deducevano: violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato accertamento del requisito del "pericolo per la sicurezza", anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 47 del 2024; omesso esame degli altri elementi costitutivi del reato; ulteriore vizio di motivazione per la mancata applicazione degli artt. 131-bis e 62-bis c.p. La difesa sosteneva che il provvedimento questorile era stato ritenuto legittimo sulla base di una nozione ampia di sicurezza e di decoro urbano, non più compatibile con l'interpretazione costituzionalmente orientata della fattispecie. Il Procuratore Generale concludeva per l'annullamento senza rinvio condividendo il primo motivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbite le ulteriori censure. Ha rilevato che il giudice di merito aveva fondato la legittimità del divieto di accesso su una nozione estesa di sicurezza, comprendente il decoro urbano e la tutela del bene-area pubblica, in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 47 del 2024. Secondo la Cassazione, per integrare la fattispecie dell'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017 occorre un concreto pericolo di commissione di reati desunto dalla condotta tenuta dall'agente, non essendo sufficiente la mera reiterazione di comportamenti antisociali o la presenza non consona al decoro dell'area. Poiché nella specie mancavano elementi indicativi di un pericolo per la sicurezza così inteso, il fatto non sussiste. La sentenza impugnata e quella di primo grado sono state pertanto annullate senza rinvio.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017
La violazione del divieto di accesso a determinate aree è punibile solo se il provvedimento questorile sia legittimamente fondato su un concreto pericolo per la sicurezza, intesa come tutela della libertà dei cittadini di svolgere attività lecite al riparo da condotte criminose, e non sulla sola esigenza di decoro urbano o sulla mera presenza non consona dell'agente.
Individua le condotte reiterate che costituiscono il presupposto del divieto di accesso, ma la sola reiterazione non basta senza il distinto requisito del pericolo per la sicurezza.
Consente l'annullamento senza rinvio quando il fatto non sussiste e non sono necessari ulteriori accertamenti.
Era stato invocato dalla difesa, ma il suo esame è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Era stato invocato dalla difesa, ma il suo esame è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- In tema di divieto di accesso a determinate aree disposto dal Questore ai sensi dell'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, il giudice penale deve verificare la legittimità del provvedimento non sostituendosi alla valutazione amministrativa, ma controllando che essa sia sorretta da motivazione conforme ai presupposti di legge.
- Il requisito del 'pericolo per la sicurezza' va inteso in senso ristretto: occorre un concreto rischio di commissione di reati, desumibile dalla condotta dell'interessato, e non una generica valutazione di inopportunità, degrado o mancanza di decoro urbano.
- La mera reiterazione di condotte illecite o antisociali non è sufficiente, da sola, a giustificare il divieto di accesso se non emergono elementi fattuali idonei a fondare una prognosi concreta di pericolosità per i fruitori dell'area.
- Quando manca in radice il requisito del pericolo per la sicurezza secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, il fatto tipico non è integrato e la sentenza va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
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