Cassazione Civile, Sentenza n. 9254/2023 del 04/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IVA per il periodo 2008: l'Ufficio contestava l'omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili e l'omessa presentazione della dichiarazione IVA, ritenendo che l'associazione non avesse i requisiti per beneficiare delle agevolazioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche e fosse in realtà ente commerciale. Tra le contestazioni: mancata democraticità statutaria (soci divisi in ordinari e fondatori con scarsa partecipazione degli ordinari), violazione dell'art. 90 l. n. 289/2002 (il legale rappresentante rivestiva cariche in altre associazioni), offerta di servizi commerciali (bar, sala ristoro, personal trainer), lavoro svolto da socia senza subordinazione, e contestuale irrogazione di sanzioni ai singoli soci.
La decisione
La Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi dei ricorrenti (primo, secondo, terzo inammissibile, quarto, quinto, sesto inammissibili o infondati, ottavo infondato) rilevando la conformità dell'appello dell'Ufficio alla presunzione di riferibilità all'Amministrazione, l'assenza di litisconsorzio necessario per accertamenti IVA a carico dell'ente e la rilevanza delle carenze statutarie (democraticità) ai fini della perdita della qualifica di ente non commerciale. Tuttavia la Corte ha accolto il settimo motivo: la CTR non si è pronunciata sulla questione fondamentale relativa alla possibile esenzione IVA (art. 10, comma 1, n. 20, DPR 633/1972) per l'attività didattica resa da soggetti riconosciuti o da organismi vigilati, questione riproposta in appello e non valutata. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione per rinnovata decisione anche sul profilo dell'esenzione IVA; la Corte ha inoltre disposto la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità nella fase di rinvio.
Norme richiamate
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis
Richiamato per motivi procedurali relativi alla trattazione dell'udienza pubblica nel periodo emergenziale; non incide sul merito fiscale della controversia
d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, comma 3
Richiamato per la proroga dei termini di trattazione; contesto procedurale
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 2
Presunzione che l'atto di appello proveniente dall'Ufficio periferico dell'Agenzia esprima la volontà dell'Amministrazione salvo prova contraria
l. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90
Norma richiamata per vietare conflitti/accumulo di cariche che possano pregiudicare la qualificazione come associazione sportiva dilettantistica
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 143
Riferimento alle formalità e requisiti per la determinazione del reddito degli enti associativi e alla rilevanza dei costi di diretta imputazione
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 148
Richiama le prescrizioni statutarie che l'associazione deve rispettare per beneficiare delle agevolazioni tributarie; il mancato rispetto può comportare la perdita del regime agevolato
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 149
«indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta»
Stabilisce che, anche se lo statuto è conforme, l'effettivo svolgimento prevalente di attività commerciale fa perdere la qualifica non commerciale
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4
Norme generali in materia di IVA richiamate in relazione alla qualificazione delle operazioni
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, primo comma, n. 20
Prevede esenzioni IVA per determinate prestazioni didattiche rese da soggetti riconosciuti o da organismi vigilati; la sua applicabilità doveva essere valutata dalla CTR e la mancata decisione ha determinato la cassazione
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
Richiamato nella censura sulla validità della sottoscrizione dell'atto impositivo (errore di riferimento normativo dal ricorrente, comunque la Corte ha dichiarato irrilevante la censura)
codice di procedura civile, art. 112
Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: censurato dai ricorrenti ma la Corte ha ritenuto che la CTR si sia pronunciata entro i limiti della domanda
codice di procedura civile, art. 115
Riguarda il valore probatorio della documentazione e l'onere del giudice di valutare le prove; impiegato nella censura sull'omesso esame di prove ma la Corte ha ritenuto che si trattasse di rivalutazione del merito
codice di procedura civile, art. 360 (principali censure in cassazione)
Norma processuale richiamata per le doglianze di legittimità (violazione di norme processuali o travisamento della prova)
TUIR, art. 5 (principio di trasparenza)
Richiamato in giurisprudenza per spiegare che l'accertamento IVA a carico dell'ente non implica necessariamente litisconsorzio necessario con i soci, trattandosi di effetti a cascata
Massime di principio
- Un atto di appello presentato dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate si presume esprimere la volontà dell'Amministrazione: la sua provenienza/delega deve essere provata solo se si eccepisce l'estraneità del sottoscrittore.
- Nei giudizi aventi per oggetto accertamenti IVA a carico di associazioni non riconosciute non sussiste, di regola, litisconsorzio necessario tra associazione e soci: l'accertamento dell'ente non implica automaticamente la rettifica immediata del reddito dei soci.
- Per fruire delle agevolazioni tributarie per enti associativi non commerciali è cruciale il rispetto delle prescrizioni statutarie (clausole sulla vita associativa e democraticità); la loro mancanza può portare alla perdita della qualifica non commerciale anche senza verifica della prevalenza dell'attività commerciale.
- Anche quando lo statuto prevede attività non commerciali, l'effettivo svolgimento prevalente di attività commerciali può comportare la perdita della qualifica non commerciale (art. 149 TUIR): la verifica è fattuale e svolta dal giudice del merito.
- Se l'associazione svolge attività didattica, va esaminata la possibile esenzione IVA ai sensi dell'art. 10(1)(20) DPR 633/1972 quando le prestazioni sono rese da soggetti o organismi riconosciuti o vigilati: omissioni decisionali su tale profilo possono giustificare la cassazione e il rinvio.
- Le deleghe interne e la sottoscrizione degli atti nell'Amministrazione finanziaria sono generalmente considerate atti organizzativi la cui validità è presunta; contestarle richiede prova dello stravolgimento del potere.
- In Cassazione è difficile rimettere in discussione la valutazione di fatto del giudice di merito: le censure che chiedono una nuova valutazione delle prove sono, di norma, inammissibili se non fondate su violazioni di diritto o travisamento probatorio accertabile.
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