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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7641/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva dichiarato illegittima la destituzione (licenziamento) intimata dall'E.A.V. il 13.6.2017 nei confronti di Antonio Fiore per timbrature non corrispondenti all'orario di lavoro e per allontanamenti dal posto di servizio. L'ente datore ha dedotto: (i) questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 r.d. 148/1931 (disparità di trattamento e violazione art.3 e art.39 Cost.); (ii) violazione e falsa applicazione delle norme disciplinari speciali (art.53 r.d. 148/1931, art.7 l.300/1970, art.2106 c.c.) per omessa messa a disposizione della relazione dei funzionari e per vizio di motivazione; (iii) errata applicazione della tutela ex art.18 l.300/1970 (sosteneva che il vizio fosse meramente formale e quindi non idoneo ad integrare la tutela reintegratoria prevista per le nullità di fattispecie). Il PM, ai sensi dell'art. 23 c.8-bis d.l.137/20 conv.176/20, ha depositato conclusioni scritte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva rilevato la violazione dell'art. 53 r.d. 148/1931 per mancata messa a disposizione al lavoratore della relazione scritta dei funzionari e dei documenti istruttori (tra cui le timbrature), con conseguente impedimento ad esercitare il diritto di richiedere il giudizio del Consiglio di disciplina. La Suprema Corte ha ritenuto la violazione come «nullità di protezione» incardinata nella nozione di nullità per contrarietà a norma imperativa (art.1418 c.c.), con applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria prevista dall'art.18 l.300/1970 (nella misura indicata dalla Corte territoriale: reintegrazione e indennità pari a dodici mensilità della retribuzione). Ha inoltre respinto la censura costituzionale e ribadito la permanenza e la legittimità della disciplina speciale per gli autoferrotranvieri. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio (esborsi €200,00 e compensi €5.000,00 oltre accessori) e raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • R.D. 23 marzo 1931 n. 148, all. A, art. 53

    “In base ai rapporti che pervengono alla Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore, o chi da esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o più funzionari, le indagini e le constatazioni necessarie ... I funzionari eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta ... In base alla relazione presentata, il direttore, o chi da esso delegato, esprime per le punizioni ... l'opinamento ... L'opinamento è reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale. Gli agenti interessati hanno diritto, entro cinque giorni ... di presentare ... eventuali nuove giustificazioni ... Nel caso in cui l'agente abbia presentate le Sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano accolte, l'agente ha diritto ... di chiedere che ... si pronunci il Consiglio stesso.”

    Norma speciale e procedurale che disciplina il procedimento disciplinare per gli autoferrotranvieri; contiene anche una regola sulla titolarità del potere sanzionatorio (devoluzione al Consiglio di disciplina ove richiesto), perciò la sua violazione può incidere sulla legittimità dell'atto di destinazione/sanzione (nullità di protezione).

  • Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), art. 7

    Norma di garanzia procedurale applicabile in via generale ai procedimenti disciplinari; la sua violazione integra mala procedura di garanzia, ma va distinta dalle norme speciali di fattispecie come l'art.53 r.d. 148/1931.

  • Legge 20 maggio 1970 n. 300, art. 18

    Disciplina della tutela contro i licenziamenti illegittimi; la Corte applica la tutela reintegratoria e risarcitoria per nullità di protezione derivanti da violazioni di norme imperative (art. 1418 c.c.), richiamando il testo novellato e la giurisprudenza consolidata.

  • Codice civile, art. 1418

    “È nulla la volontà contraria a una norma imperativa.”

    Base giuridica per qualificare la violazione dell'art.53 come nullità per contrarietà a norma imperativa (nullità di protezione) e per giustificare l'applicazione della tutela reintegratoria.

  • Codice civile, art. 2106

    Richiamato in relazione alla peculiarità del rapporto e alla disciplina delle mansioni e sanzioni; usato come riferimento normativo nel quadro delle censure dell'ente.

  • Legge 28 giugno 2012 n. 92 (riforma lavoro) e modifiche dell'art.18

    Richiamata in relazione al regime delle tutele per i licenziamenti; discussa la compatibilità/operatività della disciplina novellata con i lavoratori del pubblico impiego privatizzato.

  • D.l. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23 comma 8-bis (conv. L. 18 dicembre 2020 n.176)

    Prevede la facoltà del Procuratore Generale di depositare conclusioni scritte; applicata nel procedimento in Cassazione.

  • Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, art. 51

    Riferimento normativo sul regime del pubblico impiego privatizzato e sui limiti di applicabilità automatica delle modifiche legislative sulle tutele del lavoro privato.

  • Costituzione italiana, art. 3, art. 39 e art. 111

    Art.3 e art.39 evocati nella censura di illegittimità costituzionale (respinta); art.111 richiamato come soglia del minimo costituzionale della motivazione della sentenza.

Massime di principio

  • La disciplina speciale prevista per categorie particolari (es. autoferrotranvieri) è tuttora vigente e costituzionalmente legittima: un'attacco di incostituzionalità deve essere specifico e non generico.
  • Va distinta la violazione di norme di garanzia procedurale generali (art.7 l.300/1970) dalla violazione di norme speciali di fattispecie (es. art.53 r.d.148/1931) che incidono sulla titolarità del potere sanzionatorio; quest'ultime possono integrare una nullità di protezione con conseguente reintegrazione.
  • La mancata messa a disposizione al lavoratore della relazione investigativa e dei documenti istruttori, ove obbligatoria per la procedura speciale, può precludere il diritto di chiedere il giudizio del Consiglio di disciplina e comportare l'illegittimità dell'atto di destituzione/licenziamento.
  • La qualifica del vizio come "nullità di protezione" consente l'applicazione delle tutele previste per nullità contrarie a norma imperativa (art.1418 c.c.) e può comportare reintegro e indennità risarcitoria anziché solo indennizzo limitato.
  • In casi di pubblico impiego privatizzato è necessario valutare la compatibilità delle tutele previste per il lavoro privato con il regime speciale del pubblico impiego; non sempre le novellazioni del diritto privato si applicano automaticamente.
  • Per i datori di lavoro: rispettare integralmente le fasi procedurali previste dalle norme speciali (accesso del lavoratore ai documenti istruttori, comunicazione dell'opinamento, diritto a chiedere il Consiglio di disciplina) per evitare vizi che possono annullare la sanzione.
  • Per i lavoratori: se viene negato l'accesso a documenti rilevanti della istruttoria o la possibilità di esercitare rimedi previsti dalla norma speciale, è opportuno chiedere formalmente la documentazione e far valere la nullità di protezione in sede giurisdizionale.

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