Cassazione Civile, Sentenza n. 9257/2023 del 04/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa all'accertamento di una servitù di passaggio pedonale e carrale gravante sul fondo di proprietà del De Nicolo. Il Carbone aveva chiesto il riconoscimento della servitù in suo favore dopo che il De Nicolo avrebbe impedito il suo esercizio. De Nicolo ha contestato l'esistenza della servitù e ha proposto domanda riconvenzionale di usucapione di una servitù sul fondo del Carbone. In primo grado entrambe le domande furono respinte; la Corte d'Appello accoglieva l'appello di Carbone riconoscendo la servitù sulla base di una serie di atti notarili (in particolare atto Arpino del 03.04.1887 e trascrizione/riferimenti negli atti successivi), mentre De Nicolo ha impugnato in Cassazione deducendo, tra l'altro, carenze motivazionali, mancanza di indicazioni sull'esatta ubicazione e dimensioni del passaggio negli atti originari, assenza di riferimento del fondo servente negli atti notarili e mancata trascrizione dell'atto originario.
La decisione
La Corte di Cassazione, Seconda Sezione civile, ha rigettato il ricorso di De Nicolo e confermato la sentenza della Corte d'Appello che aveva riconosciuto il diritto di servitù di passaggio (pedonale e carrale) in favore di Carbone e l'obbligo di ripristino del tracciato. La Cassazione ha ritenuto infondate le censure riguardanti carenza di motivazione e la presunta inidoneità degli atti notarili: il giudice di merito ha correttamente individuato nell'atto di divisione del 03.04.1887 (notaio Arpino) la fonte originaria della servitù e ha potuto desumere, tramite i successivi atti e la trascrizione del 1934 che richiama il titolo originario, la opponibilità e la continuità del diritto. La Corte ha inoltre affermato che non è necessaria una descrizione analitica dell'estensione e delle modalità di esercizio della servitù nell'atto istitutivo quando tali elementi sono desumibili e, in mancanza, trovano applicazione le norme suppletive (art. 1064 e 1065 c.c.). Condanna del ricorrente alle spese di lite: esborsi €200, compenso €4.000 oltre IVA, c.p.a. e 15% rimborso forfettario; rilevato altresì l'ulteriore contributo unificato se dovuto ai sensi del D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'accertamento delle servitù prediali; la Corte ha ritenuto che non sia necessario risalire al contratto originario purché i successivi atti richiamino il titolo originario e rendano desumibile la servitù.
Norma suppletiva che consente l'uso della servitù nei limiti necessari per il soddisfacimento del fondo dominante; la Corte l'ha richiamata per affermare che l'assenza di dettagli sull'estensione non invalida la costituzione della servitù.
Stabilisce che il titolare non può usare il diritto oltre quanto consentito dal titolo e dal possesso; la Corte lo ha usato per delimitare l'esercizio della servitù in mancanza di precise indicazioni.
Richiamato tra le norme oggetto della censura del ricorrente; la Corte non ha ritenuto emergere violazione nella valutazione dei titoli.
Norma sulle modalità di costituzione di diritti reali: richiamata tra le norme pertinenti ma la Corte ha ritenuto sufficiente la ricostruzione interpretativa del titolo originario.
Principi di interpretazione del contratto: la sentenza di merito ha compiuto un'interpretazione della volontà delle parti originarie che la Cassazione ha ritenuto corretta e sindacabile solo per vizi motivazionali gravi.
Riferimento alla trascrizione degli atti che incidono sui diritti reali; la Corte ha esaminato la trascrizione successiva e il contesto storico (1887) per decidere sull'opponibilità.
Regola della prova: la Corte d'appello ha ritenuto assolto l'onere probatorio da parte del dominus del fondo dominante in base agli atti prodotti.
Rilevanza dei registri e della pubblicità: considerata congiuntamente alla questione della trascrizione degli atti antichi.
Principio del libero convincimento del giudice basato sulla prova; la Corte ha escluso che vi sia stato errore di percezione tale da rendere la motivazione nulla.
Principio istruttorio e dovere di allegazione e prova: richiamato fra le norme cui il ricorrente si è riferito senza esito favorevole.
Obbligo della decisione motivata sui fatti decisivi; il ricorrente ha invocato nullità per violazione di tale norma ma la Corte ha ritenuto la motivazione del merito adeguata e non viziata.
Criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione (numeri 3 e 4 principalmente); la Corte ha esaminato le doglianze ai sensi di detta norma e le ha ritenute infondate.
Norma di raccordo sulle formalità delle trascrizioni in epoca anteriore: la Corte ha rilevato che l'atto del 1887 va collocato nel contesto storico in cui la trascrizione non aveva funzione costitutiva, rendendo non decisiva l'assenza di una trascrizione dell'atto originario.
D.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La costituzione di una servitù può essere accertata sulla base di un atto originario anche se gli atti successivi non riproducono analiticamente tutti gli elementi: è sufficiente che la volontà delle parti originarie e gli elementi essenziali siano desumibili dagli atti
- La mancanza, nell'atto originario, di una descrizione dettagliata dell'ubicazione, lunghezza o larghezza del passaggio non invalida automaticamente la servitù; in difetto di dettagli operano le norme suppletive (art.1064 e 1065 c.c.) e il diritto si estende nei limiti necessari con il minor aggravio per il fondo servente
- La valutazione sull'individuazione del fondo servente e sull'entità del diritto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per vizi motivazionali gravi (motivazione mancante, contraddittoria o incomprensibile)
- La trascrizione dell'atto originario ha rilievo fondamentale per l'opponibilità ai successivi acquirenti; tuttavia, atti anteriori a specifici regimi di pubblicità (o richiamati espressamente in atti successivi trascritti) possono comunque rendere opponibile il diritto tramite il principio dell'ambulatorietà
- In situazioni analoghe è importante produrre la catena dei titoli (atto originario che istituisce la servitù e gli atti successivi che vi fanno riferimento o che trascrivono il titolo) per dimostrare la derivazione e l'opponibilità del vincolo
- Se si contesta la localizzazione del passaggio, il titolare della servitù deve comunque fornire elementi fattuali e documentali che consentano la determinazione, mentre il giudice del merito può dedurre la collocazione prevalendo su atti che richiamino il titolo originario
- In caso di controversia, la parte che deduce l'inesistenza del titolo dovrà puntare a dimostrare vizi formali o l'irrilevanza del contenuto degli atti (es. inesistenza di riferimento al fondo servente), ma ciò comporta l'onere di provare l'effettiva assenza di elementi desumibili dal complesso documentale
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