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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00021/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di un'associazione e dal reclamo respinto dalla Corte d'appello. L'associazione ha poi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, assumendo che il giudice si fosse limitato a richiamare la decisione di primo grado senza esaminare i motivi di reclamo; (2) omesso esame di fatti decisivi e violazione della disciplina sul fallimento e sugli enti pubblici, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe valutato la natura di ente pubblico non economico dell'associazione, la sua originaria costituzione e i successivi riconoscimenti pubblicistici, nonché i contributi e finanziamenti ricevuti da amministrazioni pubbliche; (3) violazione dell'art. 37 c.p.c. per asserita insufficiente motivazione sulla questione di giurisdizione, rilevando che la Corte d'appello aveva ritenuto manifestamente infondato il motivo senza spiegare in modo autonomo le ragioni del proprio potere di decidere.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e specificità, poiché la ricorrente non aveva riportato il contenuto dei motivi di reclamo e non si era confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: i contributi pubblici non erano decisivi per qualificare l'ente come pubblico, e comunque la legge n. 70/1975 aveva soppresso di diritto gli enti pubblici non espressamente esclusi o compresi negli elenchi previsti, sicché anche a voler ipotizzare una precedente natura pubblica dell'associazione, essa non avrebbe impedito l'assoggettamento alla procedura concorsuale. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, richiamando la precedente declaratoria di inammissibilità del regolamento di giurisdizione da parte delle Sezioni Unite e rilevando che la domanda di concordato preventivo e il criterio di prevenzione rendevano non निर्णisiva la censura sulla giurisdizione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato come norma processuale per denunciare la nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per censurare omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato insieme al vizio motivazionale per lamentare la mancata considerazione delle prove documentali.

  • art. 1 legge fall.

    Richiamato nella censura sulla fallibilità dell'ente e sulla sua natura giuridica.

  • art. 37 c.p.c.

    Richiamato per contestare la giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 4 L. n. 70/1975

    Utilizzato per affermare che nuovi enti pubblici possono essere riconosciuti o istituiti solo per legge; la Corte lo richiama nel quadro della soppressione degli enti pubblici non espressamente esclusi.

  • art. 2, comma 1, L. n. 70/1975

    "Tutti gli enti pubblici, con esclusione di quelli indicati nel secondo e terzo comma dell'articolo 1, che siano costituiti od ordinati da leggi o da atti aventi valore di legge, sono soppressi di diritto e conseguentemente cessano dalle loro funzioni alla scadenza del termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora entro il termine stesso non siano dichiarati necessari con i decreti di cui al successivo articolo 3"

    La Corte lo interpreta nel senso che tutti gli enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della legge sono stati soppressi di diritto, salvo le eccezioni indicate dalla stessa legge.

  • art. 1 L. n. 70/1975

    Richiamato per individuare gli enti esclusi dall'applicazione della legge e quelli eventualmente inseriti in tabella.

  • art. 3 L. n. 70/1975

    Richiamato per i decreti delegati che avrebbero dovuto individuare gli enti necessari ai fini pubblici.

  • art. 12 L. n. 241/1990

    Richiamato per affermare che contributi, sovvenzioni e vantaggi economici possono essere attribuiti sia a soggetti pubblici sia privati, quindi non sono indice decisivo della natura pubblica dell'ente.

  • art. 384, ult. comma, c.p.c.

    Richiamato per l'integrazione della motivazione della decisione di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La denuncia di motivazione apparente è inammissibile se non si riportano con precisione i motivi di merito ignorati dal giudice e non ci si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
  • I contributi o finanziamenti pubblici non sono, da soli, elementi decisivi per qualificare un ente come pubblico, potendo essere attribuiti anche a soggetti privati.
  • Ai fini dell'assoggettabilità a procedura concorsuale, la natura pubblica di un ente non può essere desunta in modo generico o da mere attestazioni storiche, ma deve risultare da un quadro normativo chiaro e inequivoco; in difetto, opera la disciplina ordinaria sulla fallibilità.
  • La disciplina di soppressione degli enti pubblici prevista dalla L. n. 70/1975 comporta che gli enti non espressamente esclusi o ricompresi negli elenchi previsti cessano ex lege le proprie funzioni pubbliche entro il termine stabilito.
  • La censura sulla giurisdizione non è decisiva se la questione è già stata definita in sede di regolamento e se, nel merito, risulta comunque assorbita o superata da elementi processuali come la prevenzione della procedura e la stessa iniziativa concorsuale della parte.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeGiurisdizioneImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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