Cassazione Civile, Ordinanza n. 15866/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
L'ex amministratore e socio chiedeva l'ammissione al passivo fallimentare, in via chirografaria, di due crediti: uno di euro 4.400.000 a titolo di finanziamenti soci e uno di euro 100.002 a titolo di compensi per la carica di amministratore. Il giudice delegato aveva escluso entrambi i crediti: quello da compenso per eccezione di inadempimento del curatore; quello da finanziamento perché le somme erano state erogate quando l'insolvenza della società era già manifesta e senza un ragionevole programma di salvataggio, con la funzione di ritardare l'emersione del dissesto e aggravarlo. Il tribunale, sull'opposizione, aveva invece ammesso il credito da compensi e mantenuto escluso quello da finanziamento. In cassazione il ricorrente principale denunciava violazione dell'art. 2035 c.c., sostenendo che il finanziamento del socio, anche in situazione di squilibrio o insolvenza, è prestazione lecita e disciplinata dall'art. 2467 c.c., quindi non contraria all'ordine pubblico; aggiungeva che il prestito sarebbe stato giustificato da un attacco speculativo al titolo e dalle esigenze finanziarie della società. Il fallimento proponeva ricorso incidentale deducendo omesso esame di fatti decisivi relativi agli inadempimenti dell'ex amministratore, rilevanti anche per i compensi del 2019.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che la decisione di merito fosse conforme a consolidati principi di legittimità sull'art. 2035 c.c.: è irripetibile, per contrarietà al buon costume, il finanziamento erogato a un'impresa già in decozione quando esso serve a procrastinare la dichiarazione di fallimento e ad aumentare l'esposizione debitoria. Ha escluso che l'art. 2467 c.c. potesse giovare al ricorrente, perché la norma riguarda espressamente le s.r.l. e, in via estensiva, le sole società chiuse o di modeste dimensioni; la società coinvolta, invece, era quotata e aperta al mercato. Ha inoltre giudicato inammissibile la censura nella parte in cui chiedeva una nuova valutazione dei fatti circa le ragioni dei finanziamenti, trattandosi di merito non sindacabile in cassazione. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché tardivo ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., in presenza dell'inammissibilità del ricorso principale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente principale.
Norme richiamate
La soluti retentio opera anche per prestazioni che, pur non attinendo a moralità sessuale o decenza, contrastano con i principi etici della morale sociale; è irripetibile l'erogazione di somme a favore di un'impresa già in decozione se preordinata a ritardare il fallimento e ad aggravare il dissesto.
La disciplina della postergazione dei finanziamenti soci è prevista espressamente per le s.r.l. ed è richiamabile in via estensiva solo per società azionarie di piccole dimensioni o chiuse; non si applica a una società quotata e aperta al mercato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione formale di violazione di legge non può mascherare una richiesta di nuova valutazione dei fatti, altrimenti il motivo è inammissibile.
Il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato è conforme a principi di diritto già consolidati.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il ricorso incidentale volto a lamentare l'omesso esame di fatti decisivi è inefficace se tardivo e comunque richiede l'indicazione di un fatto decisivo realmente trascurato.
Il ricorso incidentale tardivo diventa inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso principale sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 2035 c.c., la nozione di "buon costume" comprende anche condotte economicamente e socialmente riprovevoli, non solo quelle attinenti alla morale sessuale o alla decenza; è irripetibile il finanziamento erogato a un'impresa già insolvente se serve a ritardare l'emersione del dissesto e ad aumentare il passivo.
- La disciplina dell'art. 2467 c.c. sui finanziamenti soci non neutralizza, di per sé, l'irripetibilità ex art. 2035 c.c. quando il finanziamento, per contesto e finalità, sia connotato da una funzione fraudolenta o di procrastinazione del fallimento; inoltre, tale norma non si estende automaticamente alle società aperte o quotate.
- In cassazione non è ammissibile dedurre formalmente una violazione di legge quando, in realtà, si mira a ottenere una rivalutazione del merito e dei fatti già apprezzati dal giudice territoriale.
- Il ricorso incidentale tardivo è inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile; la soccombenza e le spese restano quindi imputate alla sola parte che ha proposto il ricorso principale.
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