Cassazione Penale, Ordinanza n. 01526/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per falso nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità penale, sostenendo il difetto dei presupposti oggettivi e dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza di merito aveva ritenuto che, nell'autocertificazione allegata all'istanza ex art. 79 d.P.R. 115/2002, fossero stati indicati redditi inferiori a quelli effettivamente percepiti dal nucleo familiare nel biennio 2017-2018, e che la circostanza della morte del padre prima della presentazione dell'istanza non escludesse la rilevanza delle dichiarazioni riferite a un periodo in cui egli era ancora convivente e percettore di reddito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi riproduttivi di doglianze già disattese in appello con motivazione congrua e immune da vizi logici. Ha condiviso la ricostruzione dei giudici di merito sulla falsità delle indicazioni reddituali rese nell'autocertificazione per il patrocinio a spese dello Stato e sulla sussistenza del dolo richiesto dall'art. 95 d.P.R. 115/2002, richiamando il principio per cui la fattispecie è integrata anche da dolo eventuale e non dalla sola colpa. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche per mancanza di elementi positivamente valutabili, osservando che dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p. non basta il solo stato di incensuratezza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La falsa indicazione o omissione, anche parziale, nelle dichiarazioni rese per ottenere il patrocinio a spese dello Stato integra il reato se sorretta da dolo generico, anche eventuale; resta esclusa la sola responsabilità colposa.
art. 79 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato come norma che disciplina l'autocertificazione allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nella quale erano stati inseriti i dati reddituali ritenuti falsi.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dalla mancanza di elementi positivi; non è sufficiente il solo stato di incensuratezza.
D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125
È richiamato quale intervento che ha inciso sui criteri di concessione delle circostanze attenuanti generiche, rendendo insufficiente il solo dato dell'incensuratezza.
È la base normativa della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel reato di false indicazioni finalizzate al patrocinio a spese dello Stato, la verifica della falsità delle dichiarazioni reddituali deve essere compiuta con riguardo al nucleo familiare e al periodo d'imposta rilevante, senza che la sopravvenuta morte del familiare escluda di per sé la rilevanza di redditi da questi percepiti nel periodo considerato.
- Ai fini dell'art. 95 d.P.R. 115/2002 è necessario il dolo generico, che può essere integrato anche dal dolo eventuale; non è sufficiente una mera negligenza o imprudenza nella compilazione dell'autocertificazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto dell'assenza di elementi favorevoli all'imputato; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non impone il riconoscimento del beneficio.
- In sede di legittimità, motivi che si limitino a riproporre le censure già esaminate e confutate con motivazione logica e completa in appello non consentono un riesame del merito e possono condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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