Cassazione Civile, Ordinanza n. 17684/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (mutuante)
La controversia
La controversia nasce da tre prestiti di denaro, per complessivi lire 85.000.000, erogati tra il 1997 e il 2000. Il creditore ha agito per ottenere la restituzione di euro 52.678,60, sostenendo che sulle somme versate fossero stati pattuiti e percepiti interessi usurari, oltre al risarcimento dei danni. Il convenuto ha contestato l’esistenza della ricostruzione attorea e, in via riconvenzionale, ha chiesto la restituzione di un ulteriore prestito di lire 30.000.000 che assumeva non restituito. In primo grado il Tribunale, sulla base di documentazione bancaria, di scritture private in copia e di c.t.u. grafologica, ha accolto parzialmente la domanda attorea e ha rigettato la riconvenzionale. La Corte d’appello ha confermato. In cassazione il soccombente ha dedotto quattro motivi: omessa pronuncia e violazione di legge per mancata considerazione dell’asserita mancanza di prova dell’usura e dello stato di bisogno del mutuatario; omessa pronuncia e violazione di legge per mancata prova della conformità delle scritture private prodotte in copia agli originali; omessa pronuncia sulla mancata prova dell’impossibilità per la controparte di produrre gli originali delle scritture; omesso esame di un fatto decisivo e vizio motivazionale perché la Corte d’appello avrebbe ritenuto verosimile la tesi del mutuo usurario anziché quella dei debiti di gioco. Il controricorrente ha eccepito anche l’inammissibilità per difetto di autosufficienza del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di difetto di autosufficienza, ma ha escluso sia l’omessa pronuncia sia la violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. e dell’art. 2719 c.c., osservando che la sentenza impugnata aveva effettivamente esaminato le doglianze dell’appellante e che il ricorrente mirava in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte d’appello non era affetta da anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, poiché spiegava le ragioni della ritenuta esistenza di prestiti con interessi usurari e della conseguente obbligazione restitutoria. Infine, il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile nei termini prospettati. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può essere usata per ottenere un nuovo esame del merito o una diversa lettura delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile, nel caso deciso, in presenza di doppia conforme di merito.
L’omessa pronuncia non sussiste quando il giudice d’appello, pur senza esaminare analiticamente ogni argomento, mostri di avere deciso sulle censure proposte escludendone la fondatezza.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando attribuisce maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
La valutazione comparativa e il diverso peso attribuito alle prove rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito.
La doglianza sul riparto dell’onere della prova non può risolversi in una critica alla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
La contestazione sulla conformità delle copie agli originali è stata trattata come questione probatoria rimessa al giudice di merito, non come errore di diritto sindacabile nei termini prospettati.
art. 348-ter c.p.c., ultimo comma
In caso di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è utilmente proponibile secondo la regola applicata dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
La domanda di condanna per პასუხისმგabilità aggravata non è stata accolta, non ravvisandosi i relativi presupposti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile trasformare la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una critica alla valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito; la violazione è configurabile solo se siano state poste a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi.
- L’omessa pronuncia non ricorre quando la sentenza d’appello, letta nel suo complesso, mostri di avere esaminato le doglianze e di averle disattese con motivazione espressa o comunque inequivoca.
- In sede di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi nella ricostruzione dei fatti e nelle ragioni della decisione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile nei limiti ordinari previsti per la doppia conforme.
- Le contestazioni sulla conformità delle copie agli originali e sulla persuasività delle scritture prodotte in giudizio attengono, di regola, al prudente apprezzamento del giudice di merito e non consentono una rivalutazione del fatto in cassazione.
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