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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14216/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità fondata su un riconoscimento informale operato dalle parti offese immediatamente dopo l'arresto e non reiterato in dibattimento; dedotta possibile alterazione del ricordo dovuta al contesto dell'individuazione (il prevenuto mostrato mentre era nella volante) e al fatto che altri due cittadini non avevano riconosciuto l'imputato; censura del mancato accertamento e motivazione rispetto all'esclusione della recidiva specifica e infraquinquennale; carenza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla congruità della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua e non contraddittoria la motivazione dei giudici di merito che hanno valorizzato: la descrizione dettagliata fornita dalle parti offese immediatamente dopo il fatto; la stretta contiguità temporale e spaziale tra consumazione della rapina, ricerca dei responsabili e individuazione; la corrispondenza dei connotati fisici e dell'abbigliamento (in particolare la tuta viola) e l'atteggiamento degli indagati (tentativo di sottrarsi al controllo); il riscontro fotografico che mostrava baffi/pizzetto e abbronzatura prossimi nel tempo all'evento. Ha confermato che il riconoscimento informale/ fotografico compiuto in fase investigativa è utilizzabile se in dibattimento il testimone conferma di averlo effettuato e spiega la mancata reiterazione. Ha respinto le censure sulla dosimetria della pena e sulle attenuanti generiche, ritenendo adeguata la valutazione (art. 133 c.p.) alla luce della gravità del fatto e della pregresse condanne; ha confermato il riconoscimento della recidiva infraquinquennale per la reiterazione in breve tempo di reato analogo, considerandola indizio di pericolosità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Utilizzato dalla Corte territoriale per motivare il rigetto delle circostanze attenuanti generiche, valutando i parametri di gravità del fatto e la personalità del reo

  • Giurisprudenza di legittimità su riconoscimento investigativo

    Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, Rv. 275585 – 01; n. 25122 del 7/3/23, Rv. 284859 - 01

    Principio che il riconoscimento fotografico o informale effettuato durante le indagini è utilizzabile in giudizio se il testimone conferma di averlo fatto e spiega la mancata reiterazione; è considerato una forma di dichiarazione con valore probatorio se adeguatamente corroborata

Massime di principio

  • Il riconoscimento informale effettuato immediatamente dopo il fatto può essere utilizzato come prova in dibattimento se il testimone conferma di averlo effettuato e chiarisce l'impossibilità di reiterarlo: fondamentali sono temporalità ravvicinata, descrizione dettagliata e coerenza con altri elementi probatori.
  • Per contestare efficacemente un riconoscimento extraprocessuale occorre offrire elementi specifici e probanti (es. prova di manipolazione, contraddizioni precise, distorsioni obiettive del contesto), mentre deduzioni meramente speculative sulla possibile influenza del contesto sono generalmente insufficienti in Cassazione.
  • La presenza di riscontri oggettivi (concordanza su connotati e abbigliamento, tentativo di fuga, riscontro fotografico vicino nel tempo) rafforza la validità di un riconoscimento informale e può superare la mancata reiterazione in aula.
  • La recidiva infraquinquennale può essere riconosciuta anche senza aumento di pena ex art. 63 c.p. e incide sulla valutazione della pericolosità sociale; la Corte valuta la continuità della propensione a delinquere specie se il precedente comportamento aveva dato occasione di reinserimento non colta.
  • Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando la gravità del fatto e la personalità del reo (anche evidenziata da precedenti condanne) mostrino una concreta ostatività alla mitigazione della pena.
  • In Cassazione non risultano ammissibili ricorsi che si limitano a reiterare censure di merito già esaminate dai giudici di merito senza indicare specifici profili di diritto suscettibili di sindacato di legittimità.

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