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Ordinanza

Ordinanza n. 298/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione della Giunta regionale del Piemonte del 24 novembre 2025, n. 29-1876, pubblicata sul Bollettino Ufficiale in data 27 novembre 2025, recante «Approvazione dei criteri di tracciabilità sull'utilizzo agronomico dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione sui suoli della Regione Piemonte» nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato o comunque connesso a quelli impugnati; per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della determinazione dirigenziale 31 marzo 2026, n. 366, a firma della Direzione regionale “Agricoltura e Cibo”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale in data 2 aprile 2026, recante “DGR 24 novembre 2025, n. 29-1876. Criteri di tracciabilità sull'utilizzo agronomico dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione sui suoli della Regione Piemonte, di cui all'Allegato 3 del d.lgs. 75/2010. Modalità per effettuare la comunicazione preventiva e per registrare le utilizzazioni in campo” e dei relativi allegati A e B; - per quanto occorrer possa, della scheda tecnica, inerente all’utilizzazione agronomica dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione, del 2 aprile 2026, predisposta dalla Direzione regionale “Agricoltura e Cibo”, in collaborazione con la Direzione “Ambiente, Energia e Territorio”; - per quanto occorrer possa, della nota a firma della Direzione regionale “Agricoltura e Cibo”, avente ad oggetto “D.D. 31 marzo 2026, n. 366. Indicazioni operative per la campagna di distribuzione in campo in corso”;

Giustizia amministrativa202600239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: disciplina regionale sulla tracciabilità e sulle modalità di utilizzazione agronomica dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione, integrata dalle disposizioni attuative sulla comunicazione preventiva e sulla registrazione delle utilizzazioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della Giunta regionale del Piemonte che ha introdotto criteri obbligatori di tracciabilità per l'utilizzo agronomico dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione, nonché i successivi atti attuativi. La disciplina prevede, tra l'altro, una comunicazione preventiva da presentare almeno dieci giorni prima dell'utilizzo, contenente informazioni sulla provenienza e sulle caratteristiche dei materiali, sui terreni e sulle colture interessate, sui quantitativi impiegati e sull'apporto di azoto, oltre a un registro delle distribuzioni da conservare per almeno sei anni. Le ricorrenti hanno dedotto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, l'incompetenza regionale, l'incertezza applicativa e il rischio di arbitrarietà, la disparità di trattamento rispetto ad altri fertilizzanti derivanti da rifiuti o fanghi, nonché la sproporzione e irragionevolezza degli adempimenti imposti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. Ha ritenuto che la competenza regionale a disciplinare l'utilizzo agronomico dei gessi di defecazione sia coerente con il riparto costituzionale delle competenze: la tutela dell'ambiente appartiene alla competenza esclusiva statale, mentre la disciplina dell'impiego di sostanze correttive per modificare o migliorare le proprietà chimiche del suolo rientra nella competenza residuale regionale in materia di agricoltura. Ha escluso l'incertezza applicativa e il rischio di arbitrarietà, rilevando l'approfondita istruttoria svolta dalla Regione, anche con il contributo di ARPA Piemonte. Ha ritenuto giustificata la differenziazione rispetto ad altri fertilizzanti in ragione delle segnalazioni relative all'incremento degli spandimenti dei gessi e ai possibili rischi per falde, corpi idrici ed emissioni. Ha escluso la disparità di trattamento, non essendo stata dimostrata l'identità di rischio con compost e ammendanti. Ha infine giudicato proporzionati e ragionevoli gli obblighi di comunicazione e registrazione, funzionali alla tracciabilità e al controllo dell'utilizzazione agronomica e coerenti con i principi di precauzione e prevenzione. La disciplina è stata qualificata come regolazione dell'utilizzo sul territorio regionale e non come disciplina della produzione o della qualificazione giuridica dei gessi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, Cost.

    La tutela dell'ambiente è ricondotta alla competenza legislativa esclusiva statale, distinta dalla disciplina dell'impiego agricolo delle sostanze correttive.

  • d.lgs. 75/2010

    gessi di defecazione da fanghi di depurazione

    La normativa statale qualifica i gessi di defecazione come correttivi e quindi come fertilizzanti; la disciplina regionale esaminata ne regola soltanto l'utilizzazione agronomica e la tracciabilità.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale, respinta dal TAR.

  • art. 117 Cost.

    Il riparto costituzionale delle competenze è applicato distinguendo la tutela ambientale dalla materia residuale dell'agricoltura.

Massime di principio

  • La Regione può disciplinare le modalità di utilizzazione agronomica sul proprio territorio di sostanze correttive qualificate dalla normativa statale come fertilizzanti, quando la disciplina incide sull'impiego agricolo e sulla tutela del suolo, senza modificare la qualificazione giuridica o la disciplina della produzione del prodotto.
  • L'introduzione di obblighi di comunicazione preventiva e di registrazione delle utilizzazioni può costituire una misura proporzionata di tracciabilità e controllo, se è funzionale alla verifica della corretta utilizzazione agronomica e non impone adempimenti irragionevoli o inesigibili.
  • La differenziazione regolamentare tra diverse tipologie di fertilizzanti non viola il principio di uguaglianza se l'amministrazione individua specifici elementi di rischio riferiti alla sostanza disciplinata e non è dimostrata l'identità di rischio rispetto ai prodotti posti a confronto.
  • La valutazione cautelare della legittimità di una disciplina tecnica regionale tiene conto dell'istruttoria svolta dall'amministrazione e dei dati tecnici acquisiti presso gli organi competenti, quando tali elementi giustificano la scelta regolatoria e ne escludono l'arbitrarietà.
  • Gli obblighi regionali di tracciabilità dell'utilizzazione agronomica di fertilizzanti possono essere giustificati dai principi di precauzione e prevenzione, in presenza di concreti rischi prospettati per le falde, i corpi idrici o l'ambiente.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiAcque e demanio idricoPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzione

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