Cassazione Civile, Ordinanza n. 30232/2025 del 16/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento TARI emessa per l’anno 2016 nei confronti di un soggetto che gestiva un laboratorio artigianale. La contribuente aveva comunicato al Comune che i rifiuti speciali derivanti dall’attività erano smaltiti a proprie spese e aveva chiesto lo sgravio della TARI per l’impossibilità di conferire tali rifiuti all’isola ecologica. Dopo il rigetto in primo grado, l’appello fu dichiarato inammissibile dalla CTR per due ragioni: mancata notifica all’agente della riscossione e notifica dell’atto di appello al Comune presso la sede dell’ente anziché al difensore domiciliatario del primo grado. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione dell’art. 331 c.p.c., sostenendo che non poteva essere dichiarata l’inammissibilità dell’appello per omessa notifica all’agente della riscossione; 2) violazione degli artt. 17 d.lgs. 546/1992 e 156 c.p.c., sostenendo che la notifica all’ente impositore presso la sede dell’ente, anziché al difensore domiciliatario, era al più nulla e comunque sanata dalla costituzione in giudizio del Comune in appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. Ha affermato che, in materia tributaria, la mancata notifica dell’appello all’agente della riscossione non comporta automaticamente l’integrazione del contraddittorio quando, per quella parte, sia ormai decorso il termine per impugnare; nel caso concreto, quindi, la declaratoria di inammissibilità non poteva essere fondata su quel profilo, ma il dispositivo della sentenza di appello restava corretto perché l’integrazione era ormai preclusa per decadenza. Ha invece ritenuto fondato il motivo relativo alla notifica al Comune, osservando che la notifica dell’atto di gravame effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto del difensore non è inesistente ma nulla, e la nullità è sanata con efficacia retroattiva dalla costituzione dell’ente impositore nel giudizio di appello. Di conseguenza, la costituzione del Comune aveva sanato il vizio di notifica e reso rituale il processo di secondo grado. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
nel processo tributario l’integrazione del contraddittorio per cause scindibili segue la disciplina civilistica; se per la parte pretermessa il termine per impugnare è spirato, non vi è obbligo di integrare il contraddittorio
nelle cause scindibili la mancata notifica dell’impugnazione ad una parte non determina di per sé nullità insanabile, potendo operare la disciplina dell’integrazione solo nei limiti consentiti dal termine d’impugnazione
art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992
l’obbligo di proporre appello nei confronti di tutte le parti del primo grado non elimina la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, né impone sempre l’integrazione del contraddittorio
richiamato come parte della disciplina speciale dell’appello tributario, senza escludere l’applicazione delle regole civilistiche sull’integrazione del contraddittorio
l’obbligo del concessionario di chiamare in causa l’ente impositore nelle controversie sul merito della pretesa ha natura di litis denuntiatio, non richiede autorizzazione del giudice e serve a consentire l’intervento dell’ente
in materia tributaria prevale sulla disciplina generale dell’art. 330 c.p.c. quanto alle modalità di notificazione degli atti processuali; la notifica al difensore non domiciliatario è nulla, non inesistente
la nullità della notificazione è sanata con effetto ex tunc dal raggiungimento dello scopo, incluso per effetto della costituzione della parte destinataria
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata pur confermandone il dispositivo in relazione al primo motivo
art. 1, comma 1, lett. a), l. 130/2022
richiamata per individuare il giudice di rinvio, ossia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado
Massime di principio
- Nel processo tributario di appello l’art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992 non introduce un litisconsorzio necessario generalizzato: la disciplina resta quella civilistica delle cause inscindibili, dipendenti e scindibili, con applicazione degli artt. 331 e 332 c.p.c. nei limiti compatibili.
- Se una parte del primo grado non è evocata in appello, l’integrazione del contraddittorio non è dovuta quando, rispetto a quella parte, il termine per impugnare sia già spirato; in tal caso la mancata notifica non determina di per sé l’inammissibilità dell’impugnazione.
- Nelle controversie sulla cartella di pagamento impugnata per vizi della notifica o per invalidità degli atti presupposti, il contribuente può agire indifferentemente contro l’ente impositore o contro l’agente della riscossione, senza configurare litisconsorzio necessario tra i due.
- L’obbligo dell’agente della riscossione di chiamare in giudizio l’ente impositore nelle controversie che investono il merito della pretesa ha funzione di litis denuntiatio e non richiede forme solenni o autorizzazione giudiziale; è sufficiente una modalità idonea a rendere edotto l’ente della lite.
- La notifica dell’impugnazione effettuata presso la sede dell’ente anziché presso il domicilio eletto del difensore non è inesistente ma nulla, e la nullità è sanata retroattivamente dalla costituzione in giudizio del destinatario, anche se effettuata al solo fine di eccepire il vizio.
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