Cassazione Penale, Sentenza n. 14418/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino che aveva accolto il reclamo ex art. 35‑bis O.P. proposto dal detenuto Rossetti contro il rigetto del Magistrato di Sorveglianza di Cuneo. Il Ministero contestava la decisione per violazione ed erronea applicazione dell'art. 69, comma 6, lett. b) della l. n. 354/75 (ordinamento penitenziario) nonché degli artt. 1, 35‑bis, 41‑bis (in particolare comma 2‑quater lett. b)) O.P., sostenendo che la nozione di "familiare" ai sensi dell'art. 307, comma 4, c.p. non comprende i conviventi: pertanto, la donna (De Cristofaro) non avrebbe titolo alla corrispondenza né ai colloqui audiovisivi in regime 41‑bis. Inoltre il Ministero deduceva che la convivenza non era provata (Rossetti era ancora formalmente sposato) e che eventuali contatti precedenti non potevano costituire prova sufficiente di convivenza.
La decisione
Il ricorso del Ministero è stato respinto. La Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione del Tribunale di Sorveglianza: dagli atti e dalle informazioni acquisite risultava provata la convivenza tra Rossetti e la De Cristofaro (es. arresto presso l'abitazione comune, fitta corrispondenza e precedenti colloqui). La sentenza sottolinea che l'art. 41‑bis, comma 2‑quater, lett. b) O.P., che disciplina i colloqui per i detenuti in regime differenziato, consente i colloqui con "familiari e conviventi" e la congiunzione va intesa in senso non cumulativo (consentendo quindi colloqui sia con familiari che con conviventi). La circolare DAP 2 ottobre 2017 (art. 16) equipara il convivente al familiare ai fini dell'autorizzazione al colloquio visivo; analoga previsione si riscontra sull'invio pacchi (art. 20 della stessa circolare). Sul punto, la DDA aveva espresso un parere negativo non per l'assenza di convivenza ma per i rapporti di parentela della donna con esponenti della criminalità organizzata: tale circostanza non era però stata ritenuta idonea a giustificare il divieto in presenza della prova della convivenza. Conseguentemente il diniego di colloqui e ricezione di pacchi/lettere dalla convivente è stato ritenuto illegittimo e il provvedimento impugnato è stato confermato.
Norme richiamate
art. 41‑bis, comma 2‑quater, lett. b) ord. pen.
Interpreta la congiunzione "familiari e conviventi" in senso non cumulativo: i colloqui previsti per i detenuti in regime 41‑bis sono ammessi sia con i familiari sia con i conviventi; quindi il convivente può autorizzare colloqui e contatti anche se non rientra nella definizione di "familiare" del codice penale.
Definisce la nozione di "familiari" ai fini penali; il Ministero ha richiamato questa norma per sostenere che i conviventi non rientrano nella categoria dei familiari, ma il Tribunale ha ritenuto che l'art. 41‑bis preveda una categoria autonoma (i conviventi) rispetto ai familiari.
Norma procedurale che disciplina il reclamo avverso i provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza; utilizzata come base procedurale per l'impugnazione del rigetto delle autorizzazioni al colloquio e alla corrispondenza.
art. 69, comma 6, lett. b) l. n. 354/75 (ordinamento penitenziario)
Richiamato dal ricorrente come norma di riferimento sulle restrizioni nei rapporti per i detenuti, ma il gravame non ha trovato accoglimento perché la limitazione invocata non era compatibile con la prova di convivenza e con la disciplina specifica dell'art. 41‑bis e delle circolari attuative.
Circolare DAP 2 ottobre 2017, art. 16
“al fine dell'autorizzazione al colloquio visivo il convivente è parificato al familiare avente diritto”
La circolare equipara espressamente il convivente al familiare ai fini dell'autorizzazione ai colloqui visivi per i detenuti in regime 41‑bis; la Corte ha considerato questa disposizione di prassi amministrativa coerente con l'interpretazione estensiva dei diritti di colloquio per i conviventi.
Circolare DAP 2 ottobre 2017, art. 20
Stabilisce che l'invio di pacchi è possibile, con le modalità previste, da parte di familiari o conviventi: la Corte ha richiamato questa disposizione per legittimare la ricezione di pacchi/lettere dalla convivente accertata.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma processuale penale sul motivo di ricorso per cassazione (violazione di legge) richiamata nel titolo di impugnazione; la Corte ha comunque ritenuto il motivo infondato sul merito dell'interpretazione delle norme sostanziali e amministrative.
Massime di principio
- In regime 41‑bis la dizione «familiari e conviventi» va interpretata in senso non cumulativo: i conviventi, pur non essendo "familiari" ai sensi dell'art. 307 c.p., possono avere diritto a colloqui e corrispondenza se la convivenza è provata.
- La prova della convivenza può essere fornita anche da elementi documentali e investigativi (es. arresto presso l'abitazione comune, storia di corrispondenza e colloqui precedenti, informazioni dalle forze di polizia) e può essere ritenuta sufficiente dal giudice di sorveglianza.
- Le circolari amministrative del DAP (es. circolare 2/10/2017) sono rilevanti nell'interpretazione e applicazione operativa della disciplina 41‑bis e possono equiparare il convivente al familiare ai fini dei colloqui e della ricezione di pacchi.
- La sola dimostrazione di rapporti di parentela o contatti della terza persona con soggetti criminali non determina automaticamente l'esclusione del diritto ai colloqui/alla corrispondenza: va valutato il rischio effettivo e proporzionalmente bilanciato con il diritto del detenuto al mantenimento di relazioni affettive quando sussista prova di convivenza.
- In presenza di provata convivenza, il diniego amministrativo ai colloqui o alla corrispondenza è illegittimo a meno che non emerga un concreto e specifico pericolo di ordine e sicurezza che lo giustifichi, valutato caso per caso.
- Precedenti contatti (colloqui, corrispondenza) intercorsi prima dell'imposizione del 41‑bis costituiscono elemento favorevole per dimostrare l'esistenza e la continuità del rapporto, utile per l'autorizzazione ai rapporti previsti.
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