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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28283/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, con cui l'Ufficio aveva rettificato il reddito d'impresa recuperando maggiore imposta. Dopo il rigetto in primo grado, proponeva appello; la Commissione tributaria regionale lo dichiarava inammissibile ritenendo tardiva la notificazione dell'atto di appello, eseguita via PEC oltre le ore 21 dell'ultimo giorno utile e quindi, secondo la CTR, perfezionata per il notificante alle ore 7 del giorno successivo. In Cassazione il ricorrente denunciava violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nullità della sentenza per errore di diritto e falsa applicazione della disciplina della notificazione telematica, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo: ha affermato che, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies d.l. n. 179/2012 nella parte indicata, la notificazione via PEC spedita dopo le ore 21 ma con ricevuta di accettazione generata entro le ore 24 si perfeziona per il notificante al momento della generazione della ricevuta stessa. Di conseguenza la CTR aveva erroneamente considerato tardivo l'appello. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come vizio di violazione di legge per censurare l'errore della CTR sulla disciplina della notificazione telematica.

  • D.L. n. 179 del 2012, art. 16-quater, comma 3

    La notifica telematica a mezzo PEC si perfeziona per il notificante al momento della ricevuta di accettazione e per il destinatario al momento della ricevuta di avvenuta consegna.

  • D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies

    La norma, nella parte in cui faceva slittare al giorno successivo il perfezionamento per il notificante delle notifiche telematiche con ricevuta di accettazione dopo le ore 21 ed entro le ore 24, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.

  • D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 1

    Richiamato per individuare il momento di perfezionamento della notifica per il notificante, coincidente con la generazione della ricevuta di accettazione.

  • D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 2

    Richiamato per individuare il momento di perfezionamento della notifica per il destinatario, coincidente con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna.

  • L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 3

    La notificazione richiesta ai sensi di tale norma, se la ricevuta di accettazione è rilasciata entro le ore 24, si perfeziona per il mittente il giorno stesso.

  • art. 147 c.p.c.

    È richiamato, per effetto del rinvio dell'art. 16-septies, quale regola sulle fasce orarie delle notificazioni, ma non può operare in modo da comprimere irragionevolmente il diritto di difesa del notificante.

  • art. 155 c.p.c.

    Richiamato per affermare che il termine per impugnare scade allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno utile.

  • artt. 3, 24 e 111 Cost.

    Sono i parametri costituzionali in base ai quali la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 16-septies.

Massime di principio

  • Per le notificazioni eseguite a mezzo PEC vale la regola della scissione soggettiva degli effetti: il perfezionamento per il notificante coincide con la generazione della ricevuta di accettazione, mentre per il destinatario coincide con la ricezione della consegna.
  • La disciplina delle notifiche telematiche non può essere interpretata in modo da comprimere irragionevolmente il diritto di difesa del mittente, specialmente quanto al pieno utilizzo del termine per impugnare fino alla mezzanotte dell'ultimo giorno.
  • La limitazione temporale delle notifiche oltre le ore 21 non può essere applicata nel senso di differire artificiosamente il perfezionamento per il notificante al giorno successivo quando la ricevuta di accettazione sia stata generata entro le ore 24.
  • In presenza di notificazione via PEC tempestivamente perfezionata per il notificante, il giudice di merito non può dichiarare l'impugnazione inammissibile per tardività sulla base del solo superamento delle ore 21.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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