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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37641/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un atto di pignoramento presso terzi emesso per la riscossione di crediti fiscali derivanti da più cartelle di pagamento. Il contribuente sosteneva che le notifiche delle cartelle fossero irregolari perché eseguite presso la residenza, mentre egli avrebbe già trasferito il domicilio fiscale nello studio professionale in altro Comune. In sede di merito la CTP e poi la CTR avevano ritenuto non provato il rituale mutamento del domicilio fiscale, escludendo che la dichiarazione resa ai fini IVA potesse sostituire l’istanza prevista dall’art. 59 del d.P.R. n. 600/1973. La precedente ordinanza di Cassazione n. 40914/2021 aveva confermato tale esito. Con il presente ricorso il contribuente proponeva revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., assumendo che la Corte avesse omesso di considerare documenti attestanti sia l’istanza di variazione del domicilio fiscale sia l’esplicito assenso dell’Amministrazione, desunto da un estratto del cassetto fiscale prodotto in memoria. La Corte ha però rilevato che la censura investiva non una svista percettiva, ma la valutazione giuridica e probatoria compiuta nei gradi precedenti sulla prova del mutamento del domicilio fiscale, ossia sulla corretta interpretazione del rapporto tra residenza e domicilio fiscale e sull’assolvimento dell’onere della prova.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il dedotto errore revocatorio non sussistesse, perché la decisione censurata non si fondava sull’affermazione dell’esistenza o inesistenza di un fatto processuale radicalmente escluso dalla realtà processuale, ma su una valutazione delle risultanze probatorie e su un apprezzamento di diritto circa la mancata prova del formale trasferimento del domicilio fiscale e della formale adesione dell’Amministrazione. La Corte ha quindi confermato la precedente impostazione, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore revocatorio è configurabile solo quando la decisione sia fondata sull’affermazione dell’esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale esclude o impone di affermare; non basta una contestazione sulla valutazione o interpretazione delle risultanze processuali.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nei limiti rigorosi dell’errore di fatto revocatorio, non quando la doglianza attenga a questioni di diritto o di valutazione delle prove.

  • art. 59 del d.P.R. n. 600/1973

    Per il mutamento del domicilio fiscale occorrono un’istanza del contribuente e un espresso atto di consenso dell’Amministrazione; la mera dichiarazione o la mera ricezione dell’istanza non equivalgono all’assenso formale.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio in cassazione è configurabile solo se il giudice abbia supposto l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente diverso da quello risultante dagli atti; è invece escluso quando la censura mira a contestare la valutazione delle prove o l’interpretazione giuridica delle risultanze processuali.
  • La revocazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione apprezzamenti di merito o di diritto già compiuti dalla Corte, neppure se la parte li qualifichi come svista percettiva.
  • Il mutamento del domicilio fiscale non si perfeziona con una generica dichiarazione o con la sola ricezione dell’istanza da parte dell’Amministrazione, occorrendo un formale assenso dell’ente competente ove richiesto dalla disciplina applicabile.
  • Ai fini dell’impugnazione delle notifiche fiscali, grava sul contribuente l’onere di provare il rituale perfezionamento del trasferimento del domicilio fiscale secondo le forme prescritte dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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