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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14217/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per truffa aggravata: il difensore deduce carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, omessa valutazione e travisamento delle prove, e contesta in particolare il rifiuto della Corte d'appello di disporre una perizia grafica sulla sottoscrizione del contratto di attivazione dell'utenza (sostenendo che la copia del contratto era depositata e la firma differiva da quelle della Grasso). Inoltre censura la ritenuta applicazione dell'aggravante della "minorata difesa" (truffa telematica), deducendo che la trattativa non si è svolta integralmente per via telematica ma con contatti telefonici e messaggistica, per cui l'aggravante non sarebbe configurabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo lo ha dichiarato inammissibile per genericità e aspecificità, rilevando che la Corte d'appello aveva motivatamente ritenuto la riferibilità della firma alla prevenuta tramite comparazione con scritture autentiche e che la perizia grafica era impraticabile senza l'originale del documento. Ha inoltre ricordato l'assenza di prova di un presunto furto del documento d'identità. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura: ha richiamato la L. 90/2024 che ha introdotto l'aggravante della truffa telematica quando il fatto è commesso a distanza con strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare l'identificazione, e ha verificato che la vittima aveva presentato denuncia con espressa istanza di punizione (condizionando anche il regime di procedibilità). In conclusione il rigetto conferma la condanna inflitta in sede di merito (1 anno di reclusione e €400 di multa) e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge n. 90/2024

    Novella l'art. 640 c.p. introducendo il comma 2‑ter (aggravante della c.d. truffa telematica) e modificando il regime di procedibilità per talune ipotesi; la Corte rileva che tale novellazione recepisce l'elaborazione giurisprudenziale sull'uso della rete per ostacolare l'identificazione della vittima.

  • art. 640 cod. pen. (comma 2‑ter, novellato dalla L. 90/2024)

    “il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici, idonei ad ostacolare la propria o l'altrui individuazione”

    La Corte ha ritenuto che l'aggravante opera quando l'agente ha agito a distanza sfruttando modalità tali da rendere impossibile o assai difficoltosa l'identificazione, con conseguente peggioramento della posizione della vittima.

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    Richiamato quale principio di riferimento sull'aggravante comune collegata all'uso della rete per impedire l'identificazione; la novella ha ricondotto la fattispecie nella cornice di tale aggravante.

  • art. 2, comma 4 cod. pen.

    Principio applicabile nel tempo: quando la legge sopravvenuta modifica il regime di procedibilità, il giudice deve accertare l'esistenza dell'istanza punitiva anche per i reati commessi anteriormente alla modifica, applicando la norma più favorevole se del caso.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Rilevante per l'adozione delle statuizioni conseguenti all'accertamento del regime di procedibilità in sede di legittimità.

Massime di principio

  • La Corte può rifiutare una perizia grafica se l'originale del documento non è disponibile; in assenza dell'originale molti elementi (es. pressione della penna) non sono valutabili, e comparazioni con scritture autentiche in atti possono essere giudicate sufficienti.
  • I motivi di ricorso generici o non riferiti puntualmente alla motivazione di merito sono inammissibili in Cassazione: le censure devono confrontarsi in termini specifici con le ragioni della decisione impugnata.
  • L'aggravante della cosiddetta "truffa telematica" (introdotta dalla L. 90/2024) si configura quando l'agente usa strumenti informatici/telematici a distanza in modo tale da ostacolare l'individuazione, anche se la trattativa ha avuto contatti telefonici o messaggistica: va valutata la sostanza dell'ostacolo all'identificazione.
  • Se la normativa sopravvenuta modifica il regime di procedibilità (da perseguibile d'ufficio a perseguibile a querela), per i fatti anteriori è necessario verificare se la vittima abbia effettivamente presentato denuncia con istanza di punizione; in mancanza l'azione potrebbe trovare ostacolo.
  • La difesa che invoca il furto d'identità o la sottrazione del documento ha l'onere di fornire elementi di prova che rendano credibile tale ricostruzione, dato che l'assenza di prova del furto è stata ritenuta dirimente nel caso esaminato.
  • In fase di impugnazione la Corte di merito può ritenere dirimente la comparazione grafica tra firme già presenti negli atti (mandato difensivo, altri documenti autenticati) e sufficiente a stabilire la riferibilità della sottoscrizione all'imputato.

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