Cassazione Civile, Ordinanza n. 30538/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (distributore energia)
La controversia
La controversia nasce da un contratto stipulato nel 1969 avente ad oggetto un immobile sito in Portico di Romagna, destinato a cabina elettrica di derivazione. La proprietaria dell'immobile ha chiesto l'accertamento dell'estinzione del rapporto dal 1999, sostenendo che, al di là della qualificazione usata nel testo negoziale, si trattasse in realtà di un diritto d'uso con durata massima trentennale, ex artt. 1021 ss. c.c., ormai scaduto, con conseguente obbligo di rilascio del bene. La società utilizzatrice ha resistito deducendo anche il difetto di giurisdizione del giudice civile, poi ritenuto precluso in appello. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria; violazione delle regole di interpretazione del contratto e falsa applicazione delle norme su uso e servitù, sostenendo che il rapporto doveva qualificarsi come diritto d'uso e non come servitù; omesso esame del dato letterale del contratto e dell'evidenza fotografica; omessa considerazione di un fatto decisivo, cioè la mancata qualificazione del rapporto come uso anziché servitù.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse svolto un'interpretazione del contratto adeguatamente motivata e non sindacabile in cassazione, avendo correttamente valorizzato il dato testuale e la volontà negoziale delle parti. Ha inoltre affermato che, nelle servitù funzionali alla distribuzione di servizi a rete, il fondo dominante non coincide con il bene dell'utente finale ma con l'impianto di distribuzione, e che la servitù di elettrodotto comprende anche la collocazione della cabina di trasformazione ex art. 121 r.d. n. 1775/1933. Pertanto era corretta la qualificazione del rapporto come servitù di elettrodotto e non come diritto d'uso, con esclusione del diritto al rilascio del bene. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
violazione dell'art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c.
La censura di nullità della sentenza per motivazione apparente/illogica è stata esclusa, poiché la motivazione di merito è stata ritenuta adeguata e coerente.
violazione degli artt.1362 e ss. c.c.
L'interpretazione del contratto è attività di accertamento del fatto riservata al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per violazione delle regole legali di ermeneutica.
violazione degli artt. 1021 e ss. c.c.
La tesi del diritto d'uso con durata massima legale trentennale è stata disattesa perché il rapporto è stato qualificato come servitù, non come uso.
falsa applicazione degli artt. 1027 e ss. c.c.
La Corte ha ritenuto corretta la riconduzione della fattispecie alla servitù di elettrodotto, in quanto compatibile con la collocazione della cabina di trasformazione.
artt. 979, comma 2, e 1026 c.c.
combinato disposto di cui agli artt. 979 c. 2 e 1026 c.c.
La durata massima del diritto d'uso costituito a favore di persona giuridica è stata invocata dalla ricorrente, ma non applicata perché il rapporto non è stato qualificato come uso.
violazione ... dell'art. 1419 c. 2
La sostituzione automatica delle clausole contrarie a norme imperative è stata evocata dalla ricorrente, ma resta irrilevante a fronte della qualificazione del rapporto come servitù.
artt. 111 Cost., 115 e 116 c.p.c.
violazione degli artt. 111 Cost., 115 e 116 c.p.c.
Le doglianze sul travisamento del dato letterale e probatorio sono state respinte perché miravano a ottenere una diversa interpretazione del contratto e non evidenziavano un vizio decisivo di motivazione.
art. 121 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
art. 121 del r.d. n. 1775/1933
La norma definisce la servitù di elettrodotto come comprensiva non solo del passaggio dei conduttori, ma anche della facoltà di collocare cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture.
art. 119 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
art. 119 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775
Il paradigma legale della servitù di elettrodotto è richiamato come conferma della possibilità di costituire convenzionalmente tale servitù.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002
Essendo il ricorso rigettato, sono stati dichiarati i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo se il giudice abbia violato i canoni legali di ermeneutica; non è consentito sostituire una diversa lettura del testo negoziale semplicemente perché plausibile.
- Nelle servitù funzionali alla distribuzione di servizi a rete, il fondo dominante non coincide necessariamente con il bene dell'utente finale, ma può essere individuato nell'impianto o nell'organizzazione di distribuzione che realizza l'utilità economica dell'ente erogatore.
- La servitù di elettrodotto comprende, oltre al passaggio di condutture e cavi, anche la collocazione delle cabine di trasformazione o manovra necessarie all'esercizio delle linee, sicché la presenza di tali opere non esclude di per sé la configurabilità della servitù.
- Quando le parti, nell'autonomia negoziale, regolano l'utilizzo di un bene per l'installazione e il mantenimento di impianti tecnologici, la qualificazione del rapporto come reale o obbligatorio dipende dalla volontà effettiva risultante dal contratto e non dalla sola etichetta formale usata nel testo.
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