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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9275/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della validità della clausola "claims made" contenuta nella polizza assicurativa (n. 2106/32/1004) per la responsabilità sanitaria; la ricorrente deduceva violazione dell'art. 11 della polizza in combinato disposto con gli artt. 24 e 41 Cost. e con gli artt. 1322, 1325, 1418 e 1421 c.c., sostenendo che la clausola fosse vessatoria, alterasse il sinallagma contrattuale e costituisse una condizione potestativa nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c.; contestava inoltre che il bando di gara non avesse previsto la clausola e che l'Azienda non avesse voluto tale effetto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili le censure relative all'assunto che il bando non includesse la clausola per mancata riproduzione del bando contestato e quelle generiche relative alla violazione degli artt. 2 e 41 Cost.; ha ritenuto infondato il motivo sostanziale sulla nullità della clausola claims made. La Corte ha richiamato il principio consolidato (Sez. Un. n. 22437/2018 e successivi) secondo cui il modello assicurativo "claims made" è riconducibile all'assicurazione contro i danni e non è soggetto al controllo di meritevolezza ex art. 1322, 2° comma, ma alla verifica della rispondenza del tipo ai limiti imposti dall'ordinamento (anche in termini di informazione precontrattuale e divieto di clausole abusive). La ricorrente non ha dimostrato in concreto la non rispondenza della clausola ai limiti normativi; inoltre la richiesta del terzo danneggiato non può essere qualificata come condizione potestativa ai sensi dell'art. 1355 c.c. Sono posti a carico della ricorrente le spese di lite, con liquidazione degli importi indicati, e l'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 11 polizza assicurativa n. 2106/32/1004

    Norma contrattuale contestata nella parte in cui contiene la clausola claims made; la Corte ha valutato la contestazione ma ha ritenuto che la ricorrente non abbia fornito prove della non conformità concreta della clausola.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in senso generale; la Corte ha ritenuto la censura generica e inammissibile non essendo specificata la presunta violazione.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in senso generale; la Corte ha ritenuto la censura generica e inammissibile non essendo specificata la presunta violazione.

  • art. 1322 c.c.

    Il controllo di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, non si applica astrattamente al modello claims made; invece si verifica la rispondenza del tipo ai limiti imposti dall'ordinamento ai sensi del comma 1.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle doglianze relative alla formazione del contratto; la Corte ha richiesto specificità probatoria non fornita.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'eventuale nullità del contratto; la Corte non ha ritenuto provata la nullità della clausola claims made.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al vizio del consenso; la Corte non ha ritenuto sufficienti le argomentazioni fornite.

  • art. 1917 c.c.

    Norma codicistica sulla durata della garanzia assicurativa; la clausola claims made è deroga convenzionale al primo comma e rilevante per la valutazione del tipo contrattuale.

  • art. 1932 c.c.

    Consente convenzioni diverse riguardo alla determinazione del rischio negli assicurazioni contro i danni; fondamento della legittimità del modello claims made.

  • art. 1355 c.c.

    Invocata dalla ricorrente per sostenere la nullità della clausola come condizione potestativa; la Corte ha escluso la configurabilità di una condizione potestativa perché la richiesta del terzo è elemento identificativo del rischio e non una condizione autonoma riferibile alle parti.

  • legge n. 24/2017 (art. 11)

    Richiamata dalla Corte come intervento legislativo rilevante nella materia della responsabilità sanitaria e dell'assicurazione, utile al quadro di legittimazione del modello claims made.

  • d.l. n. 138/2011 (art. 3, comma 5) convertito (legge n. 148/2011) e modificato dall'art. 1, comma 26, legge n. 124/2017

    Norme normative nazionali richiamate come elementi del contesto regolativo che hanno contribuito alla legittimazione e disciplina del modello claims made.

  • Direttiva 93/13/CEE

    Eurounitary reference utilizzata dalla Corte per l'analisi delle clausole abusive e del controllo di conformità alle norme di tutela dei consumatori/contraenti più deboli.

  • D.P.R. n. 115/2002 (art. 13, comma 1-quater)

    Norma processuale richiamata dalla Corte per disporre l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Il modello "claims made" è riconosciuto come tipologia legittima nell'assicurazione contro i danni; non è sindacabile in astratto per meritevolezza, ma va verificata la conformità concreta del tipo ai limiti imposti dall'ordinamento (compresi obblighi di informazione e divieto di clausole abusive).
  • Per contestare la validità di una clausola claims made occorre produrre elementi concreti e documenti (es. bando di gara, clausole specifiche, evidenze della carenza informativa) che dimostrino la non rispondenza ai limiti normativi; deduzioni generiche sono inammissibili.
  • La richiesta risarcitoria del terzo danneggiato, nell'ambito del contratto claims made, non costituisce una condizione potestativa tra le parti dell'assicurazione e pertanto non è affetta dalla nullità prevista dall'art. 1355 c.c.
  • Nel contesto di appalti e contratti pubblici è importante che il bando e la documentazione contrattuale esplicitino chiaramente il tipo di copertura (inclusa la clausola claims made) affinché l'operatore pubblico possa dimostrare consapevolezza e volontà in caso di contenzioso.
  • In caso di contenzioso relativo a clausole assicurative è essenziale allegare e documentare gli atti precontrattuali e contrattuali rilevanti; in mancanza l'impugnazione rischia di essere dichiarata inammissibile o infondata.
  • Le spese di lite e gli oneri processuali seguono la soccombenza: se il ricorso è rigettato, il ricorrente sostiene le spese e eventuali contributi ulteriori previsti dalla normativa.

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