Cassazione Civile, Sentenza n. 9150/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa relativa all'esecuzione di lavori di ristrutturazione affidati a più imprese con una scrittura privata comune che prevedeva, in allegato ai singoli contratti d'appalto, una penale di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo da corrispondersi in solido da tutti gli appaltatori. I convenuti opponevano l'esistenza di clausole compromissorie (arbitrato) e, in via subordinata, contestavano l'imputabilità del ritardo e chiedevano il pagamento dei corrispettivi. Il ricorrente (committente) aveva ottenuto in primo tempo un decreto ingiuntivo per euro 136.000,00; poi i giudizi si sono susseguiti tra tribunale, Corte d'appello, Cassazione e nuovo rinvio, con questioni sia di natura sostanziale (qualificazione della scrittura: clausola penale vs. promessa del fatto del terzo o fideiussione; solidarietà tra appaltatori; riduzione equitativa della penale) sia processuale (ammissibilità di domande riconvenzionali non riproposte in appello; validità di procure conferite da società cancellate; limiti istruttori nel giudizio di rinvio).
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale proposto da Tumbiolo e il ricorso incidentale dei controricorrenti; di conseguenza è confermata la decisione della Corte d'appello di Firenze che aveva dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto e aveva condannato in solido alcune imprese al pagamento, in favore di Tumbiolo, dell'importo di euro 68.000,00 (riduzione equitativa della penale dal complessivo richiesto di 136.000,00), oltre interessi, con integrale compensazione delle spese processuali di tutti i gradi. Sono state inoltre rigettate le censure riguardanti la qualificazione della scrittura come fideiussione, l'ammissione di domande riconvenzionali non riproposte in appello e la riapertura dell'istruttoria nel giudizio di rinvio; è stata rilevata inoltre l'invalidità della procura conferita da una società già cancellata e la nullità della notifica del ricorso in cassazione verso la società cancellata, senza però disporre rinnovazione per inutilità processuale.
Norme richiamate
Codice civile, artt. 1362 e 1367
Usati per l'interpretazione della scrittura privata: la Corte ha ritenuto che la scrittura fungesse da clausola penale integrativa dei singoli contratti piuttosto che promessa del fatto del terzo, alla luce della volontà e della struttura negoziale complessiva delle parti
Codice civile, artt. 1299 e ss. (clausola penale)
La disposizione sulla clausola penale è stata applicata per qualificare la somma pattuita come liquidazione anticipata del danno e non come garanzia; riconosciuta la possibilità di riduzione equitativa della penale da parte del giudice
Attribuisce al giudice il potere di ridurre equitativamente la penale se eccessiva: la Corte ha esercitato tale potere riducendo la penale complessiva (dimezzamento) tenendo conto anche della concorrenza di colpa del committente
Codice di procedura civile, art. 346
Sulla inammissibilità delle domande non specificamente riproposte in appello: la Corte ha ritenuto che le domande riconvenzionali non siano state efficacemente riproposte e quindi siano decadute
Codice di procedura civile, artt. 285 e 330
Riferiti alla notifica e all'ultrattività del mandato alla lite: la notifica della sentenza e la rappresentanza da procuratore domiciliatario possono far decorrere i termini di impugnazione anche se la società è stata cancellata; tuttavia la procura speciale conferita da società già cancellata è invalida
Codice di procedura civile, art. 394
Il giudizio di rinvio ex art. 394 è giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa": non sono ammesse nuove prove salvo specifiche condizioni; la Corte ha negato l'ammissione di nuove allegazioni probatorie non giustificate
Codice di procedura civile, art. 91 e art. 92
Usati per la disciplina delle spese di lite: la Corte ha disposto l'integrale compensazione delle spese dei vari gradi della causa in ragione della soccombenza reciproca e di altri elementi di equità processuale
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato in relazione agli oneri di versamento connessi al processo (presupposti per il versamento contributo)
Massime di principio
- Quando più appaltatori partecipano alla realizzazione di un'opera complessiva e sottoscrivono una scrittura comune che integra i singoli contratti, una clausola che preveda responsabilità per il ritardo può configurare un'obbligazione solidale (parte complessa) e essere qualificata come clausola penale piuttosto che come fideiussione o promessa del fatto del terzo
- La clausola penale può essere ridotta equitativamente dal giudice (art. 1384 c.c.) tenendo conto non solo dell'entità della penale ma anche dell'effettiva condotta delle parti e dell'interesse del creditore all'adempimento; la valutazione è di merito e difficilmente sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata
- Le domande e le eccezioni non riproposte specificamente nell'atto di appello si considerano in genere abbandonate: un generico rinvio alle conclusioni di primo grado non è sufficiente a preservarne l'ammissibilità in appello
- Nel giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c. l'ammissione di nuove prove è fortemente limitata: sono ammesse solo se giustificate da fatt i sopravvenuti, dall'annullamento che richiede integrazioni istruttorie o dall'impossibilità antecedente di produrle
- Procure e poteri di rappresentanza sono vincolati alla capacità dell'ente che conferisce il mandato: una società cancellata dal registro delle imprese non può validamente conferire procura speciale per impugnazioni; tuttavia la notifica a procuratore già costituito può produrre effetti ai fini dei termini processuali in ragione dell'ultrattività del mandato
- La compensazione integrale o parziale delle spese può essere disposta anche quando vi sia una parziale accoglienza dell'azione, se ricorrono giusti motivi e la soccombenza è reciproca o vi è equità da tutelare
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