Cassazione Civile, Sentenza n. 9264/2023 del 04/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La MGA aveva chiesto il rimborso delle spese sostenute per il ripristino delle infrastrutture e la ripulitura dei fondali dello specchio acqueo conces-sionato, a seguito dell'esondazione del torrente Chiaravagna del 4 ottobre 2010. UnipolSai rifiutò l'indennizzo sostenendo che la polizza non copriva i danni al fondale/allo specchio acqueo e che, in ogni caso, si sarebbe trattato di inquinamento escluso dalla garanzia. In primo grado il Tribunale respinse la domanda; la Corte d'appello di Genova accolse invece il gravame della MGA ritenendo la polizza coprente "tutto quanto facente parte della concessione", comprensivo dello specchio acqueo, e applicando il principio dell'interpretatio contra proferentem in presenza di ambiguità contrattuale. UnipolSai ha impugnato in Cassazione contestando l'interpretazione contrattuale, il riparto dell'onere della prova e l'esclusione per inquinamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di UnipolSai, confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva accolto la domanda di Marina Genova Aeroporto. La Cassazione ha ritenuto che il contratto presentasse elementi di ambiguità tali da legittimare l'interpretazione estensiva adottata dal giudice di merito (inclusione dello specchio acqueo tra i beni della concessione) e l'applicazione dell'interpretatio contra proferentem. Ha inoltre escluso che l'evento fosse qualificabile come inquinamento tale da rientrare nell'esclusione contrattuale, chiarendo la distinzione causale tra evento naturale (alluvione) e ipotesi di contaminazione. I motivi di doglianza relativi al riparto dell'onere della prova e alla presunta carenza motivazionale sono stati ritenuti inammissibili o non decisivi. Le spese di giudizio in Cassazione sono state poste a carico di UnipolSai e liquidate in favore di Marina Genova Aeroporto nella somma indicata (e con maggiorazione del 30% ex d.m. 55/2014), con ulteriore importo a titolo di deposito previsto dal d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
richiamato come regola generale sull'interpretazione del contratto; la Corte ha valutato il senso complessivo del testo contrattuale nella determinazione dell'oggetto dell'assicurazione
art. 1363 c.c.
riferimento alla cooperazione delle clausole contrattuali per la loro interpretazione; la Corte ha escluso letture parziali in contrasto col contesto
art. 1370 c.c.
principio dell'interpretatio contra proferentem: in presenza di ambiguità la clausola è interpretata contro chi ha redatto il testo (assicuratore); tale principio è stato applicato a favore dell'assicurato
art. 1882 c.c.
norma quadro sul contratto di assicurazione richiamata come contesto normativo complessivo per l'interpretazione delle garanzie assicurative
art. 1905 c.c.
richiamato nella cornice delle disposizioni assicurative, a supporto della corretta interpretazione delle esclusioni e delle coperture
art. 2697 c.c.
regola sul riparto dell'onere della prova: la Corte ha ritenuto la questione irrilevante nel caso concreto poiché i fatti materiali non erano contestati e la controversia riguardava esclusivamente l'interpretazione del contratto
art. 132 c.p.c.
riferimento alla motivazione della sentenza; la Cassazione ha escluso il vizio di nullità per difetto di motivazione, ritenendo la motivazione adeguata e comprensibile
art. 360 c.p.c.
richiamato rispetto ai vizi dedotti in cassazione (violazione di legge, nullità processuale, vizio di motivazione): la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i profili proposti
art. 385 c.p.c.
norma sulla condanna alle spese del giudizio di legittimità: la Corte ha posto a carico della ricorrente le spese di cassazione
art. 4, comma 8, d.m. 55/2014
applicata la maggiorazione del 30% sulle spese per manifesta inconsistenza delle tesi della ricorrente
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
richiamato ai fini della liquidazione delle spese (voci come IVA, cassa forense, spese forfettarie)
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
menzionato in relazione all'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di deposito da parte della ricorrente
Massime di principio
- Se il testo contrattuale è ambiguo o presenta incertezze significative, l'interpretazione in dubbio può essere devoluta contro la parte che ha predisposto il contratto (interpretatio contra proferentem), a vantaggio dell'assicurato.
- Per escludere la copertura di un certo bene o rischio (es. fondali, specchio acqueo, inquinamento) la polizza deve contenere clausole esplicite e non equivoche: le esclusioni non possono essere estese oltre la lettera e il contesto del contratto.
- La distinzione causale è rilevante: un evento naturale (es. alluvione) non coincide necessariamente con un'inondazione causante inquinamento; se il danno è riconducibile primariamente a un evento naturale, non trova applicazione l'esclusione per 'inquinamento' salvo prova contraria di una causa autonoma e prevalente di contaminazione.
- Quando i fatti materiali sono non contestati e la controversia verte sull'interpretazione contrattuale, il problema del riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) perde rilevanza: decide l'interpretazione delle clausole.
- In sede di Cassazione l'interpretazione adottata dal giudice di merito è sindacabile solo se la diversa interpretazione prospettata dalla parte ricorrente fosse l'unica possibile secondo le regole di ermeneutica; in presenza di più interpretazioni possibili la scelta del giudice di merito è insindacabile.
- Impugnazioni manifestamente infondate possono comportare aggravio delle spese processuali (es. maggiorazione ex d.m. 55/2014).
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