Cassazione Penale, Sentenza n. 14220/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, lamentando vizio di motivazione: a suo avviso la Corte di appello non avrebbe valutato correttamente la configurabilità dell'ipotesi meno grave di cui al comma 5 dell'art. 73, avendo dato rilievo soltanto al dato ponderale delle sostanze stupefacenti e non considerando compiutamente tutti gli elementi del caso concreto (anche alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite, cfr. Murolo). In particolare sosteneva che la eterogeneità delle sostanze e la mancata occasionalità non possono di per sé escludere il riconoscimento della lieve entità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato e ha rigettato il ricorso. È stata confermata la sentenza di merito che aveva dichiarato Ticconi responsabile della detenzione ai fini di cessione di cocaina e hashish (fatti avvenuti a Carsoli il 18/03/2022) e lo aveva condannato a 4 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione e a euro 20.000,00 di multa. La Corte ha ritenuto congrua e logica la valutazione dei giudici di merito, che hanno considerato globalmente quantità delle sostanze, eterogeneità (176 dosi di cocaina e 127 di hashish) e la non occasionalità desunta dalla recidiva specifica infraquinquennale, ritenendo tali elementi complessivamente preclusivi della configurabilità della fattispecie di lieve entità. La Cassazione ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte ricorda che per riconoscere la ipotesi delittuosa di 'lieve entità' il giudice deve valutare globalmente tutti gli elementi indicati dalla norma: azione (mezzi, modalità, circostanze) e oggetto materiale (quantità e qualità delle sostanze). Quantitativo, eterogeneità e non occasionalità sono parametri rilevanti e, considerati congiuntamente, possono escludere la lieve entità.
introduzione dell'elemento specializzante della non occasionalità nell'art. 73, comma 5, secondo periodo
La modifica legislativa ha fatto della non occasionalità un elemento specializzante integrante l'aggravante speciale; la Corte osserva che tale non occasionalità ricorre, in concreto, quando al momento del fatto l'agente ha già un precedente specifico, sicché la recidiva specifica contestata può integrare tale elemento.
La Corte, avendo rigettato il ricorso, ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in base a questa norma.
Massime di principio
- La valutazione della 'lieve entità' ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 è globale: non rileva solo il dato quantitativo ma la combinazione di quantità, qualità/eterogeneità delle sostanze, modalità di detenzione/cessione, sistematicità e rete di relazioni.
- L'eterogeneità delle sostanze (detenzione di più tipologie) non esclude automaticamen te la possibilità di riconoscere la lieve entità, ma costituisce un elemento valutabile negativamente insieme agli altri indici.
- La non occasionalità della condotta è elemento rilevante nella valutazione della gravità complessiva e, dopo la modifica legislativa del 2023, può costituire elemento specializzante dell'aggravante se sussiste recidiva specifica al momento del fatto.
- La sussistenza di recidiva specifica e la reiterazione infraquinquennale delle condotte sono indici forti di inserimento stabile nel mercato di stupefacenti e rendono meno probabile il riconoscimento della lieve entità.
- Il giudice deve motivare puntualmente la valutazione complessiva: nessun singolo fattore è decisivo in astratto, ma la combinazione degli elementi può giustificare l'esclusione della ridotta offensività.
- Per difendersi efficacemente in casi simili conviene documentare l'occasionalità dell'attività, l'assenza di relazioni commerciali o organizzative, la limitatezza effettiva delle quantità e l'assenza di precedenti specifici.
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