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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01462/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha disposto inoltre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per tentato furto in abitazione in concorso. Con quattro motivi ha dedotto: 1) violazione di legge per erronea interpretazione del concetto di privata dimora e conseguente mancata riqualificazione del fatto come violazione di domicilio o furto semplice; 2) vizio di motivazione sulla ritenuta integrazione del delitto contestato; 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) violazione di legge per illegittimità della pena, assumendo non fosse stata applicata la riduzione di un terzo prevista per il giudizio abbreviato. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché meramente riproduttivi delle doglianze già formulate in appello e non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata; ha giudicato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando che il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato e non sindacabile in sede di legittimità; ha infine reputato infondata la censura sulla riduzione di pena, poiché la riduzione risultava già applicata nel dispositivo di primo grado.

Norme richiamate

  • artt. 110, 56, 624-bis, commi 1 e 3, c.p.

    indicano il titolo di reato contestato e confermato nei giudizi di merito, relativo a tentato furto in abitazione in concorso.

  • artt. 614 c.p. e 624 c.p.

    richiamati dal ricorrente come possibili diverse qualificazioni giuridiche del fatto, prospettate come alternative rispetto al 624-bis c.p.

  • art. 581 c.p.p.

    la Corte lo richiama per affermare che i motivi di impugnazione devono contenere una specifica critica al provvedimento impugnato, pena l'inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    richiamato insieme all'art. 581 c.p.p. quale base dell'inammissibilità dell'impugnazione priva di specificità.

  • art. 62-bis c.p.

    norma sulle circostanze attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento è stato ritenuto sorretto da motivazione non censurabile in cassazione.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica della motivazione della sentenza impugnata; è inammissibile se si limita a riprodurre doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione di secondo grado.
  • La mera deduzione di illogicità o carenza motivazionale, se non accompagnata da un effettivo confronto con il percorso argomentativo del giudice di merito, non soddisfa il requisito di specificità dei motivi di ricorso.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, quando sia sorretto da motivazione coerente e priva di vizi logici, non è sindacabile in sede di legittimità se le censure mirano solo a un diverso apprezzamento del merito.
  • È infondata la doglianza sulla determinazione della pena quando la riduzione di rito risulti già applicata nel provvedimento di primo grado e tale dato sia desumibile dal dispositivo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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