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Ordinanza

Ordinanza n. 297/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione della Giunta regionale del Piemonte del 24 novembre 2025, n. 29-1876, pubblicata sul Bollettino Ufficiale in data 27 novembre 2025, recante «Approvazione dei criteri di tracciabilità sull'utilizzo agronomico dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione sui suoli della Regione Piemonte» nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato o comunque connesso a quelli impugnati; per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della determinazione dirigenziale 31 marzo 2026, n. 366, a firma della Direzione regionale “Agricoltura e Cibo”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale in data 2 aprile 2026, recante “DGR 24 novembre 2025, n. 29-1876. Criteri di tracciabilità sull'utilizzo agronomico dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione sui suoli della Regione Piemonte, di cui all'Allegato 3 del d.lgs. 75/2010. Modalità per effettuare la comunicazione preventiva e per registrare le utilizzazioni in campo” e dei relativi allegati A e B; - per quanto occorrer possa, della scheda tecnica, inerente all’utilizzazione agronomica dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione, del 2 aprile 2026, predisposta dalla Direzione regionale “Agricoltura e Cibo”, in collaborazione con la Direzione “Ambiente, Energia e Territorio”; - per quanto occorrer possa, della nota a firma della Direzione regionale “Agricoltura e Cibo”, avente ad oggetto “D.D. 31 marzo 2026, n. 366. Indicazioni operative per la campagna di distribuzione in campo in corso”;

Giustizia amministrativa202600238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione regionale che introduce criteri di tracciabilità per l'utilizzo agronomico dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione, nonché successiva determinazione dirigenziale sulle comunicazioni preventive e sulla registrazione delle utilizzazioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le imprese ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della Giunta regionale del Piemonte del 24 novembre 2025, n. 29-1876, e, con motivi aggiunti, la determinazione dirigenziale del 31 marzo 2026, n. 366, i relativi allegati, una scheda tecnica e una nota operativa. La disciplina regionale prevede, per l'azienda agricola che intenda utilizzare agronomicamente i gessi di defecazione da fanghi di depurazione, una comunicazione preventiva da presentare almeno dieci giorni prima dell'utilizzo, con indicazione della provenienza dei materiali, delle caratteristiche analitiche, dei terreni, delle colture, dei quantitativi e della valutazione agronomica dell'apporto di azoto, nonché un registro delle distribuzioni da conservare per almeno sei anni. Le ricorrenti hanno dedotto, in sostanza, l'incompetenza regionale, l'incertezza applicativa e il rischio di arbitrarietà della disciplina, la disparità di trattamento rispetto ad altri fertilizzanti derivanti da rifiuti o fanghi, nonché la sproporzione e l'irragionevolezza degli adempimenti imposti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto sussistente la competenza regionale, in ragione della riconducibilità della disciplina dell'impiego delle sostanze correttive del suolo alla materia dell'agricoltura, di competenza residuale regionale, pur in presenza di interferenze con la tutela dell'ambiente, riservata alla competenza esclusiva statale. Ha escluso l'incertezza applicativa e il rischio di arbitrarietà, rilevando che la deliberazione è fondata su un'approfondita ricognizione del quadro normativo europeo, nazionale e regionale e su attività istruttorie di ARPA Piemonte. Ha ritenuto giustificata la scelta di disciplinare specificamente i gessi di defecazione in considerazione dell'incremento degli spandimenti e dei possibili rischi di contaminazione delle acque e di emissioni inquinanti. Ha escluso la disparità di trattamento, non essendo stata dimostrata l'identità di rischio rispetto a compost e ammendanti. Ha infine giudicato proporzionati e ragionevoli gli obblighi di comunicazione preventiva e di registrazione, in quanto funzionali alla tracciabilità e al controllo dell'utilizzo agronomico e coerenti con i principi di precauzione e prevenzione. La disciplina non incide sulla produzione né sulla qualificazione giuridica dei gessi di defecazione, ma regola il loro utilizzo agronomico nel territorio regionale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e respinto la domanda di sospensione.

  • art. 117, comma 2, Cost.

    Individua la tutela dell'ambiente come materia di competenza esclusiva statale; il giudice ha ritenuto che tale competenza debba essere coordinata con la competenza residuale regionale in materia di agricoltura.

  • d.lgs. 75/2010

    Qualifica i gessi di defecazione da fanghi di depurazione come correttivi e quindi fertilizzanti; la disciplina regionale è stata ritenuta compatibile perché riferita alle modalità del loro utilizzo agronomico e alla tracciabilità, non alla produzione o alla qualificazione giuridica.

Massime di principio

  • La competenza regionale in materia di agricoltura può comprendere la disciplina delle modalità di impiego agronomico di sostanze correttive del suolo, anche quando tale disciplina presenti interrelazioni con la tutela dell'ambiente, purché non incida sulla produzione o sulla qualificazione giuridica dei materiali riservate alla disciplina statale.
  • Una Regione può introdurre obblighi di comunicazione preventiva e di registrazione delle utilizzazioni agronomiche di specifici fertilizzanti quando tali misure siano funzionali alla tracciabilità, al controllo ex post e alla prevenzione di rischi per le acque e i suoli.
  • La differenziazione della disciplina regionale tra diverse categorie di fertilizzanti non viola il principio di parità di trattamento se è giustificata da dati istruttori relativi a un incremento dell'utilizzo della sostanza regolata e a rischi specifici, e non è dimostrata l'identità di rischio con le categorie non disciplinate.
  • Gli obblighi di comunicazione preventiva e conservazione dei registri sono proporzionati e ragionevoli quando richiedano informazioni pertinenti alla provenienza, alle caratteristiche, ai terreni, alle colture e ai quantitativi dei materiali e siano collegati a finalità di tracciabilità e prevenzione ambientale.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaInquinamento ed emissioniPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzione

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