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Ordinanza

Ordinanza n. 395/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto della Questura di -OMISSIS- in data 2 marzo 2026, notificato in data 10 marzo 2026, con cui è stata disposto nei confronti del ricorrente il rigetto dell’istanza rinnovo del permesso di soggiorno;

Giustizia amministrativa202600879

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura, notificato il 10 marzo 2026, con cui è stata respinta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il titolo originario era stato rilasciato per l’ingresso in Italia ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 286/1998, per lo svolgimento di attività lavorativa quale operaio addetto al montaggio e smontaggio di attrezzature circensi e di parchi giochi. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il ricorrente contestava il diniego, verosimilmente anche sotto il profilo della possibilità di rinnovo o conversione del titolo, ma il testo non specifica analiticamente i singoli motivi di ricorso. Il ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione dell’efficacia del provvedimento, senza ottenere in precedenza misure cautelari monocratiche.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. Il Collegio ha ritenuto corretta la motivazione del diniego, osservando che il ricorrente era stato autorizzato all’ingresso ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 286/1998 e che, in forza della disciplina speciale dell’art. 40, comma 23, dello stesso decreto legislativo, i permessi rilasciati ai sensi dell’art. 27 non possono essere convertiti in altra tipologia di permesso di soggiorno per lavoro. Il provvedimento della Questura è stato quindi qualificato come atto dovuto. Il TAR ha altresì ritenuto che la disciplina applicata non presentasse profili di illegittimità costituzionale meritevoli di considerazione cautelare. È stata lasciata ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere il rilascio di un permesso per protezione speciale, ove ne ricorrano i presupposti. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione disciplina l’ingresso e il soggiorno per casi particolari, compresi i lavoratori dello spettacolo e attività assimilate, sulla base di una specifica autorizzazione lavorativa.

  • art. 27, comma 14, d.lgs. n. 286/1998

    il nullaosta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, è rilasciato ... per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga

    Il nullaosta rilasciato per i lavoratori rientranti nei casi particolari ha una durata iniziale non superiore a dodici mesi, salva la possibilità di proroga.

  • art. 40, comma 23, d.P.R. n. 394/1999

    Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui all’articolo 27, comma 1, lettera n), del testo unico, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16, previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell’obbligo contributivo. ... I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall’ articolo 14, comma 5

    La disciplina speciale consente il rinnovo del titolo nei limiti previsti dalla norma e dal rapporto di lavoro, ma esclude la conversione dei permessi rilasciati ai sensi dell’art. 27, salvo la specifica eccezione prevista dalla legge.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno rilasciato nell’ambito dei casi particolari previsti dall’art. 27 del d.lgs. n. 286/1998 resta soggetto alla disciplina speciale stabilita per tale categoria e non può essere convertito in altra tipologia di permesso di soggiorno per lavoro, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge.
  • Quando l’ingresso dello straniero è stato autorizzato per una specifica attività lavorativa rientrante nell’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, l’amministrazione deve verificare il rinnovo secondo i presupposti della disciplina speciale e non può procedere alla conversione del titolo in un diverso permesso di soggiorno per lavoro.
  • Il diniego fondato sull’inapplicabilità della conversione prevista dalla disciplina generale, quando il titolo è assoggettato alla disciplina speciale dell’art. 27 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 40, comma 23, del relativo regolamento di attuazione, è qualificabile come atto dovuto e non presenta, in sede cautelare, un adeguato fumus boni iuris.
  • La possibilità di chiedere un permesso di soggiorno per protezione speciale, ove sussistano i relativi presupposti, non comporta l’illegittimità del diniego di rinnovo o conversione di un diverso titolo di soggiorno disciplinato dall’art. 27 del d.lgs. n. 286/1998.
  • La disciplina speciale che limita la conversione dei permessi di soggiorno rilasciati per i casi particolari di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 286/1998 non è stata ritenuta, in sede cautelare, manifestamente costituzionalmente illegittima.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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