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Ordinanza

Ordinanza n. 397/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa concessione di misure cautelari ai sensi degli articoli 56 e 55 c.p.a. del provvedimento di revoca del nulla osta n. -OMISSIS-, presuntivamente adottato dalla Prefettura di -OMISSIS-- Sportello Unico per l’Immigrazione, comunicato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale all’Ambasciata d’Italia di -OMISSIS-, nonché del provvedimento di diniego della domanda di visto d’ingresso per motivi di lavoro stagionale inerente al predetto nulla, notificato il 17 aprile 2026, e di tutti gli atti preordinati, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;

Giustizia amministrativa202601145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro stagionale e conseguente diniego del visto d’ingresso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente riferisce di avere ottenuto un nulla osta al lavoro stagionale e di avere presentato l’11 marzo 2026 la domanda di visto d’ingresso presso l’agenzia di outsourcing delegata dall’Ambasciata d’Italia competente. Il 17 aprile 2026 le è stato notificato il diniego del visto, dalla cui motivazione risultava la sottesa revoca del nulla osta, asseritamente adottata automaticamente dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente a seguito della mancata conferma da parte del datore di lavoro. Sono stati impugnati sia la revoca del nulla osta, quale atto presupposto, sia il diniego del visto, quale atto consequenziale e accessorio, nonché gli atti connessi. La ricorrente ha chiesto anche misure cautelari monocratiche e collegiali. Il decreto presidenziale aveva respinto la tutela monocratica, rilevando che la ricorrente non era ancora entrata in Italia e che la dedotta perdita di chance era stata allegata in modo generico e senza prova. Nel giudizio cautelare è emerso inoltre che le amministrazioni, pur costituite, non avevano depositato né il provvedimento di revoca del nulla osta né la documentazione completa dei procedimenti amministrativi.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha definito la controversia né accolto o respinto definitivamente la domanda cautelare. Ha disposto un’integrazione istruttoria, ordinando allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente e all’Ambasciata d’Italia competente di depositare entro venti giorni una relazione di chiarimenti sui fatti di causa, il provvedimento di revoca del nulla osta e tutti gli atti dei procedimenti conclusi con i provvedimenti impugnati. Ha fissato la pubblica udienza del 14 ottobre 2026 per l’esame del merito, ritenendo che al pregiudizio allegato si potesse ovviare mediante la trattazione ravvicinata del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. In ragione del carattere interlocutorio della decisione, ha compensato integralmente le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • artt. 55 e 56 c.p.a.

    previa concessione di misure cautelari ai sensi degli articoli 56 e 55 c.p.a.

    Disciplinano la tutela cautelare monocratica e collegiale; nel caso concreto la misura monocratica era stata respinta e il collegio ha disposto attività istruttoria e fissato il merito.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    al pregiudizio allegato dalla ricorrente è possibile ovviare fissando, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la pubblica udienza del 14 ottobre 2026

    Consente al giudice cautelare di definire una celere trattazione del merito quando il pregiudizio cautelare può essere fronteggiato mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente

    Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente

    Richiamati quale fondamento ulteriore della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione non deposita il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento, il giudice amministrativo può ordinare il deposito della documentazione mancante e di una relazione di chiarimenti sui fatti rilevanti, prima di decidere sulla domanda cautelare o sul merito.
  • In una controversia riguardante il diniego di un visto d’ingresso, l’impugnazione dell’atto presupposto di revoca del nulla osta al lavoro può attrarre la competenza territoriale presso il tribunale competente per l’amministrazione che ha adottato tale atto, mentre il diniego del visto assume natura consequenziale e accessoria.
  • La deduzione di un pregiudizio cautelare fondato sulla perdita di chance deve essere specifica e supportata da elementi di prova; un’allegazione generica non è sufficiente a dimostrare il periculum in mora.
  • Quando il pregiudizio cautelare può essere adeguatamente fronteggiato mediante una rapida fissazione dell’udienza di merito, il giudice può disporre tale fissazione ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., anziché adottare una misura cautelare immediata.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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