Cassazione Civile, Ordinanza n. 30617/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditori)
La controversia
La controversia nasce da una trattativa per la vendita di un immobile: la società ricorrente sosteneva che i proprietari avessero inizialmente promesso di vendere il bene per euro 900.000, per poi rifiutare la conclusione della vendita al prezzo di euro 680.000, importo risultante da una proposta di rideterminazione formulata dalla società in ragione di irregolarità edilizie che riducevano la superficie dell'immobile. La Corte d'appello aveva escluso la responsabilità precontrattuale, ritenendo che la proposta di nuovo prezzo fosse stata avanzata unilateralmente, senza una previa trattativa idonea a creare un affidamento ragionevole nella conclusione del contratto alle condizioni prospettate. In cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1337 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente negato l'esistenza di un affidamento giustificato, in realtà tradito dalla controparte, e che dagli elementi probatori emergesse la responsabilità precontrattuale dei convenuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura, formalmente incardinata come violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., mirava in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, cioè la concreta sussistenza o meno di un affidamento tutelabile e la dinamica delle trattative. Una tale doglianza avrebbe potuto essere proposta solo nei limiti del vizio motivazionale, ma il ricorso non soddisfaceva neppure i requisiti minimi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Quanto alle spese, la ricorrente è stata condannata al loro rimborso in favore dei controricorrenti, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La norma sulla responsabilità precontrattuale non può essere invocata per sovvertire la ricostruzione fattuale del giudice di merito; occorre allegare e dimostrare un affidamento oggettivamente giustificato nella conclusione del contratto, leso da comportamenti contrari a buona fede nelle trattative.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
Il controllo di legittimità sulla motivazione non può essere surrettiziamente eluso con una censura di violazione di legge; la doglianza deve rispettare i limiti del vizio di omesso esame di fatti decisivi.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di responsabilità precontrattuale, non basta dedurre la mancata conclusione del contratto: è necessario che il comportamento della controparte abbia ingenerato un affidamento ragionevole e tutelabile nella stipula alle condizioni prospettate.
- La censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. è ammissibile solo se investe l'erronea interpretazione della norma di diritto; se invece mira a ottenere una diversa lettura delle prove e dei fatti di causa, la doglianza è inammissibile o comunque va veicolata nei limiti del vizio motivazionale.
- Non è consentito trasformare una contestazione sulla valutazione delle risultanze istruttorie in una formale denuncia di violazione di legge.
- Per il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. non è sufficiente contrapporre alla motivazione della sentenza una diversa ricostruzione del fatto: occorre evidenziare l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
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