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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01463/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha quindi disposto, per legge, la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. È rimasta ferma la conferma della condanna per furto aggravato in concorso pronunciata nei gradi di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Due imputate, condannate in primo grado e poi in appello per furto aggravato in concorso, hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a quattro mesi di reclusione ed euro 120 di multa ciascuna. Con il primo motivo hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 624 c.p., sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato come tentativo di furto e non come furto consumato. Con il secondo motivo hanno lamentato l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché meramente reiterativo delle censure già svolte in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata; il secondo perché la pena era stata determinata in misura media o prossima al minimo edittale, ambito nel quale la motivazione sui criteri di commisurazione è sindacabile solo in casi particolari.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere la configurabilità del tentativo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la motivazione di merito

  • art. 624 c.p.

    richiamato dalla difesa in relazione alla qualificazione del fatto come furto consumato anziché tentato

  • art. 581 c.p.p.

    la Corte richiama il principio di specificità dei motivi di impugnazione, la cui mancanza comporta inammissibilità

  • art. 591 c.p.p.

    richiamato quale norma che sanziona con l'inammissibilità i motivi non specifici o non deducibili in sede di legittimità

  • art. 133 c.p.

    utilizzato come parametro generale di commisurazione della pena; per pene medie o prossime al minimo non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata

  • art. 616 c.p.p.

    implicito fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata alla sentenza impugnata e confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione di merito; la mera riproposizione delle censure già svolte in appello, senza replica alle argomentazioni del giudice di secondo grado, è inammissibile.
  • Non è consentito in sede di legittimità limitarsi a dedurre genericamente carenze o illogicità motivazionali: il motivo deve indicare in modo puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento.
  • In tema di dosimetria della pena, una motivazione specifica e dettagliata sui criteri di commisurazione è necessaria soprattutto quando la sanzione si discosti in modo significativo dal minimo edittale; se la pena è determinata in misura media o prossima al minimo, la scelta del giudice di merito è tendenzialmente insindacabile in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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