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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13417/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Una società committente aveva affidato a una società di vigilanza un contratto di pronto intervento e sorveglianza notturna di un capannone/magazzino. Dopo un furto avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 gennaio 2011, la committente chiedeva il risarcimento assumendo l'inadempimento della vigilanza, sostenendo che le ronde notturne fossero state svolte in modo meramente formale e superficiale e che i report fossero stati lasciati all'esterno del recinto invece che all'interno, circostanza ritenuta indice di controllo non effettivo. Il Tribunale e poi la Corte d'appello respingevano la domanda, ritenendo provata la corretta esecuzione del servizio: attivazione degli interventi all'allarme, accesso al piazzale, controlli ripetuti, tentativi di contattare la proprietaria per l'accesso interno e impossibilità di accertare con certezza l'orario del furto, che poteva essere avvenuto dopo la fine della ronda. La società committente ricorreva per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere considerato le testimonianze sull'anomalo posizionamento all'esterno dei biglietti delle ronde; (2) violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto sufficiente la mera effettuazione delle ronde senza verificare le concrete modalità di esecuzione e la diligenza qualificata richiesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, in presenza di doppia conforme di merito, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. non è deducibile salvo che il ricorrente indichi specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, onere non assolto. Il secondo motivo è stato anch'esso inammissibile perché, sotto la veste della violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c., mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio e a sostituire un accertamento di merito più favorevole alla parte, senza contrastare la ratio decidendi fondata sull'avvenuto dimostrato adempimento diligente della prestazione di vigilanza. La Corte ha altresì ribadito che, in materia civile, il nesso causale si accerta secondo il criterio del 'più probabile che non', ma nel caso concreto tale tema non veniva in rilievo, poiché i giudici di merito avevano escluso l'inadempimento della vigilanza.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    vizio motivazionale su un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti

    non è deducibile in cassazione quando vi sia doppia conforme di merito, salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni

  • art. 348-ter c.p.c.

    divieto in presenza di una doppia decisione conforme in fatto

    in caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere fondato sul vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., salvo le eccezioni previste dalla norma

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione dell'art. 1176, comma 2, c.c.

    la censura di violazione di legge non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti e delle prove di merito

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    diligenza qualificata nell'adempimento della prestazione dovuta

    la diligenza professionale va valutata in concreto, ma la verifica compiuta dai giudici di merito sull'effettivo svolgimento delle ronde e sugli ulteriori elementi istruttori non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

    in caso di declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto

Massime di principio

  • In presenza di doppia decisione conforme nel merito, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è utilmente deducibile in cassazione se il ricorrente non indica specificamente le ragioni di fatto differenti poste a base delle due sentenze.
  • La deduzione di violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c. non può tradursi in una sollecitazione alla rivalutazione del materiale istruttorio o alla sostituzione dell'apprezzamento di merito compiuto dal giudice di appello.
  • Nel contratto di vigilanza, l'adempimento va accertato in concreto sulla base delle attività effettivamente svolte e delle modalità di esecuzione, ma la censura in cassazione deve colpire la ratio decidendi e non limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti.
  • In materia di responsabilità civile, l'accertamento del nesso causale è governato dal criterio del 'più probabile che non', diverso dallo standard penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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