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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7346/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a cartella esattoriale e l'opposizione al preavviso di fermo per decorso dei termini (20 giorni ex art. 617 c.p.c. per opporsi ad atti esecutivi e 40 giorni ex art. 24, comma 5, legge 46/1999) e per ritenere il preavviso impugnabile solo per vizi propri. Il ricorso alla Corte di Cassazione è fondato su tre motivi: (1) vizio di applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., avendo la corte territoriale qualificato come opposizione ad atti esecutivi un'azione che era invece opposizione all'esecuzione, dal momento che l'esecuzione non era ancora iniziata e si contestava la prescrizione intervenuta dopo la formazione del titolo esecutivo; (2) violazione dell'art. 615 c.p.c. e dell'art. 3 legge n. 335/1995 per avere trascurato la prescrizione quinquennale successiva alla cartella, incidente sul preavviso di fermo; (3) violazione dell'art. 76 DPR n. 602/1973 per avere omesso di considerare l'estinzione della pretesa per pagamento intervenuto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi ritenendoli fondati e ha assorbito il terzo. Ha richiamato il principio secondo cui la definitività dell'accertamento relativo ai crediti contributivi (per mancata opposizione alla cartella) non preclude l'accertamento della prescrizione o di altri fatti estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella stessa, quando tali fatti siano contestati dal contribuente. Nel caso in esame (cartella del 03/03/2001, preavviso del 01/10/2010) la Corte d'Appello non ha valutato la prescrizione sopravvenuta alla notifica della cartella; perciò la sentenza impugnata è cassata. La causa è rinviata alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    termine di 20 giorni per l'opposizione ad atti esecutivi

    La Corte territoriale aveva applicato il termine previsto per l'opposizione agli atti esecutivi; la Cassazione rileva però che quando si contesta la prescrizione sopravvenuta e l'esecuzione non è ancora iniziata l'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione e non come mera impugnazione di atti esecutivi, con conseguente diversa valutazione dei termini e della possibilità di Farma intervenuta dopo la notifica del titolo

  • art. 615 c.p.c.

    Norma rilevante per la distinzione tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi; la Cassazione ha ritenuto che la qualificazione erronea del tipo di opposizione abbia influito sulla decisione di inammissibilità e che vada valutata la possibilità di contestare la prescrizione sopravvenuta

  • art. 24, comma 5, legge 46/1999

    termine di 40 giorni richiamato dalla Corte d'Appello per l'opposizione al preavviso di fermo

    La Corte territoriale aveva ritenuto applicabile il termine di 40 giorni per impugnare il preavviso di fermo; la Cassazione ha ritenuto necessario valutare comunque se la prescrizione sopravvenuta sulla cartella incida sulla legittimità del preavviso e se la corretta qualificazione dell'opposizione consenta di far valere tale prescrizione

  • art. 3 legge n. 335/1995

    Riferimento alla disciplina della prescrizione dei contributi; la Cassazione ha accolto il principio che la prescrizione quinquennale successiva alla cartella può essere rilevata e valutata anche se l'accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione

  • art. 76 DPR n. 602/1973

    Norma richiamata dal ricorrente con riferimento all'estinzione della pretesa per pagamento; la Corte di Cassazione ha assorbito il motivo, quindi non si è pronunciata nel merito sull'estinzione per pagamento

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis (convertito con legge 18 dicembre 2020 n. 176)

    Riferimento procedurale relativo al deposito di conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero nelle cause civili; citato nella fase di udienza ma non decisivo sul merito

  • Giurisprudenza: Sez. Lav. sent. n. 29294 del 12/11/2019

    Giurisprudenza di questa Corte che ha affermato il principio secondo cui la definitività dell'accertamento non impedisce di accertare la prescrizione o altri fatti estintivi sopravvenuti, principio richiamato e applicato nel caso in esame

Massime di principio

  • La definitività dell'accertamento tributario o contributivo per mancata impugnazione della cartella non preclude al contribuente di far valere la prescrizione o altri fatti estintivi sopravvenuti alla notifica della cartella.
  • Quando l'esecuzione non è ancora iniziata e si contesta la prescrizione intervenuta dopo la formazione del titolo, l'azione del contribuente va qualificata come opposizione all'esecuzione e non semplicemente come opposizione agli atti esecutivi; ciò può incidere sui termini e sulle modalità di impugnazione.
  • Il preavviso di fermo può essere influenzato dall'estinzione o prescrizione del credito sottostante: il giudice deve verificare se la pretesa sia già estinta o prescritta anche se la cartella è divenuta definitiva.
  • Se il contribuente contesta fatti estintivi sopravvenuti, il giudice di merito è tenuto a valutare tali circostanze; il loro mancato esame può determinare la cassazione della decisione e il rinvio ad altra composizione della Corte d'appello.
  • Motivi relativi a pagamento già intervenuto possono essere ritenuti assorbiti se la Corte decide su questioni antecedenti (come la prescrizione); tuttavia tali eccezioni vanno comunque eventualmente esaminate in sede di merito dopo il rinvio.

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