Sentenza n. 163/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento, notificato in data -OMISSIS-, con il quale il Prefetto della Provincia di Teramo ha vietato al Sig. -OMISSIS-, di detenere a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio fondato sugli artt. 11 e 43, comma 2, del r.d. n. 773/1931, con il quale era stato ritenuto non affidabile nella detenzione delle armi a seguito del ferimento, durante una battuta collettiva di caccia al cinghiale, di un altro partecipante, colpito al piede-caviglia da un colpo esploso dalla carabina detenuta dal ricorrente. Il ricorrente ha dedotto vizi procedimentali e sostanziali, contestando la violazione del contraddittorio, il difetto di motivazione, l’eccesso di potere e il difetto dei presupposti. Ha sostenuto che l’evento fosse del tutto accidentale, che l’arma fosse rivolta verso il basso secondo le buone prassi venatorie, che fosse rispettata una distanza di circa dieci metri dagli altri partecipanti e che la propria esperienza ultr cinquantennale, oltre all’assenza di precedenti incidenti, escludesse l’inaffidabilità. Ha inoltre lamentato che l’Amministrazione non avesse confutato analiticamente le osservazioni presentate nel procedimento.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina in materia di armi abbia funzione preventiva e cautelare e che non esista un diritto soggettivo al porto o alla detenzione di armi, sicché il Prefetto dispone di un’ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del soggetto e la concretezza e attualità del rischio di uso improprio. Tale valutazione può fondarsi anche su fatti privi di rilevanza penale, purché sorretti da elementi seri, concreti e attuali e condotti secondo criteri di logicità, proporzionalità e ragionevolezza. Nel caso concreto, il ferimento di un partecipante durante una caccia collettiva non è stato considerato una mera fatalità estranea al rischio governato dalle regole di prudenza, ma un evento proprio di quel rischio, idoneo a evidenziare la mancata osservanza delle cautele esigibili e l’inaffidabilità del detentore. Il giudice ha osservato che non risultavano provate né la distanza di dieci metri né la necessità di finire l’animale ferito; inoltre, la direzione verso il basso della canna non escludeva l’obbligo di mantenere il pieno controllo dell’arma, verificare la posizione degli altri partecipanti e rispettare distanze di sicurezza adeguate alla gittata della carabina. È stata esclusa la violazione del contraddittorio, poiché non è necessaria una confutazione analitica di ogni osservazione del privato, essendo sufficiente che dal provvedimento emerga che le osservazioni siano state esaminate e valutate. È stata altresì esclusa la carenza di motivazione e la sussistenza dei dedotti vizi di eccesso di potere e difetto dei presupposti, essendo la valutazione prefettizia fondata su un episodio grave, concreto e direttamente riferibile ai rischi che la disciplina mira a prevenire. Spese compensate.
Norme richiamate
L’azione proposta è stata qualificata come domanda di annullamento del provvedimento prefettizio.
La comunicazione di avvio del procedimento ha consentito al destinatario di presentare osservazioni, che l’Amministrazione ha esaminato senza essere tenuta a confutarle analiticamente una per una.
artt. 11 e 43, comma 2, r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Le disposizioni costituiscono il fondamento del potere prefettizio di vietare la detenzione di armi quando il soggetto non sia ritenuto affidabile; il potere ha natura preventiva e cautelare e può essere esercitato sulla base di una valutazione prognostica di possibile uso improprio delle armi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È stato richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi costituisce una misura preventiva e cautelare diretta ad anticipare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica; non presuppone l’accertamento di un reato né la titolarità di un diritto soggettivo alla detenzione o al porto d’armi.
- La valutazione prefettizia di inaffidabilità può fondarsi su fatti anche privi di rilevanza penale o non direttamente connessi a un uso volontario dell’arma, purché gli elementi siano seri, concreti e attuali e la prognosi di possibile abuso sia logicamente, proporzionalmente e ragionevolmente motivata.
- Il ferimento di una persona durante una battuta di caccia collettiva costituisce un indice significativo di mancata osservanza delle cautele esigibili nell’uso dell’arma e non può essere qualificato come mera fatalità estranea al rischio che la disciplina sulle armi mira a prevenire.
- Nel procedimento finalizzato all’adozione del divieto di detenzione di armi, l’Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione del privato; è sufficiente che la motivazione del provvedimento dimostri che le osservazioni siano state esaminate e valutate.
- Nel controllo giurisdizionale sulla valutazione prefettizia di affidabilità, il giudice verifica la sussistenza di elementi concreti e coerenti, nonché la logicità, proporzionalità e ragionevolezza dell’iter valutativo, senza sostituire la propria prognosi a quella dell’Amministrazione.
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