Ordinanza n. 396/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di -OMISSIS-, emesso in data 7 maggio 2025 e di cui il ricorrente afferma di aver avuto notizia tramite l’invio di uno screenshot in data 6 marzo 2026, con cui sarebbe stata archiviata, per rinuncia, la domanda di convocazione del ricorrente per la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso il predetto Sportello Unico, nonché per l’accertamento dell’illegittimità della condotta dell’Amministrazione e del diritto del ricorrente alla positiva conclusione del procedimento amministrativo mediante convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di -OMISSIS- per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con conseguente condanna dell’Amministrazione a convocare il ricorrente per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la definizione della procedura di rilascio del permesso di soggiorno; e, in via subordinata, per il caso in cui fosse ritenuto legittimo il provvedimento dello Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di -OMISSIS-, per la condanna dell’Amministrazione a rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione per rinuncia della domanda di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la definizione della procedura di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto di essere entrato regolarmente in Italia il 20 maggio 2025, previo rilascio del nulla osta al lavoro subordinato e del visto d’ingresso, e che nello stesso giorno il datore di lavoro aveva chiesto la convocazione presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. A fronte della mancata convocazione, il ricorrente e il datore di lavoro avevano sollecitato l’Amministrazione. Solo successivamente lo Sportello Unico aveva trasmesso uno screenshot dal quale risultava l’archiviazione della pratica, in data 7 maggio 2025, per rinuncia. Il ricorrente ha contestato l’asserita rinuncia del datore di lavoro, l’archiviazione e la mancata conclusione del procedimento, chiedendo l’annullamento dell’atto, l’accertamento dell’illegittimità della condotta amministrativa e l’ordine di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio del permesso di soggiorno. In subordine ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. L’Amministrazione, nella relazione depositata in giudizio, ha sostenuto che la pratica risultava rinunciata secondo il portale e le verifiche dell’help desk, prospettando la possibilità di riapertura solo dopo il ritiro della rinuncia da parte del datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare, ritenendo possibile ovviare al pregiudizio allegato ordinando allo Sportello Unico per l’Immigrazione di convocare il ricorrente e il datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. La convocazione è stata disposta al fine di consentire la riapertura del procedimento, previo ritiro della rinuncia risultante a carico del datore di lavoro. L’ordinanza non ha definito il merito delle contestazioni sull’effettiva esistenza, validità e imputabilità della rinuncia, né ha disposto direttamente il rilascio del permesso di soggiorno o del permesso per attesa occupazione. È stata fissata l’udienza pubblica per l’esame del merito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare amministrativa; il giudice ha disposto una misura interinale idonea a fronteggiare il pregiudizio allegato senza definire il merito.
Il ricorrente ha sostenuto che l’ordine di convocazione poteva essere adottato nell’ambito del giudizio già instaurato, senza necessità di riproporre la domanda con il rito speciale avverso il silenzio; l’ordinanza non ha deciso autonomamente tale questione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Il richiamo è stato effettuato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice amministrativo può adottare una misura interinale conformata alle concrete esigenze di tutela, ordinando all’amministrazione di compiere un’attività procedimentale necessaria a rimuovere il pregiudizio, senza anticipare la decisione definitiva sul merito dell’atto impugnato.
- Quando l’amministrazione archivia una procedura di soggiorno per una rinuncia attribuita al datore di lavoro, ma la relativa provenienza, validità o imputabilità è controversa, può essere ordinata la convocazione dello straniero e del datore di lavoro per consentire la riapertura del procedimento, previo ritiro della rinuncia risultante agli atti.
- La tutela cautelare può limitarsi all’ordine di convocazione e alla riattivazione del procedimento, senza comportare automaticamente il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno, quando tale esito richiede ulteriori verifiche amministrative e la decisione di merito è ancora pendente.
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