Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32409/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 25/01/2023 del Tribunale per il riesame che aveva parzialmente riformato l'ordinanza del GIP: il ricorrente contestava la gravità del quadro indiziario e la sussistenza delle esigenze cautelari. In particolare la difesa deduceva che un'annotazione di polizia citata dal Tribunale sarebbe stata mal interpretata relativamente al capo 60) (si riferisce a un involucro bianco rinvenuto in un "Quad" e prelevato da Michele Comito mentre Francesco non era presente, per cui non si potrebbe affermare né che contenesse stupefacente né che fosse detenuto da Francesco). Quanto agli altri capi (violazioni art.73, comma 4, DPR 309/90) la difesa li qualificava come di modesta gravità. Inoltre si censurava la motivazione circa il pericolo di reiterazione, ritenuta contraddittoria perché il Tribunale avrebbe escluso la partecipazione associativa stabile ma contemporaneamente avrebbe ritenuto la sussistenza del rischio di reiterazione sulla base della disponibilità mostrata verso i familiari.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e, nel merito, manifestamente infondato. La Corte ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per i capi 60), 116), 143) e 162). Ha ritenuto adeguata la valutazione del Tribunale circa il quadro indiziario, fondato su captazioni video che documentano la presenza dell'imputato alle consegne di stupefacente e all'occultamento; ha inoltre condiviso la valutazione circa il concreto e attuale pericolo di reiterazione desunto da precedenti specifici, dalla ripetuta disponibilità dell'imputato nei confronti di zio e cugini e dalle modalità dei fatti. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 74

    Norma che incrimina il traffico di stupefacenti; utilizzata per qualificare il capo 1) della imputazione provvisoria come reato droghe. Nel provvedimento la sussistenza di gravi indizi rispetto al reato associativo è stata esclusa, mentre è stata ritenuta per altri reati connessi al traffico.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4

    Riguarda il possesso o la detenzione per uso personale (carattere meno grave) — la difesa ha sostenuto che alcuni capi ricadono in questa previsione e sono quindi di modesta gravità; il giudice ha comunque ritenuto che le modalità e le ripetute condotte comprovate giustifichino il quadro indiziario e le esigenze cautelari.

  • Codice penale, art. 110

    Norma sul concorso di persone nel reato (concorso di reati). Citata come parte dell'imputazione provvisoria; il giudice ha valutato la partecipazione e il contributo dell'imputato alle condotte contestate.

  • Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c

    "le misure cautelari personali possono essere disposte ... con riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie... quando tale pericolo presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità"

    Il Tribunale ha applicato questa disposizione ritenendo sussistente un pericolo concreto e attuale di reiterazione, fondato su precedenti specifici, sulle modalità delle condotte e sulla ripetuta disponibilità dell'imputato verso i familiari. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che chiarisce che l'attualità non richiede l'esistenza di una specifica occasione imminente ma una valutazione prognostica della possibilità di condotte reiterative.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Previsione che consente di irrogare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili; applicata per la determinazione della somma di euro 3.000,00 a carico del ricorrente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, come parametro per l'irrogazione della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare basata sul pericolo di reiterazione è necessario contestare in modo specifico e documentato le fonti probatorie (es. captazioni video, annotazioni di PG); contestazioni generiche e non autosufficienti sono inammissibili.
  • Il pericolo di reiterazione ai sensi dell'art. 274 c.p.p. richiede concretezza e attualità, ma non l'esistenza di una "occasione imminente": può desumersi da precedenti specifici, dalla durata e modalità della collaborazione con soggetti coinvolti e dalla ripetizione di condotte similari.
  • La qualificazione di alcuni fatti come meno gravi (es. uso personale) non esclude automaticamente l'esistenza di esigenze cautelari quando le modalità e la ripetizione delle condotte, unitamente a precedenti, dimostrino una concreta possibilità di reiterazione.
  • Una valutazione del giudice che esclude adesione stabile a un'associazione ma riconosce collaborazioni episodiche ripetute non è necessariamente contraddittoria: contributi ripetuti, anche se non sistematici, possono giustificare il rischio di reiterazione.
  • Nelle impugnative cautelari la difesa deve confrontarsi punto per punto con la motivazione del provvedimento impugnato e indicare elementi probatori contrari; altrimenti il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile o manifestamente infondato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.