Cassazione Civile, Ordinanza n. 08708/2023 del 28/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (attori)
La controversia
Nel giudizio di merito instaurato dinanzi al Tribunale di Genova, una parte attrice aveva chiesto una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. e il risarcimento del danno. La convenuta aveva eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale. Con ordinanza, il Tribunale aveva affermato che l'eccezione "non appare fondata", aveva formulato una proposta conciliativa e aveva rinviato la causa per gli ulteriori adempimenti istruttori in caso di mancato accordo. La società convenuta ha quindi proposto regolamento di competenza sostenendo che quella formulazione esprimesse una decisione definitiva sulla competenza e rendesse l'ordinanza impugnabile ex art. 42 c.p.c. I resistenti, quali eredi della parte attrice deceduta, hanno contrastato il ricorso. La Corte ha invece ritenuto che il provvedimento del Tribunale fosse solo un giudizio sommario e non una decisione definitiva sulla competenza, mancando una rimessione in decisione con invito alla precisazione delle conclusioni e mancando una inequivoca e incontrovertibile volontà di definire stabilmente la questione di competenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di Genova non fosse un provvedimento suscettibile di impugnazione con regolamento, perché si era limitata a un apprezzamento sommario di infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, senza una statuizione definitiva e inequivoca sulla competenza. Ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, dopo la riforma del 2009, la decisione sulla competenza è impugnabile con regolamento solo se il giudice abbia definito in modo certo e conclusivo la questione. Le spese sono state rinviate al giudizio di merito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c.
richiamato solo come base della domanda di merito proposta dall'attrice; non vi è interpretazione sostanziale della norma.
regolamento ex art. 42 c.p.c.
il regolamento di competenza è esperibile solo contro un provvedimento che decida in modo definitivo la questione di competenza.
comma 5 dell’art. 47 c.p.c.
richiamato in relazione al deposito della memoria difensiva nel procedimento per regolamento di competenza.
novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69
ha modificato la forma della decisione sulla competenza, che ora si adotta con ordinanza anziché con sentenza, senza però alterare i presupposti di impugnabilità del provvedimento.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di proposizione del ricorso.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
consente di dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza è inammissibile quando il provvedimento del giudice di merito non contenga una decisione definitiva e inequivoca sulla questione di competenza, ma solo una valutazione sommaria o provvisoria.
- Dopo la riforma del 2009, il fatto che la decisione sulla competenza sia adottata con ordinanza non basta di per sé a renderla impugnabile: occorre che il giudice abbia effettivamente risolto in modo conclusivo la questione davanti a sé.
- La mera prosecuzione del giudizio, la fissazione di udienza istruttoria o la formulazione di una proposta conciliativa sono indici incompatibili con una statuizione definitiva sulla competenza, salvo che emerga con assoluta chiarezza la volontà del giudice di decidere in modo incontrovertibile la relativa eccezione.
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