Cassazione Penale, Sentenza n. 46578/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di appello che, riformando la decisione di primo grado, aveva rigettato la rinnovata istanza di patteggiamento presentata in sede di giudizio immediato e aveva escluso la riqualificazione del fatto nella ipotesi di "lieve entità" (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). La difesa contestava: 1) la legittimità e la motivazione del rigetto del patteggiamento (sostenendo che l'omissione della recidiva nell'accordo indicava la sua esclusione dalle parti e che il giudice d'appello non avrebbe potuto avvalersi della statuizione del Tribunale senza adeguata motivazione); 2) la mancata derubricazione in base al dato ponderale e alla misura del principio attivo, deducendo la configurabilità della lieve entità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la Corte d'appello ha correttamente effettuato il controllo di congruità dell'accordo ai sensi dell'art. 444 c.p.p., facendo proprie le valutazioni sul profilo della recidiva e non essendo previsto un obbligo motivazionale specifico sull'esclusione di un'aggravante quando il giudice compie il controllo previsto; inoltre le norme processuali consentivano alla Corte di decidere sulla rinnovata istanza. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la Corte territoriale ha valutato complessivamente il dato ponderale, le modalità della condotta e la personalità dell'imputato (prevalente e duraturo livello di criminalità, modalità professionali dello spaccio e numero di dosi ricavabili), escludendo la lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 4
reato contestato: detenzione a fini di spaccio
norma che sanziona la detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio; nella fattispecie utilizzata per qualificare il fatto oggetto del processo
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
ipotesi di "lieve entità"
prevede la derubricazione per lieve entità; la Corte ha ricordato che per il riconoscimento occorre valutazione complessiva di quantità, purezza, modalità e professionalità, non solo dato quantitativo
codice di procedura penale, art. 444
applicazione della pena mediante patteggiamento
disciplina il patteggiamento e il controllo giudiziale della congruità della pena; la Cassazione afferma che il giudice deve verificare la correttezza dell'accordo ma non è obbligato a motivare specificamente l'esclusione di un'aggravante
codice di procedura penale, art. 548, comma 2
udienza per giudizio immediato
individua il momento processuale in cui può essere formulata la richiesta di patteggiamento nel giudizio immediato; la Corte territoriale ha ritenuto corretto che la richiesta rinnovata fosse considerata nell'udienza prevista
codice di procedura penale, art. 604, comma 5-ter e 5-quater
restituzione e competenza in caso di vizio procedurale
regolano i casi di restituzione del procedimento per esercitare facoltà decadute e le conseguenze; la Corte ha ritenuto che la rimessione al giudice di primo grado non fosse dovuta nella fattispecie perché l'imputato aveva chiesto l'applicazione della pena
criteri per la determinazione della pena
richiamato per sottolineare che la valutazione della congruità della pena deve fare riferimento ai criteri legali e alla personalità dell'imputato
attenuante generica o specifica: la Corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante invocata, ritenendo la condotta del ricorrente professionale e finalizzata a guadagni
Costituzione, art. 27
richiamato in riferimento ai principi di proporzionalità e finalità della pena che devono guidare il controllo della congruità del patteggiamento
Massime di principio
- In caso di patteggiamento rinnovato il giudice d'appello può valutare la nuova istanza e non è automaticamente obbligato a rinviare al giudice di primo grado se l'imputato ha richiesto esplicitamente l'applicazione della pena; la corte può decidere sull'accordo se investita correttamente.
- Il giudice che ratifica o rigetta un accordo di applicazione della pena deve compiere un controllo di congruità secondo i criteri dell'art. 444 c.p.p.; non è richiesto uno specifico atto motivazionale per spiegare l'esclusione di una aggravante (es. recidiva), purché risulti compiuto il controllo sulla congruità complessiva della pena.
- La configurabilità della "lieve entità" (art. 73, comma 5, DPR 309/1990) non si determina solo sul dato quantitativo: il giudice deve valutare complessivamente quantità, grado di purezza, modalità dell'attività, numero di dosi ricavabili e la professionalità dell'organizzazione; elementi che, se indicativi di un'attività professionale di spaccio, escludono la lieve entità.
- I precedenti penali e la personalità dell'imputato sono elementi rilevanti per la valutazione della pericolosità sociale e possono giustificare il rigetto di richieste attenuanti o di riduzione di pena se indicano una scelta di vita criminale e pervicacia.
- Le censure meramente critiche sulla valutazione di merito (es. diversa valutazione del dato ponderale) sono difficilmente efficaci in Cassazione se la motivazione della Corte territoriale è coerente, non contraddittoria e non manifestamente illogica.
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