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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7506/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 17801/2021 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente contro la sentenza della Corte d'Appello di Lecce. Intranova chiedeva il risarcimento del danno per la mancata inclusione nella graduatoria permanente (ATA, collaboratore scolastico) in relazione a una domanda del 29 maggio 2001: l'inserimento in graduatoria era stato accolto con dPR solo nel novembre 2005. Con la revocazione il ricorrente deduceva (i) errore di fatto/valutazione del giudice di merito circa i punteggi utili per l'immissione in ruolo al 1° settembre 2007; (ii) che dichiarazioni del MIUR dovevano qualificarsi come confessione giudiziale e che la Corte d'Appello le avrebbe valutate male; (iii) vizio di omessa pronuncia in relazione al nesso di causalità tra illegittimo mancato inserimento e danno; (iv) mancata nomina di CTU contabile e consulenza medico-legale. Sosteneva che la Corte di Cassazione aveva errato nel dichiarare inammissibili i motivi di cassazione perché si sarebbe trattato di errori di fatto rilevabili dagli atti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i motivi proposti dal ricorrente non evidenziassero un "errore di fatto" indiscutibile, rilevabile ictu oculi dagli atti processuali, ma in gran parte contestassero valutazioni di merito e interpretazioni giuridiche già compiute dai giudici di merito. La Corte ha richiamato i criteri stringenti per la revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. (errore percettivo assolutamente evidente, non soggetto a valutazioni interpretative, decisivo per la decisione) e il principio di autosufficienza del ricorso (art. 366, n. 6 c.p.c.), osservando che il ricorrente non ha indicato né allegato in modo specifico gli atti dai quali emergerebbe l'errore. I motivi sono stati pertanto dichiarati inammissibili e non è stata disposta alcuna pronuncia sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Richiamato come norma di riferimento procedurale nei motivi di revocazione; comunque la Corte non ha ritenuto che i requisiti previsti fossero soddisfatti dal ricorrente

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    Interpretato in senso restrittivo: l'errore di fatto rilevante per la revocazione deve essere un errore di percezione assolutamente evidente e desumibile direttamente dagli atti processuali (ictu oculi), non può riguardare valutazioni interpretative o di merito e deve essere decisivo per il provvedimento impugnato

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    Richiamato nel contesto delle censure per violazione di norme processuali e di diritto; la Corte ha precisato che molte delle doglianze attenevano a valutazioni di merito non sindacabili in cassazione o in revocazione

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    Applicato nel senso del principio di autosufficienza del ricorso: chi reclama l'errore deve indicare e allegare specificamente gli atti e i documenti da cui emergerebbe l'errore processuale o di fatto

  • art. 369, co. 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle condizioni di procedibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha ricordato che anche in ipotesi di errores in procedendo valgono i limiti di ammissibilità previsti dal codice

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1-quater

    Citato nella parte finale: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal DPR in tema di notificazioni/atti nel processo del lavoro

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto ex art. 395 n.4 c.p.c. è ammessa solo per errori di percezione assolutamente evidenti dagli atti (ictu oculi); non consente la revisione di valutazioni di merito o di interpretazioni giuridiche.
  • Chi impugna con motivi processuali (errores in procedendo) deve rispettare il principio di autosufficienza: indicare esattamente gli atti e allegarli, indicando quando siano stati prodotti nei precedenti gradi, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Le dichiarazioni o note difensive dell'amministrazione non sono automaticamente "confessione giudiziale": occorre dimostrare in modo chiaro e specifico la natura confessionale e la rilevanza decisiva di quelle dichiarazioni.
  • La contestazione di omissione di pronuncia o di vizio di motivazione non è revocabile se si tratta di mera diversità di interpretazione del ragionamento decisorio; tali censure vanno invece dedotte nei gradi e forme di impugnazione ordinariamente previsti.
  • Per ottenere accertamenti peritali (CTU contabile, consulenza medico-legale) è necessario che la loro mancata nomina sia specificamente dedotta e dimostri un concreto pregiudizio processuale: motivazioni generiche e condizionate ad altri accoglimenti sono deboli.
  • In casi di questioni complesse relative a punteggi/posizionamenti nelle graduatorie è fondamentale produrre e far valere fin dal primo grado tutti i documenti che si ritengono decisivi; la mancata produzione rende difficile qualsiasi riesame successivo in cassazione o revocazione.

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