Cassazione Civile, Sentenza n. 7869/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Telecom ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva ritenuto sussistente l'obbligo risarcitorio della cedente (Telecom) per il periodo intercorso tra la cessione del ramo d'azienda e la declaratoria di illegittimità della cessione, ritenendo interrotta la prescrizione dall'atto di impugnazione della cessione. Il motivo principale dedotto in cassazione contestava la valutazione secondo cui l'atto giudiziale di impugnazione avrebbe interrotto la prescrizione anche rispetto a pretese risarcitorie eventuali e non logicamente conseguenti al provvedimento impugnatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale di Telecom, ritenendo che la Corte territoriale non avesse valutato il "contenuto specifico" dell'atto di impugnazione per verificare se esso manifestasse la volontà di far valere anche il diritto risarcitorio. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame. Il ricorso incidentale di Morgese è stato assorbito. La Corte ha precisato che l'impugnazione non interrompe automaticamente la prescrizione di pretese risarcitorie non direttamente conseguenti all'atto impugnato e ha richiamato il principio secondo cui, perché l'atto giudiziale interrompa la prescrizione, esso deve rendere conoscibile al destinatario la volontà di far valere quel diritto; inoltre ha ricordato che, perché il cedente sia considerato inadempiente per non aver ricevuto la prestazione dopo la sentenza di illegittimità, è necessaria la preventiva costituzione in mora.
Norme richiamate
Norma sulla prescrizione dei diritti; utilizzata in combinato con gli artt. 2935, 2943 e 2945 per valutare l'effetto interruttivo dell'atto giudiziale sulla prescrizione.
Richiamato nel contesto delle norme sulla prescrizione e degli effetti degli atti interruttivi.
Trattato come norma che disciplina l'interruzione della prescrizione per atto giudiziale; la Corte precisa che l'atto giudiziale interrompe la prescrizione solo se il suo contenuto specifico manifesta la volontà di far valere il diritto concreto.
Richiamato assieme all'art. 2943 per i profili relativi alla sospensione/interruzione della prescrizione da atti giudiziali.
Principio sullo onere della prova: il lavoratore attore deve dimostrare l'inadempimento e l'entità del credito; la Corte ha richiamato l'importanza della valutazione probatoria sul punto.
Norma sull'interpretazione del contratto; richiamata rispetto all'interpretazione dell'accordo sindacale del 19.7.2000.
Criteri di interpretazione del contratto richiamati nella critica sull'errata interpretazione dell'accordo sindacale.
Richiamato in relazione al principio di coerenza e completezza della motivazione: censurata la presenza di affermazioni apparentemente inconciliabili nella motivazione territoriale.
Norma che disciplina i motivi di cassazione; indicata come fondamento formale dei motivi dedotti in ricorso (vizi di diritto e motivazione).
art. 44 CCNL settore Telecomunicazioni
Riferimento contrattuale utilizzato per individuare il parametro oggettivo del premio di risultato e valutare il differenziale reclamato dal lavoratore.
art. 23, comma 8-bis D.L. 137/2020 conv. legge 176/2020
Citato in atti per le formalità processuali relative al deposito delle conclusioni del P.M.; non incidente sul merito.
Richiamato in relazione alle formalità processuali e al deposito conclusioni del P.M.; non decisivo sul punto sostanziale.
Massime di principio
- Un atto giudiziale interruttivo della prescrizione produce tale effetto solo se, per il suo contenuto specifico, manifesta chiaramente la volontà di far valere il diritto concreto oggetto della richiesta: l'impugnazione di un atto (es. cessione d'azienda) non interrompe automaticamente la prescrizione di pretese risarcitorie diverse o eventuali se queste non risultano espressamente dedotte o chiaramente implicite nell'atto.
- La declaratoria di illegittimità di una cessione di ramo d'azienda non determina automaticamente, senza ulteriori atti, il sorgere di un diritto al risarcimento delle retribuzioni o emolumenti per il periodo anteriore o successivo: per ottenere risarcimenti relativi al periodo anteriore la domanda deve manifestare tale pretesa; per ottenere retribuzioni successive alla sentenza il lavoratore deve, prima della condotta del cedente, aver messo quest'ultimo in mora.
- Il lavoratore che agisca per il risarcimento deve ottemperare al proprio onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c.: è necessario fornire elementi idonei a dimostrare l'inadempimento del datore e la quantificazione del danno (premi, buoni pasto, ecc.).
- Nell'interpretazione di accordi collettivi o clausole contrattuali (es. premi o sostituzioni di emolumenti) è necessario applicare i criteri di interpretazione contrattuale; decisioni fondate su interpretazioni errate dell'accordo possono essere censurate.
- Se la questione della prescrizione non è stata adeguatamente valutata dal giudice di merito, la Cassazione può cassare e rinviare alla Corte territoriale per nuovo esame, con possibile rifocalizzazione dei profili istruttori e valutativi (contenuto del ricorso iniziale, prova della messa in mora, quantificazione del danno).
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