Cassazione Civile, Ordinanza n. 19122/2023 del 06/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva convenuto in giudizio il proprio datore di lavoro/subappaltatore e la società subappaltante chiedendo la condanna solidale al pagamento di differenze retributive e trattamento di fine rapporto maturati nell’esecuzione di lavori in subappalto. Il tribunale aveva accolto la domanda solo nei confronti del datore di lavoro; la corte d’appello, invece, aveva ritenuto individuabile la società subappaltante quale destinataria della domanda, aveva escluso la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza dei fatti e delle parti, aveva accertato l’esistenza di un contratto di subappalto e la prestazione lavorativa del ricorrente nell’ambito di quel subappalto, condannando la società subappaltante in solido con il subappaltatore. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, per non avere la sentenza d’appello affrontato la nullità del ricorso introduttivo e la contemporanea proposizione di cause analoghe contro soggetti diversi; 2) nullità della domanda e della sentenza per violazione degli artt. 273, 274, 295 e 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., assumendo la necessità di riunione dei procedimenti per continenza e il rischio di giudicati contrastanti; 3) violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 116 c.p.c. per motivazione apparente e perplessa e per erronea lettura delle prove testimoniali; 4) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nella circostanza che il lavoratore aveva promosso un separato giudizio contro altra ditta individuale e che le prove in quel giudizio avrebbero confermato un diverso datore di lavoro. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti tutti infondati o comunque non idonei a superare la decisione impugnata: ha affermato che l’interpretazione del ricorso introduttivo compiuta dal giudice di merito era legittima e che la doglianza avrebbe richiesto la specifica allegazione della violazione dei criteri ermeneutici, non effettuata; ha escluso che la motivazione fosse meramente apparente, rilevando il rispetto del minimo costituzionale; ha ribadito che la riunione o separazione delle cause è rimessa al potere discrezionale del giudice e non è sindacabile in cassazione; ha precisato che il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la valutazione delle prove testimoniali; ha inoltre escluso la violazione dell’art. 116 c.p.c. in difetto di allegazioni circa l’uso di una prova legale come se fosse liberamente apprezzabile o viceversa. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della società ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società subappaltante. Ha confermato, in sostanza, la decisione d’appello che aveva riconosciuto la validità del ricorso introduttivo del lavoratore, la corretta identificazione della società convenuta e la sua responsabilità solidale, limitandosi tuttavia in sede di legittimità a rilevare l’inidoneità dei motivi dedotti a scalfire la sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione della sentenza d’appello deve superare il minimo costituzionale; la censura è infondata se la motivazione non presenta anomalie tali da integrare nullità.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio denunciabile riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la valutazione del materiale istruttorio o delle testimonianze.
artt. 273, 274, 295 e 324 c.p.c.
La scelta di riunire o separare cause è rimessa alla discrezionalità del giudice e non è normalmente sindacabile in cassazione.
La doglianza sul rischio di giudicati contrastanti, in assenza di specifiche violazioni processuali dedotte in modo corretto, non consente l’annullamento della decisione.
art. 111 Cost.
La violazione del precetto sul giusto processo non è configurabile quando la motivazione della sentenza impugnata sia sufficiente secondo il parametro del minimo costituzionale.
La violazione è configurabile solo se il giudice abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la hanno, o viceversa; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.
Chi censura l’interpretazione di un atto processuale deve indicare la specifica violazione dei canoni ermeneutici, altrimenti la doglianza è inammissibile.
L’interpretazione dell’atto processuale va censurata con specifico richiamo ai criteri ermeneutici applicabili e al testo dell’atto asseritamente mal interpretato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nell’interpretazione degli atti processuali, la censura in cassazione non può limitarsi a opporre una lettura alternativa dei fatti o delle prove: occorre dedurre in modo specifico la violazione dei canoni ermeneutici e indicare il testo dell’atto mal interpretato.
- Il vizio di motivazione rilevante ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è configurabile quando la doglianza investe la mera valutazione delle prove o la ricostruzione del merito.
- La scelta del giudice di riunire o separare procedimenti, essendo espressione di valutazione discrezionale di opportunità processuale, non è di regola sindacabile in sede di legittimità.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova una forza dimostrativa diversa da quella stabilita dalla legge; non basta contestare l’apprezzamento del materiale istruttorio.
- Una motivazione è nulla solo quando sia del tutto mancante, apparente, perplessa o incomprensibile; se consente di ricostruire la ratio decidendi, supera il sindacato ex art. 132 c.p.c.
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