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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10499/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di scioglimento della comunione ereditaria su beni relitti dal genitore comune, con richiesta di divisione dell'asse e di attribuzione di quote anche in relazione al saldo di un conto corrente e ai proventi di un'attività svolta su porzione del compendio. Il tribunale aveva ritenuto divisibile il compendio immobiliare sulla base della consulenza tecnica d'ufficio e aveva disposto le attribuzioni. Uno dei condividenti ha proposto appello sostenendo, tra l'altro, che il progetto divisionale recepito dal primo giudice fosse inidoneo e che non potesse disporsi la divisione di beni o parti di beni non conformi sotto il profilo urbanistico-edilizio. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sulla nullità degli atti aventi ad oggetto immobili abusivi e il vizio di omessa considerazione del rilievo relativo all'inclusione, in un'unica quota, di parti edificate condonate e di altre non condonate; ha inoltre sostenuto che la regolarità urbanistica degli immobili fosse condizione di proponibilità della divisione e che la relativa questione dovesse essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado, senza necessità di uno specifico motivo di appello se il primo giudice non si era espresso sul punto. Con il secondo motivo ha denunciato la mancata confutazione delle osservazioni del consulente di parte e l'asserita carenza di motivazione anche sulle spese di lite. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo perché, in materia di divisione di comunione, il giudice non può disporre lo scioglimento avente ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso senza verifica della regolarità edilizia e senza la documentazione richiesta; tale verifica è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, salvo che sul punto il primo giudice si sia già pronunciato espressamente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, ha dichiarato assorbito il secondo motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di divisione previa verifica dell'effettiva commerciabilità e regolarità urbanistica dei beni comuni. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 46 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    La mancanza degli estremi del titolo edilizio o della sanatoria impedisce la validità degli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto immobili o parti di immobili abusivi; la regolarità urbanistica è condizione della divisione giudiziale sotto il profilo della possibilità giuridica.

  • art. 40, comma 2, L. 28 febbraio 1985, n. 47

    La disciplina sulla nullità degli atti tra vivi relativi a diritti reali su edifici privi degli estremi del titolo edilizio si applica, per richiamo, anche allo scioglimento della comunione ereditaria quando il bene comune presenti abusi edilizi.

  • art. 713 c.c.

    La domanda di divisione presuppone la possibilità giuridica di procedere allo scioglimento della comunione; tale possibilità manca se il fabbricato o sue parti non risultano regolari sotto il profilo edilizio.

  • art. 112 c.p.c.

    Il ricorrente ha invocato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per censurare la mancata considerazione della questione urbanistica e la presunta pronuncia su un oggetto diverso da quello domandato.

  • art. 342 c.p.c.

    È stata invocata per contestare l'impostazione della Corte d'appello, ma la Cassazione ha chiarito che, nel caso di specie, non era necessario uno specifico motivo di appello sul punto perché la questione era rilevabile d'ufficio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sulle norme urbanistiche e processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento per omessa considerazione di questioni rilevabili d'ufficio.

  • art. 159, comma 1, c.p.c.

    È stato richiamato dal ricorrente per sostenere l'estensione della nullità della sentenza di primo grado a quella di appello.

  • art. 91 c.p.c.

    È stato invocato nel secondo motivo per contestare la condanna alle spese di lite, ritenuta però assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • Nella divisione giudiziale di una comunione, la regolarità urbanistico-edilizia del bene comune non è un profilo meramente accessorio, ma integra un presupposto della domanda quando la divisione abbia ad oggetto un fabbricato o sue parti.
  • Se il giudice di primo grado non ha espresso una decisione specifica sulla commerciabilità o abusività dell'immobile, la questione può e deve essere rilevata anche d'ufficio in appello e in cassazione, senza che occorra necessariamente uno specifico motivo di gravame.
  • La divisione non può essere disposta in modo da produrre effetti negoziali o giudiziali maggiori di quelli consentiti dall'autonomia privata: il giudice deve verificare che i beni siano suscettibili di valida attribuzione.
  • La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia e la presenza di abusi rilevanti costituiscono vizi rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo che sul punto si sia formato un giudicato interno espresso.
  • Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione con rinvio, le ulteriori censure che dipendono logicamente dalla prima restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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