Cassazione Civile, Sentenza n. 7650/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della destituzione (18/04/2017), decisa dopo l'opinamento del direttore (20/03/2017), per presunta mancata prestazione di assistenza nei giorni 4 e 11 dicembre 2016 e 24 dicembre 2016, nonostante il lavoratore avesse usufruito di permessi ai sensi della legge n.104/1992. Il lavoratore aveva chiesto l'accesso alla relazione scritta dei funzionari (prevista dall'art. 53 r.d. 148/1931) ma la società non l'ha messa a sua disposizione, impedendogli di formulare nuove giustificazioni e, in caso di rigetto, di chiedere l'intervento del Consiglio di disciplina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato illegittima la destituzione, disposto la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condannato la società al pagamento, a titolo risarcitorio, di un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto con decorrenza dal giorno del recesso a quello della reintegrazione. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in €200,00 per esborsi e €5.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori) e al raddoppio del contributo unificato ove spettante.
Norme richiamate
art. 53 r.d. 148/1931 (All. A)
“In base ai rapporti che pervengono alla Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore, o chi da esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o più funzionari, le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento di fatti costituenti le mancanze. Nel caso in cui l'agente sia accusato di mancanza, per la quale sia prevista la retrocessione o la destituzione, i suddetti funzionari debbono contestare all'agente i fatti di cui è imputato, invitandolo a giustificarsi. I funzionari eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad aggravio dell'incolpato e quindi espongono le conclusioni intende a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate e i responsabili di esse.Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno indicarne il motivo. In base alla relazione presentata, il direttore, o chi da esso delegato, esprime per le punizioni, di cui agli artt. 43 a 45, l'opinamento circa la punizione da infliggere. ... L'opinamento è reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale. Gli agenti interessati hanno diritto, entro cinque giorni dalla data della detta notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo. Nel caso in cui l'agente abbia presentate le Sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso. … ”
La Corte interpreta l'art. 53 come norma procedurale speciale che attribuisce rilevanza alla titolarità del potere disciplinare (passaggio di certe punizioni al Consiglio di disciplina). La mancata messa a disposizione della relazione scritta viola la procedura e può determinare una nullità di protezione che inficia la legittimità della sanzione.
art. 7 legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
Articolo di portata generale sulle garanzie procedurali disciplinari; deve essere interpretato coerentemente con la disciplina speciale degli autoferrotranvieri. La violazione di art.7 configura una violazione procedurale rilevante ai fini delle tutele previste dall'art.18.
La Corte distingue le diverse forme di tutela: a seconda della natura del vizio (nullità di protezione/contrarietà a norma imperativa) può trovare applicazione la tutela reintegratoria e risarcitoria prevista dall'art.18 (testo novellato e riferimenti alla giurisprudenza). Nel caso specifico la qualificazione del vizio come nullità di protezione impone l'applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria.
Norma richiamata nella doglianza relativamente alla corretta qualità giuridica della tutela del rapporto di lavoro, ma non è risultata decisiva rispetto al corretto inquadramento del vizio procedurale speciale.
Richiamato per la nozione di nullità per contrarietà a norma imperativa; la Corte ha ritenuto che la nullità di protezione rientri nella fattispecie dell'art.1418, configurando tutela reintegratoria prevista dall'art.18.
Utilizzato per richiamare l'applicabilità delle norme sui contratti anche alla fattispecie del negozio giuridico unilaterale (licenziamento), per l'analogia con il regime delle invalidità.
art. 3 Cost.
Censurato nella prospettata questione di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile in sede di cassazione e, in ogni caso, manifestamente infondata.
art. 39 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla composizione dei Consigli di disciplina: la Corte ha respinto la censura ritenendo che la regolazione legislativa sulla composizione del Consiglio rientri nella discrezionalità del legislatore e non violi l'art.39.
art. 23 comma 8-bis d.l. 137/2020 (conv. L.176/2020)
Norma che ha consentito al P.M. di depositare conclusioni scritte; citata per motivi processuali legati al contributo del P.G. nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La disciplina speciale prevista per determinate categorie (es. autoferrotranvieri) permane fino a che non sia espressamente abrogata dal legislatore; le disposizioni procedurali speciali devono essere interpretate insieme alle garanzie generali dello Statuto dei Lavoratori.
- La mancata consegna al lavoratore della relazione istruttoria prevista da una norma che incide sulla titolarità del potere di sanzione (es. art.53 r.d. 148/1931) costituisce una nullità di protezione che può comportare la reintegrazione e risarcimento; la violazione è assimilata a nullità per contrarietà a norma imperativa.
- Occorre distinguere tra norme meramente procedurali (art.7 l.300/1970) e norme che incidono sulla fattispecie o sulla titolarità del potere sanzionatorio (art.53 r.d.148/1931): la prima conduce generalmente a tutele indennitarie previste dall'art.18, sesto comma, mentre la seconda può determinare una tutela reintegratoria perché riguarda la validità stessa dell'atto.
- Le questioni di legittimità costituzionale non possono essere decise dalla Corte di Cassazione come rimedio diretto di impugnazione: una deduzione meramente costituzionale in cassazione è inammissibile se non opportunamente connessa e motivata; ove la Corte sia chiamata a sollevare la questione, ne verifica la rilevanza e la fondatezza.
- La qualificazione della violazione come 'nullità di protezione' è consolidata e può essere rilevata anche d'ufficio, ma resta comunque azionabile dalle parti; in casi analoghi è fondamentale documentare la richiesta di accesso agli atti e la sua mancata soddisfazione.
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