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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7347/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a intimazione di pagamento e a cartella con riferimento ai vizi della procedura esecutiva (per decorso del termine di venti giorni dalla notifica del primo atto, in relazione a identità del concessionario, competenza territoriale e ritualità della notifica della cartella) e aveva rigettato il resto dell'opposizione (in particolare sulla prescrizione, ritenendo non decorso il termine). Con unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente denunciava violazione dell'art. 617 c.p.c., sostenendo che l'opposizione fosse stata erroneamente ricondotta a tale norma invece che all'art. 615 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il consolidato principio secondo cui, quando con lo stesso atto sono proposte contestualmente opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) e opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), i rimedi processuali sono distinti: la parte relativa all'opposizione ex art. 615 è soggetta al regime dell'appello, mentre quella relativa agli atti esecutivi è impugnabile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Nel caso di specie la ricorrente aveva qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione (appellabile) e risultava avere già proposto appello pendente; inoltre non aveva dedotto motivo valido contro la declaratoria di tardività dell'opposizione agli atti esecutivi. Per tali ragioni la Corte ha ritenuto il ricorso per cassazione inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite (compensi e esborsi), nonché all'ulteriore contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 111

    comma settimo (riserva di giurisdizione e rimedi per le opposizioni agli atti esecutivi)

    La Corte richiama l'art. 111 Cost. per affermare che la parte della controversia relativa agli atti esecutivi è impugnabile in Cassazione; pertanto la cassazione è lo strumento appropriato solo per quella parte e non per la parte appellabile ex art. 615 c.p.c.

  • Codice di procedura civile, art. 615

    Opposizione all'esecuzione

    L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è soggetta al regime dell'appello: la relativa pronuncia è impugnabile con appello e non con ricorso per cassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 617

    Opposizione agli atti esecutivi

    L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. riguarda vizi degli atti esecutivi ed è impugnabile in Cassazione (nei limiti indicati dall'art. 111 Cost.), differenziandosi dall'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis

    Norme sul contributo unificato e maggiorazioni

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle norme sul contributo unificato e della maggiorazione (raddoppio) prevista per il ricorso in specifiche ipotesi procedurali.

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis (conv. L. 176/2020)

    deposito conclusioni del P.M.

    Richiamata per indicare l'avvenuto deposito di conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero, ma non decisiva sul merito della questione sostanziale.

Massime di principio

  • Se con lo stesso atto si sollevano contemporaneamente opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) e opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), i rimedi sono distinti: la prima parte è appellabile; la seconda è impugnabile in Cassazione nei limiti dell'art. 111 Cost.
  • Un ricorso per cassazione è inammissibile se punta a censurare una decisione relativa a materie per le quali la legge prevede l'appello come rimedio (es. opposizione ex art. 615 c.p.c.).
  • Chi propone in primo grado una opposizione mista deve curare la scelta e l'esercizio dei rimedi differenti (appello per l'opposizione all'esecuzione; cassazione per la parte relativa agli atti esecutivi), e non può sostituire un appello con un ricorso per cassazione quando la parte impugnata è appellabile.
  • L'omessa o insufficiente deduzione di motivi specifici (per esempio sulla tardività dell'opposizione agli atti esecutivi) può comportare l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Rischio di condanna alle spese e di applicazione di maggiorazioni sul contributo unificato quando il ricorso risulti infondato o inammissibile: è importante valutare preventivamente quale rimedio utilizzare.

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