Ordinanza n. 296/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione della Giunta regionale del Piemonte del 24 novembre 2025, n. 29-1876, pubblicata sul Bollettino Ufficiale in data 27 novembre 2025, recante «Approvazione dei criteri di tracciabilità sull'utilizzo agronomico dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione sui suoli della Regione Piemonte» nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato o comunque connesso a quelli impugnati; per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della determinazione dirigenziale 31 marzo 2026, n. 366, a firma della Direzione regionale “Agricoltura e Cibo”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale in data 2 aprile 2026, recante “DGR 24 novembre 2025, n. 29-1876. Criteri di tracciabilità sull'utilizzo agronomico dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione sui suoli della Regione Piemonte, di cui all'Allegato 3 del d.lgs. 75/2010. Modalità per effettuare la comunicazione preventiva e per registrare le utilizzazioni in campo” e dei relativi allegati A e B; - per quanto occorrer possa, della scheda tecnica, inerente all’utilizzazione agronomica dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione, del 2 aprile 2026, predisposta dalla Direzione regionale “Agricoltura e Cibo”, in collaborazione con la Direzione “Ambiente, Energia e Territorio”; - per quanto occorrer possa, della nota a firma della Direzione regionale “Agricoltura e Cibo”, avente ad oggetto “D.D. 31 marzo 2026, n. 366. Indicazioni operative per la campagna di distribuzione in campo in corso”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione regionale che introduce criteri obbligatori di tracciabilità per l'utilizzo agronomico dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione, nonché successiva disciplina attuativa sulle comunicazioni preventive e sulla registrazione delle utilizzazioni in campo
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la deliberazione della Giunta regionale del Piemonte che disciplina l'utilizzo agronomico dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione, qualificati dalla normativa statale come correttivi e fertilizzanti, nonché la successiva determinazione dirigenziale e gli atti applicativi. La disciplina impone all'azienda agricola una comunicazione preventiva almeno dieci giorni prima dell'utilizzo, con indicazione della provenienza e delle caratteristiche analitiche dei materiali, dei terreni e delle colture interessati, dei quantitativi e della valutazione agronomica dell'apporto di azoto; prevede inoltre un registro delle distribuzioni da conservare per almeno sei anni. Le ricorrenti hanno contestato, in sostanza, la competenza regionale, l'incertezza applicativa e il rischio di arbitrarietà della disciplina, la disparità di trattamento rispetto ad altri fertilizzanti derivanti da rifiuti o fanghi, nonché la sproporzione e irragionevolezza degli adempimenti introdotti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. Ha ritenuto che la Regione fosse competente ad adottare la disciplina, poiché essa riguarda le modalità di impiego agronomico dei gessi di defecazione e si colloca nella materia dell'agricoltura, di competenza residuale regionale, pur presentando profili di interferenza con la tutela dell'ambiente, riservata allo Stato. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza costituzionale secondo cui la disciplina dell'impiego di sostanze correttive per modificare e migliorare le proprietà chimiche del suolo rientra nell'agricoltura. Ha escluso l'incertezza applicativa e il rischio di arbitrarietà, valorizzando l'approfondita ricognizione normativa e l'istruttoria svolta anche con il contributo di ARPA Piemonte. La scelta di assoggettare specificamente i gessi da defecazione agli obblighi di tracciabilità è stata ritenuta giustificata dall'aumento degli spandimenti segnalato in alcune province e dai possibili rischi per falde, corpi idrici ed emissioni inquinanti. È stata esclusa la disparità di trattamento, non essendo dimostrata l'identità di rischio rispetto a compost e ammendanti. Gli adempimenti sono stati ritenuti comuni, esigibili e funzionali alla tracciabilità e al corretto utilizzo agronomico, in coerenza con i principi di precauzione e prevenzione. Infine, il TAR ha rilevato che la Regione non ha disciplinato la produzione dei gessi né modificato la loro qualificazione giuridica, ma ha regolato il loro utilizzo agronomico nel territorio regionale e introdotto misure di tracciabilità e controllo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 117, secondo comma, Cost.
materia di esclusiva competenza statale
La tutela dell'ambiente rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ma ciò non impedisce alle Regioni di disciplinare profili riconducibili alla propria competenza residuale in materia di agricoltura, quando la regolazione incide sull'utilizzo agronomico delle sostanze.
d.lgs. 75/2010
correttivi e, quindi, come fertilizzanti
I gessi di defecazione da fanghi di depurazione sono qualificati dalla normativa statale come correttivi e fertilizzanti; la disciplina regionale esaminata non ne modifica tale qualificazione, ma regola le modalità del loro utilizzo agronomico.
Allegato 3 d.lgs. 75/2010
Criteri di tracciabilità sull'utilizzo agronomico dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione sui suoli della Regione Piemonte
La disciplina regionale attuativa riguarda l'utilizzazione agronomica dei gessi di defecazione riconducibili alla normativa statale sui fertilizzanti e correttivi.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata esaminata mediante la verifica dei presupposti cautelari, con particolare riferimento al fumus boni iuris; il difetto di fumus ha condotto al rigetto della sospensiva.
Massime di principio
- La Regione può disciplinare le modalità di utilizzazione agronomica di sostanze correttive e fertilizzanti sul proprio territorio quando la regolazione attiene all'esercizio della competenza residuale in materia di agricoltura, anche se la disciplina presenta interrelazioni con la tutela dell'ambiente, purché non incida sulla produzione o sulla qualificazione giuridica del prodotto riservate alla normativa statale.
- L'introduzione di obblighi di comunicazione preventiva e di registrazione delle utilizzazioni in campo può costituire una misura legittima di tracciabilità e controllo dell'impiego agronomico di fertilizzanti, se gli adempimenti sono funzionali alla verifica della necessità agronomica, dei quantitativi utilizzati e dei possibili effetti su suoli, falde e corpi idrici.
- La differenziazione della disciplina regionale tra diverse categorie di fertilizzanti non viola il principio di uguaglianza se non è dimostrata l'identità dei rischi ambientali e agronomici tra i prodotti posti a confronto e la scelta amministrativa è sorretta da dati istruttori specifici relativi all'incremento del loro impiego e ai possibili impatti.
- Gli obblighi di tracciabilità relativi all'utilizzo di una specifica sostanza possono essere ritenuti proporzionati e ragionevoli quando consistono in adempimenti ordinari ed esigibili, sono collegati a finalità di controllo e prevenzione e risultano giustificati da un'istruttoria concernente rischi concreti di contaminazione o di emissioni.
- Nella verifica cautelare della legittimità di una disciplina tecnica regionale, l'istruttoria svolta dall'amministrazione, anche mediante il contributo dell'agenzia ambientale competente, può escludere il fumus delle censure di arbitrarietà, disparità di trattamento e irragionevolezza.
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