Cassazione Civile, Sentenza n. 7521/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento intimato dal Comune per fatti penali commessi tra metà anni '80 e 1995 e conosciuti con sentenza penale del 20/11/2004. Il ricorrente contestava la tempestività e la legittimità dell'avvio del procedimento disciplinare e del licenziamento: in particolare deduceva violazioni delle norme del CCNL (artt. 24-27 e art. 25/25-bis) e del d.lgs. n.165/2001 (art. 51, artt. 55-bis/55-ter), sostenendo che l'amministrazione non poteva differire indefinitamente l'apertura della contestazione disciplinare in attesa dell'esito del processo penale (che poi si è concluso in appello con estinzione del reato per prescrizione) e che la sospensione cautelare di lunga durata avrebbe determinato la decadenza o la rinuncia all'azione disciplinare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la disciplina applicabile ai fatti è quella del CCNL 9/7/1995 e che i termini indicati dalla contrattazione per l'avvio del procedimento disciplinare hanno carattere ordinatorio e non perentorio; solo il termine finale per la conclusione del procedimento, se previsto, è perentorio. Ne consegue che l'amministrazione non è decaduta dall'azione disciplinare per aver atteso l'esito del procedimento penale e ha agito tempestivamente una volta concluso il processo di merito. La Corte ha inoltre respinto l'argomento secondo cui l'inerzia dell'amministrazione legittimerebbe un affidamento del dipendente o equivalga a rinuncia all'azione disciplinare, richiamando l'obbligatorietà dell'azione disciplinare nell'impiego pubblico. Il ricorso è stato quindi respinto; il ricorrente è condannato alle spese.
Norme richiamate
CCNL Enti locali 6 luglio 1995 (e successive modifiche)
art. 24-27, art. 25 (25-bis in ragione delle modifiche del 22 gennaio 2004)
I termini contrattuali per le fasi del procedimento disciplinare sono ordinatori (non perentori); solo il termine per la conclusione del procedimento, se previsto, è perentorio e la violazione di termini interni incide solo se arreca concreta impossibilità o eccessiva difficoltà alla difesa.
d.lgs. n. 165/2001
art. 51, artt. 55-bis e 55-ter
Pur dopo l'entrata in vigore delle norme sul procedimento disciplinare, i procedimenti sono regolati dalla disciplina vigente al momento in cui gli atti sono posti in essere; l'obbligo di avviare il procedimento non esclude la possibilità, in concreto, di differire la contestazione in attesa dell'esito del processo penale senza decadere automaticamente dall'azione.
d.lgs. n. 150/2009
L'introduzione di nuove regole del procedimento disciplinare non può incidere retroattivamente su situazioni e atti posti in essere sotto il precedente regime.
art. 7 Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
Non opera automaticamente l'effetto estintivo per l'inerzia dell'amministrazione nel pubblico impiego; l'argomento che l'inerzia equivalga a rinuncia all'azione non è condivisibile quando la condotta contrastasse con obblighi di legge, codice di comportamento o contrattazione collettiva.
art. 97 Cost.
Rilevato a fondamento del principio di obbligatorietà dell'azione disciplinare nell'impiego pubblico e della necessità che l'amministrazione persegua l'interesse pubblico.
T.U. n. 3 del 1957 (art. 117) - pregiudiziale penale
La pregiudiziale penale ha perso efficacia nel regime successivo e non impedisce l'autonomia dell'azione disciplinare; l'amministrazione poteva attendere l'esito penale senza decadere dall'azione disciplinare.
D.P.R. n. 115/2002
Riferimento procedurale sul contributo unificato in sede di cassazione, richiamato in sede di liquidazione spese.
Massime di principio
- Nei procedimenti disciplinari del pubblico impiego, i termini previsti dalla contrattazione per lo svolgimento delle singole fasi sono, di regola, di carattere ordinatorio; solo il termine perentorio per la conclusione del procedimento (se espressamente previsto) determina la nullità della sanzione in caso di violazione.
- L'amministrazione può, senza decadere dall'azione disciplinare, attendere l'esito del processo penale prima di notificare la contestazione, dato il carattere autonomo dei procedimenti penale e disciplinare; ciò non costituisce di per sé illegittimità dell'azione disciplinare.
- L'inerzia o la ritardata apertura del procedimento disciplinare non produce automaticamente rinuncia all'azione né legittimo affidamento del dipendente, salvo che il dipendente dimostri concretamente che il ritardo ha reso impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio della difesa.
- L'introduzione di nuove norme procedurali (es. d.lgs. n.150/2009) non si applica retroattivamente agli atti posti in essere anteriormente alla loro entrata in vigore, salvo che la legge disponga diversamente.
- La sospensione cautelare di lunga durata può dar luogo a profili di illegittimità o ad autonoma tutela in sede separata, ma l'eventuale superamento di limiti contrattuali della sospensione non determina automaticamente la decadenza dall'azione disciplinare relativa ai fatti già conosciuti dall'amministrazione.
- In casi analoghi conviene: documentare tempestivamente la conoscenza dell'evento, valutare l'opportunità di avviare la contestazione o di sospenderla motivatamente in attesa di decisioni penali, e preservare la possibilità di difesa del lavoratore per evitare censure per violazione del diritto di difesa.
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