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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14221/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Raimondo Ermanno impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro in relazione al reato previsto dall'art. 256 comma 1 del D.lgs. 152/2006 (gestione illecita di rifiuti). Con il primo motivo deduceva errore di diritto sulla qualificazione e sulla pena applicata: sosteneva che i rifiuti sequestrati (materiale ferroso arrugginito e barattoli di vernice) non sarebbero pericolosi e che, quindi, avrebbe dovuto trovare applicazione la fattispecie relativa ai rifiuti non pericolosi (con pena pecuniaria o detentiva alternativa) anziché la più grave cosa prevista per rifiuti pericolosi. Denunciava la mancata verifica della natura pericolosa dei materiali. Con il secondo motivo deduceva la prescrizione del reato al momento della pubblicazione della sentenza di primo grado, poiché riteneva non più operativa la sospensione prevista dall'art. 159 c.p. (cd. legge Orlando), conseguendo così l'estinzione del reato prima della pronuncia impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul punto della prescrizione ha ritenuto applicabile la disciplina della legge 23 giugno 2017 n.103 (art.1, comma 11 lett. b) in relazione al reato commesso il 16.9.2017, con conseguente sospensione del corso della prescrizione dal 24.1.2023 al 6.3.2024 (1 anno, 1 mese e 10 giorni) e con precedenti periodi di sospensione per lo svolgimento del giudizio di primo grado; il termine di prescrizione è stato quindi fissato al 18 maggio 2025, rendendo infondata la doglianza. Quanto alla qualificazione dei rifiuti come pericolosi, la Corte ha ritenuto che si tratti di una questione di fatto riservata al giudice di merito: la valutazione del tribunale e della Corte d'appello (che avevano valorizzato lo stato arrugginito dei materiali e la presenza di barattoli di vernice) è stata considerata congrua e fondata su elementi probatori idonei (anche in riferimento al codice CER 08 01 11* per pitture e vernici di scarto contenenti solventi). Ne è conseguita la legittima applicazione della pena prevista per rifiuti pericolosi. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 256 comma 1

    Norma incriminatrice sulla gestione illecita di rifiuti; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della fattispecie relativa a rifiuti pericolosi in ragione della qualificazione dei materiali contestati come pericolosi

  • D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 183

    Definizione di rifiuto; la Corte ha ricordato che l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto costituisce questione di fatto devoluta al giudice di merito

  • Codice CER 08 01 11*

    Classificazione tecnica per pitture e vernici di scarto contenenti solventi o altre sostanze pericolose; utilizzata dalla Corte a supporto della qualificazione come rifiuto pericoloso

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103 - art. 1 comma 11 lett. b

    Disposizione che estende/sospende il corso della prescrizione per i reati commessi nell'intervallo pertinente; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina al reato commesso il 16.9.2017

  • Legge 27 novembre 2021, n. 134 - art. 2 comma 1 lett. a

    Richiamata nella ricostruzione normativa relativa alla disciplina della sospensione della prescrizione; la Corte ha puntualizzato che, per i reati commessi tra 3.8.2017 e 31.12.2019, si applica la legge n.103/2017 in base a decisione delle Sezioni Unite

  • Codice di procedura penale - art. 544

    Termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado dal quale decorre la sospensione della prescrizione secondo la normativa richiamata

  • Codice penale - art. 159 (richiamato)

    Norme sulla sospensione del corso della prescrizione; la Corte richiama la giurisprudenza e le interpretazioni delle Sezioni Unite circa l'applicabilità temporale

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Norma che dispone l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte

Massime di principio

  • La qualificazione della natura di un rifiuto (pericoloso o non pericoloso) è una questione di fatto affidata al giudice di merito: le sue conclusioni sono incensurabili in Cassazione se adeguatamente motivate.
  • Non è sempre necessario un accertamento peritale per classificare un rifiuto: elementi probatori come stato materiale, fotografie, ispezioni, sequestri e dichiarazioni testimoniali possono legittimare la qualificazione come rifiuto pericoloso.
  • Per i reati commessi tra il 3.8.2017 e il 31.12.2019 va considerata applicabile la disciplina della legge n.103/2017 in tema di sospensione del corso della prescrizione, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite.
  • La sospensione della prescrizione può mutare sostanzialmente il termine finale di estinzione e va calcolata tenendo conto sia dei periodi di sospensione per lo svolgimento dei gradi di giudizio sia di quelli specificamente previsti dalle leggi intervenute.
  • Per contestare efficacemente la configurazione di rifiuto pericoloso in appello o in Cassazione è necessario dimostrare vizi di motivazione o l'assenza di elementi probatori significativi: mere critiche valutative non sono sufficienti.
  • Il ricorrente soccombente in Cassazione può essere condannato alle spese del giudizio ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il profilo di convenienza prima di proporre ricorso in legittimità.

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