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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14215/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che ha riformato l'assoluzione di primo grado e li ha dichiarati colpevoli del reato continuato di reimpiego di denaro di provenienza delittuosa. Le censure principali riguardano: (i) la rinnovazione di una sola prova dichiarativa (la testimonianza della commercialista Leonelli) e la presunta insufficiente motivazione del giudice d'appello rispetto al principio del ragionevole dubbio; (ii) la mancanza di elementi indiziari idonei a dimostrare la conoscenza da parte degli imputati della provenienza illecita delle somme, nonché l'inutilizzabilità come prova della diffida inviata da Hera mai ritirata; (iii) il travisamento degli indizi e l'erronea valutazione in punto di dolo eventuale rispetto a una possibile colpa cosciente; (iv) la mancata considerazione di prove e documenti a discarico (testimonianze, sms, verbali, memoria difensiva).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto legittima la riassunzione della deposizione ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. limitatamente agli aspetti specificamente impugnati, e congrua la motivazione della Corte d'appello che aveva indicato una serie di indici (assenza di causali sui bonifici, importi abnormi, pagamento da soggetto non coerente con la presunta controparte dello sponsor, solleciti della commercialista rimasti senza chiarimenti, contabilizzazioni forfettarie per rendere i versamenti compatibili con un contratto inesistente, reiterati prelievi in contanti) ritenuti idonei a provare il dolo eventuale e la consapevolezza, anche generica, della provenienza illecita. La Cassazione ha confermato il giudizio di responsabilità pronunciato in appello e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.

    La riassunzione dell'istruttoria dibattimentale in caso di impugnazione dell'assoluzione da parte del pubblico ministero non riguarda tutte le prove, ma solo le prove dichiarative specificamente indicate nell'atto di impugnazione e ritenute decisive ai fini della responsabilità; la Corte ha ritenuto legittima la rinnovazione della deposizione contestata.

  • art. 648-ter cod. pen. (impiego di denaro di provenienza illecita)

    Il dolo del reato è costituito dalla coscienza e volontà di destinare a un impiego economicamente utile capitali illeciti, con la consapevolezza anche generica della loro provenienza delittuosa; la Corte ha ritenuto che gli indici raccolti dimostrassero tale consapevolezza o l'accettazione del rischio.

  • artt. 192, 546, 533 cod. proc. pen.

    Articoli invocati dalla difesa in relazione ai profili di valutazione della prova e alla corrispondenza dei motivi d'appello; la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla violazione di tali norme, in quanto la valutazione probatoria di merito era congrua e non travisata.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa per lamentare omissione di valutazione di prove e documenti; la Corte ha ritenuto che la memoria e le prove citate fossero state valutate e che non risultasse omissione rilevante nella motivazione.

  • artt. 187, 546 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione al vizio di motivazione e al travisamento degli indizi; la Corte ha ritenuto che non sussistesse travisamento e che la congruenza logica della motivazione ostasse alle censure.

  • art. 24 Costituzione

    Richiamato dalla difesa in ordine al diritto alla difesa; la Corte ha ritenuto che il diritto non fosse leso, essendo stata data effettiva considerazione alle argomentazioni difensive.

Massime di principio

  • In caso di impugnazione dell'assoluzione da parte del pubblico ministero, la riassunzione di prove dichiarative è ammessa solo per le dichiarazioni espressamente indicate e ritenute decisive nell'atto di impugnazione; il giudice d'appello deve motivare specificamente le ragioni del diverso apprezzamento.
  • Per il reato di impiego di denaro di provenienza illecita (art. 648-ter) il dolo è soddisfatto dalla coscienza e volontà di impiegare capitali illeciti insieme alla consapevolezza, anche generica, della loro provenienza delittuosa: non è necessario dimostrare la conoscenza puntuale dell'origine criminale.
  • Una serie di indici (assenza di causali sui bonifici, importi abnormi rispetto a forniture, versamenti da soggetto non coerente con la presunta controparte, ripetute sollecitazioni di chiarimento ignorate, pratiche contabili atte a mascherare la natura dei versamenti, utilizzo sistematico di prelievi in contanti) può fondare la convincente valutazione del dolo eventuale.
  • Il mancato ritiro di una lettera raccomandata di diffida non è necessariamente decisivo per escludere la conoscenza dell'illecito, specie se vi sono altri elementi indiziari che convergono verso la consapevolezza del rischio.
  • La destinazione dei fondi a finalità apparentemente lecite (come l'attività di un'associazione sportiva) e l'assenza di profitto personale non escludono automaticamente il dolo eventuale se emergono comportamenti sintomatici di accettazione del rischio di provenienza illecita.
  • La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente dipende dall'evidenza della consapevolezza del rischio: mere supposizioni di errore o affidamento su assicurazioni non comprovate possono non essere sufficienti a escludere il dolo quando la condotta presenta elementi sintomatici di accettazione del rischio.

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