Cassazione Penale, Sentenza n. 14219/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cicuto Luigi è stato ritenuto responsabile, in primo ed in secondo grado, di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 5 d.lgs. 74/2000 e art. 81 c.p.) per gli anni d'imposta 2012 e 2013, al fine di evadere imposte per importi pari a €76.295,00 e €75.229,00, con l'aggravante della recidiva reiterata. In Cassazione il ricorrente ha impugnato la recidiva e ha chiesto la declaratoria di prescrizione con riferimento all'anno 2012, sostenendo che le condanne valorizzate ai fini della recidiva sono divenute irrevocabili solo dopo la consumazione del reato e che pertanto quel reato è prescritto. Ha inoltre censurato la valutazione della recidiva per il 2013.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha escluso la recidiva con riferimento all'anno d'imposta 2012 perché le condanne valorizzate per la recidiva sono diventate irrevocabili successivamente alla data di consumazione del reato; di conseguenza ha dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo al 2012 (termine prescrizionale compiuto il 31/12/2023). Ne è conseguita la rideterminazione della pena principale e delle pene accessorie: pena principale ridotta a un anno di reclusione (per il reato residuo), durata delle pene accessorie temporanee parametrata al minimo (lett. a) 6 mesi, lett. b) e c) 1 anno). Ha ridotto la confisca per equivalente di €75.229,00 e ha confermato le altre misure dispositive disposte dai giudici di merito. Il motivo che contestava la recidiva per l'anno 2013 è stato invece rigettato: la Corte ha ritenuto legittimo considerare, ai fini della recidiva, anche precedenti e fatti successivi quando pertinenti per valutare la capacità criminale e la non occasionalità della nuova recidiva.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Usata come norma sulle circostanze aggravanti (recidiva) in relazione alla responsabilità penale; la Corte ha valutato la sussistenza della recidiva alla luce della cronologia delle condanne rispetto alla consumazione dei reati.
art. 5 d.lgs. 74/2000
Norma che configura il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi finalizzata all'evasione fiscale; è il capo di imputazione per gli anni d'imposta 2012 e 2013.
art. 99 cod. pen.
Rinviene i criteri applicativi della recidiva; al ricorso era stata fatta gravame per la errata applicazione della recidiva con riferimento alla non idoneità di condanne divenute irrevocabili dopo la consumazione del reato.
art. 157 cod. pen.
Norma sulla estinzione del reato per prescrizione; richiamata nella censura sull'omessa dichiarazione di estinzione per il reato 2012.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma procedurale connessa alla dichiarazione di estinzione per prescrizione: la difesa aveva lamentato omissione di tale dichiarazione rispetto al 2012.
art. 133 cod. pen.
Parametri per la determinazione della pena: la Corte d'appello ha richiamato i criteri di valutazione (come già dalla giurisprudenza) per misurare la capacità criminale e la riprovevolezza nel valutare la recidiva.
art. 12 d.lgs. 74/2000 (lett. a, b, c)
Prevede le pene accessorie temporanee per i reati tributari; la Cassazione ha disposto la loro parametrizzazione al minimo dopo l'estinzione del reato per il 2012.
art. 578-bis cod. proc. pen. (riferimento normativo storico)
La Corte ha rilevato che la nuova disciplina (art. 578-bis introdotto dal d.lgs. 1/3/2018) non è applicabile ai fatti anteriori al 6/4/2018; ciò incide sulla portata delle misure interdittive/confisca.
Massime di principio
- La recidiva può essere valutata solo con condanne già irrevocabili al momento della consumazione del reato valutato; condanne divenute definitive successivamente non possono concorrere a costituire la recidiva per quel fatto.
- Se l'esclusione della recidiva modifica il profilo soggettivo o la pena, occorre verificare la prescrizione: l'eventuale estinzione del reato per prescrizione opera dalla data di compimento del termine prescrizionale rispetto alla data di consumazione del reato.
- Nei reati pluriennali o continuati (es. omissione di dichiarazioni riferite a più annualità) ogni annualità va valutata secondo la propria data di consumazione e presupposti di prescrizione/recidiva.
- L'estinzione per prescrizione di una parte del fatto (es. anno d'imposta) comporta la rideterminazione della pena principale e delle pene accessorie riferibili al residuo reato; le pene accessorie vanno riparametrate coerentemente con la pena rimasta.
- La confisca diretta, quando è misura di sicurezza, può restare confermata anche se il reato che la giustifica è successivamente prescritto; la confisca per equivalente, invece, va limitata al profitto derivante dal reato per cui è intervenuta condanna.
- In sede di cassazione il controllo riguarda la correttezza di applicazione delle norme penali e processuali (es. art. 99, art. 157 c.p.), nonché la logicità della motivazione di merito; valutazioni di fatto sulla pericolosità possono essere confermate se adeguatamente motivate.
- La difesa deve tempestivamente far valere punti critici come l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione e contestare la rilevanza temporale di precedenti penali usati per la recidiva.
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