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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01427/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La persona condannata per furto tentato in concorso contestava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza del Tribunale di Brescia divenuta irrevocabile. La richiedente aveva dedotto di avere conosciuto solo con la notifica di un ordine di esecuzione emesso da altra Procura l'esistenza di numerose condanne a suo carico, tra cui quella oggetto dell'istanza, risultante dal casellario giudiziale. Aveva inoltre allegato di non avere mai avuto effettiva conoscenza del procedimento, di essere stata assistita da difensore d'ufficio, di non essere mai comparsa in udienza e di avere ricevuto soltanto un verbale di identificazione in epoca antecedente all'inizio del processo. Con il ricorso per cassazione deduceva vizio di motivazione e omesso esame, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto insufficiente l'allegazione sulla data di conoscenza e aveva preteso una prova completa della non tempestività, mentre l'art. 175, comma 2, c.p.p. richiede soltanto l'allegazione della data di effettiva conoscenza; lamentava inoltre che il giudice avrebbe dovuto acquisire d'ufficio il fascicolo di primo grado per verificare la fondatezza delle deduzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, letti congiuntamente, osservando che nel procedimento di restituzione nel termine ex art. 175, comma 2, c.p.p. grava sulla parte solo un onere di allegazione della data di conoscenza del provvedimento, non un onere pieno di prova della tempestività. Ha chiarito che l'allegazione non può essere meramente assertiva, ma deve offrire un principio di dimostrazione idoneo a consentire al giudice la verifica della tempestività e della eventuale effettiva conoscenza anteriore. Nel caso concreto, la ricorrente aveva allegato una data certa di conoscenza dell'ordine di esecuzione e aveva indicato circostanze specifiche sull'ignoranza del processo; la motivazione dell'ordinanza impugnata, che si era limitata a negare in modo apodittico l'adempimento dell'onere di allegazione, è stata quindi ritenuta non conforme ai criteri ermeneutici richiamati. La Corte ha pertanto annullato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 175, comma 2, c.p.p.

    "onere di allegazione"; "diritto incondizionato alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza resa in contumacia"

    Nel regime applicabile, la parte che chiede la restituzione nel termine deve allegare la data di effettiva conoscenza del provvedimento, mentre spetta al giudice verificare se la conoscenza sia intervenuta in un momento diverso e, in caso di prova positiva della conoscenza effettiva precedente, negare il beneficio.

  • d.l. 21 febbraio 2005 n. 17, conv. in l. 22 aprile 2005 n. 60

    Richiamato come fonte della disciplina dell'art. 175, comma 2, c.p.p. applicabile al caso.

  • l. 28 aprile 2014 n. 67

    Richiamata come intervento modificativo della disciplina della restituzione nel termine.

  • art. 1 l. 11 agosto 2014 n. 118

    Richiamato per delimitare i casi ancora regolati dalla disciplina previgente, ossia quelli con dichiarazione di contumacia anteriore al 18 maggio 2014.

  • artt. 56, 110, 624 c.p.

    Indicati come base della precedente condanna irrevocabile richiamata nell'istanza.

Massime di principio

  • Nel procedimento di restituzione nel termine per impugnare una sentenza resa in contumacia, la parte non deve offrire la prova piena della tempestività dell'istanza, ma deve formulare un'allegazione almeno orientativa della data in cui ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento.
  • L'allegazione richiesta non può ridursi a una mera affermazione apodittica: deve fornire al giudice un principio di dimostrazione idoneo a consentire la verifica della veridicità e della decisività del dato indicato.
  • La regolarità formale delle notifiche non è di per sé sufficiente a escludere la restituzione nel termine, perché il giudice deve accertare se l'interessato abbia avuto o meno effettiva conoscenza del procedimento o della sentenza in un momento anteriore.
  • Quando l'istante deduce in modo specifico la data di conoscenza della condanna e circostanze concrete di mancata partecipazione al processo, il giudice non può limitarsi a dichiarare inadempiuto l'onere di allegazione, ma deve motivare sulla sufficienza o meno degli elementi addotti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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