Cassazione Penale, Ordinanza n. 01463/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha quindi disposto, per legge, la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. È rimasta ferma la conferma della condanna per furto aggravato in concorso pronunciata nei gradi di merito.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputate, condannate in primo grado e poi in appello per furto aggravato in concorso, hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a quattro mesi di reclusione ed euro 120 di multa ciascuna. Con il primo motivo hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 624 c.p., sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato come tentativo di furto e non come furto consumato. Con il secondo motivo hanno lamentato l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché meramente reiterativo delle censure già svolte in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata; il secondo perché la pena era stata determinata in misura media o prossima al minimo edittale, ambito nel quale la motivazione sui criteri di commisurazione è sindacabile solo in casi particolari.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato dalla difesa per sostenere la configurabilità del tentativo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la motivazione di merito
art. 624 c.p.
richiamato dalla difesa in relazione alla qualificazione del fatto come furto consumato anziché tentato
art. 581 c.p.p.
la Corte richiama il principio di specificità dei motivi di impugnazione, la cui mancanza comporta inammissibilità
art. 591 c.p.p.
richiamato quale norma che sanziona con l'inammissibilità i motivi non specifici o non deducibili in sede di legittimità
art. 133 c.p.
utilizzato come parametro generale di commisurazione della pena; per pene medie o prossime al minimo non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata
art. 616 c.p.p.
implicito fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata alla sentenza impugnata e confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione di merito; la mera riproposizione delle censure già svolte in appello, senza replica alle argomentazioni del giudice di secondo grado, è inammissibile.
- Non è consentito in sede di legittimità limitarsi a dedurre genericamente carenze o illogicità motivazionali: il motivo deve indicare in modo puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento.
- In tema di dosimetria della pena, una motivazione specifica e dettagliata sui criteri di commisurazione è necessaria soprattutto quando la sanzione si discosti in modo significativo dal minimo edittale; se la pena è determinata in misura media o prossima al minimo, la scelta del giudice di merito è tendenzialmente insindacabile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
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