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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17758/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva accolto, per asserita violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992, il ricorso dell'Ufficio avverso la sentenza della CTR del Lazio. La controversia originaria riguardava un avviso di accertamento annullato in appello dalla CTR per ritenuta nullità dell'atto dovuta a omessa sottoscrizione. La ricorrente sostiene che la Corte sarebbe incorsa in errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., perché avrebbe ritenuto nuova e non dedotta la questione del difetto di sottoscrizione, mentre essa era stata già prospettata in primo grado e devoluta in appello, insieme ai vizi di delega e sottoscrizione. Secondo la ricorrente, l'Ufficio avrebbe indebitamente sostenuto che la lite riguardasse solo la mancanza di poteri di firma del delegato e non anche l'assenza materiale della sottoscrizione dell'avviso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la doglianza non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma investisse piuttosto la valutazione e l'interpretazione compiuta dalla Corte sulla portata dei vizi denunciati nei gradi di merito e sulla novità della questione decisa dalla CTR. In particolare, la Corte ha osservato che l'ordinanza revocanda aveva esaminato gli atti e aveva consapevolmente ritenuto che la censura sulla mancanza materiale di sottoscrizione fosse diversa da quella relativa alla mancanza di poteri di firma del dirigente o delegato, sicché non era configurabile una semplice svista percettiva. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Norma che consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi previsti dalla legge; nel caso di specie, il ricorso è stato proposto in tale forma ma dichiarato inammissibile perché non fondato su un vero errore revocatorio.

  • art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere in una mera svista percettiva su un fatto decisivo e non può risolversi in critica alla valutazione o interpretazione degli atti compiuta dalla Corte.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel precedente ricorso dell'Ufficio come parametro di censura; la Corte ne riferisce solo in relazione alla questione del perimetro della domanda e dei motivi di impugnazione.

  • art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel precedente ricorso dell'Ufficio per contestare l'ampiezza dei motivi dedotti dalla contribuente nel giudizio tributario.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1970

    Invocato dalla contribuente per sostenere che il vizio di difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento ricomprendesse anche l'omessa apposizione della firma; la Corte osserva però che tale questione non è decisiva ai fini della revocazione, perché la censura riguarda la valutazione degli atti e non un errore percettivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma applicata per dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza o dell'ordinanza della Corte di cassazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammessa solo nei limiti dell'errore di fatto revocatorio, cioè di una svista percettiva su un fatto decisivo e non controverso.
  • Non integra errore revocatorio la critica alla valutazione giuridica o all'interpretazione degli atti processuali compiuta dalla Corte, anche quando tale valutazione concerna l'individuazione del perimetro dei motivi di ricorso o la novità della questione decisa.
  • Quando la Corte abbia esaminato gli atti e motivato sulla diversità tra i vizi dedotti e quelli rilevati dal giudice di merito, la parte non può trasformare in revocazione una contestazione sul modo in cui gli atti sono stati letti e qualificati.
  • Nel giudizio tributario, la deduzione di un vizio dell'atto impositivo deve essere valutata in relazione al contenuto specifico delle censure effettivamente prospettate; tuttavia, una contestazione sulla corretta interpretazione di tali censure appartiene al merito della decisione e non al rimedio revocatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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