Cassazione Civile, Ordinanza n. 07877/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia originaria riguardava la condanna degli eredi di un acquirente di autocarro a restituire al venditore la somma di euro 3.067,96, relativa alla tassa di proprietà pagata per gli anni 1989-1994 su un veicolo venduto nel 1984. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado ritenendo che, in forza della vendita del 1984, il compratore fosse divenuto proprietario del mezzo e, quindi, obbligato al pagamento dei tributi connessi, reputando irrilevanti una successiva denuncia ai Carabinieri circa un ulteriore passaggio del veicolo e la dichiarazione dell'asserito successivo acquirente. I ricorrenti hanno chiesto la revocazione dell'ordinanza della Cassazione n. 27306/2023 deducendo due errori di fatto: primo, che la Corte avrebbe supposto erroneamente l'avvenuta trascrizione al P.R.A. del contratto di vendita del 1984, circostanza mai avvenuta; secondo, che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto non rispettato l'art. 366, n. 6, c.p.c. per difetto di specificazione della sede processuale dei documenti richiamati, mentre tali documenti sarebbero stati indicati in calce al ricorso e depositati in fascicolo.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso per revocazione manifestamente inammissibile. Ha precisato che i dedotti errori non integravano un errore di fatto revocatorio: la supposizione circa la trascrizione al P.R.A. costituiva, al più, un apprezzamento di merito o un errore di giudizio riferibile alla sentenza di merito, non alla decisione di legittimità; inoltre la questione era stata comunque oggetto di discussione tra le parti. Quanto al preteso errore sull'art. 366, n. 6, c.p.c., la Corte ha rilevato che quel rilievo era solo incidentale e comunque non decisivo, perché il ricorso originario non era stato dichiarato inammissibile per tale ragione ma rigettato nel merito. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, per la mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina la revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione; il rimedio è ammesso solo nei limiti dell'errore di fatto revocatorio.
l'errore revocatorio deve essere un errore di percezione, decisivo, immediatamente rilevabile dagli atti, non un errore di giudizio o di valutazione.
il richiamo alla specifica indicazione della sede processuale dei documenti è un profilo di ammissibilità del ricorso per cassazione; la sua eventuale erronea applicazione non integra errore di fatto revocatorio.
la Corte richiama la disciplina della trattazione in camera di consiglio nei casi di revocazione pertinenti.
richiamato nel ricorso originario come norma asseritamente violata, ma la Corte ha escluso che vi fosse una violazione decisiva nella sentenza impugnata.
richiamato nel ricorso originario; la Corte ha escluso che la sentenza di merito avesse violato le regole di valutazione della prova in modo revocatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato quando ricorrono i presupposti processuali.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, per una svista percettiva immediata e obiettiva.
- Non è revocabile la decisione che, pur magari errando nella valutazione dei fatti o nell'interpretazione dei motivi di ricorso, esprima un errore di giudizio o di diritto; tali errori si denunciano con i mezzi ordinari di impugnazione.
- L'errore revocatorio deve essere decisivo: se, anche senza di esso, la decisione sarebbe stata la stessa, il rimedio non è esperibile.
- Non può qualificarsi come errore di fatto revocatorio la critica alla ricostruzione della ratio decidendi o al giudizio di autosufficienza/ammissibilità del ricorso per cassazione, perché si tratta di valutazioni giuridiche e non di percezioni sbagliate del dato processuale.
- Per la revocazione della sentenza di cassazione, l'errore deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità ed avere carattere autonomo rispetto ad eventuali errori della sentenza di merito.
- Se la questione fattuale è stata oggetto di discussione tra le parti o è divenuta comunque controvertibile nel processo, la pronuncia del giudice su di essa non è una mera svista revocatoria ma una valutazione insindacabile con il rimedio ex art. 395, n. 4, c.p.c.
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