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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7880/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 589, comma 2, c.p. (omicidio colposo), in relazione a violazioni del codice della strada (art. 154, comma 3, lett. c) e art. 8; art. 157, commi 2 e 8), sostenendo errata ricostruzione della dinamica dell'incidente: secondo la difesa l'autovettura non avrebbe tagliato la strada al motociclo, le testimonianze utilizzate dai giudici sarebbero inattendibili e andava maggiormente valorizzata la consulenza tecnica d'ufficio (che indicava una distanza del motociclo superiore a 72 metri al momento dell'inizio della manovra). La difesa deduceva inoltre che la velocità eccessiva del motociclo fosse causa esclusiva dell'evento e denunciava la prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non ammissibile la rilettura alternativa delle prove prospettata dalla difesa, confermando che la Corte d'Appello aveva motivato in modo non manifestamente illogico la conclusione per cui l'imputata si era immessa nel flusso opposto in modo imprudente e causalmente efficiente rispetto all'incidente. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui chi si immette nel traffico deve dare la precedenza e non può confidare nell'osservanza perfetta delle regole da parte degli altri utenti; l'eccessiva velocità del motociclista non ha eliminato il nesso causale. Per effetto dell'inammissibilità è stato impedito di valutare una successiva eventuale maturazione della prescrizione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 589, comma 2, c.p.

    Norma penale applicata per la fattispecie di omicidio colposo; la condotta imprudente dell'automobilista è stata ritenuta causalmente efficiente rispetto alla morte del motociclista

  • art. 154, comma 3, lett. c), Codice della Strada

    Obbligo di dare la precedenza a chi si immette nel flusso della circolazione: la Corte ha attribuito alla manovra di immissione dell'imputata la violazione di tale obbligo, rilevando l'imprudenza dell'attraversamento

  • art. 157, commi 2 e 8, Codice della Strada

    Norme relative ai limiti di velocità e alla loro rilevanza nell'accertamento del concorso di colpa del conducente del veicolo favorito dalla precedenza; la Corte ha ritenuto che l'eccessiva velocità del motociclo costituisse un concorso di colpa prevedibile ma non escludente del nesso causale

  • art. 157, comma 6, c.p. (richiamato)

    Richiamo al raddoppio dei termini previsto dalla norma in relazione alla prescrizione (la Corte ha osservato che, comunque, l'inammissibilità dell'impugnazione impedisce la dichiarazione di cause di non punibilità sorte successivamente)

  • art. 129, cod. proc. pen. (richiamato)

    Norma su cause di estinzione della punibilità che non possono essere rilevate quando il rapporto di impugnazione non è validamente formato; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che impedisce di far valere cause sopravvenute di non punibilità se il ricorso è inammissibile

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Titolo per l'onere del versamento in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente il merito e non è sede per una diversa valutazione delle prove se la motivazione di merito non appare manifestamente illogica o contraddittoria: le critiche che pongono una ricostruzione alternativa dei fatti sono inammissibili salvo errori logici macroscopici.
  • Chi si immette nel flusso della circolazione ha l'obbligo di dare la precedenza e deve accertarsi della sicurezza della manovra; attraversare la carreggiata in presenza di segnaletica che vieta l'immissione (linea continua di mezzeria) integra un'ipotesi di grave imprudenza rilevante ai fini penali.
  • L'eccessiva velocità del veicolo favorito dalla precedenza può costituire concorso di colpa, ma non elimina automaticamente il nesso causale tra la manovra azzardata del veicolo che entra e l'evento, soprattutto quando la manovra stessa è vietata o manifestamente imprudente.
  • Le eccezioni processuali avanzate dopo l'inammissibilità del ricorso (per es. sopravvenuta prescrizione) non possono essere valorizzate in Cassazione se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
  • Nelle contestazioni di dinamica stradale è cruciale il corretto apprezzamento congiunto di rilievi tecnici, consulenze e testimonianze; il difensore può impugnare le conclusioni tecniche, ma la loro diversa valutazione richiede di dimostrare vizi logici o contraddittorietà nella decisione di merito.

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