Cassazione Penale, Ordinanza n. 01464/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La vicenda riguarda una imputata già dichiarata colpevole in appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, per un episodio di furto aggravato contestato come fatto commesso in continuazione. La Corte di appello di Torino aveva confermato la responsabilità penale e determinato la pena in mesi quattro e giorni dieci di reclusione ed euro 200 di multa. Nel ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, veniva dedotta un'unica doglianza di violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p., senza specificare adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto e senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo dedotto non era proponibile in sede di legittimità nel modo in cui era stato formulato: la censura è stata ritenuta generica e aspecifica, priva di un effettivo confronto con la motivazione di merito, che è stata giudicata logicamente e giuridicamente congrua sia quanto all'affermazione di responsabilità sia quanto al trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo stati ravvisati elementi per esonerarla da tale conseguenza.
Norme richiamate
Richiamato come base del vincolo della continuazione contestato nel capo d'imputazione e nella decisione di merito.
Norma incriminatrice del furto, reato ritenuto integrato nel giudizio di merito.
Aggravante speciale del furto contestata e ritenuta in sentenza di merito.
Invocato nel ricorso per cassazione, ma la Corte osserva che la doglianza è formulata in modo generico e non idoneo a scalfire la motivazione di merito.
art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
Norma posta a fondamento della declaratoria di inammissibilità per genericità e aspecificità del motivo di ricorso.
Richiamato implicitamente nel dispositivo come base della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo, pur formalmente qualificato come violazione di legge, non è specifico e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione della violazione dell'art. 129 c.p.p. non può essere utilizzata in modo astratto o assertivo: è necessario indicare in modo puntuale le ragioni per cui ricorrerebbero le condizioni per una immediata declaratoria di proscioglimento.
- La motivazione del giudice di merito, se logicamente coerente e giuridicamente corretta sia sulla responsabilità sia sulla pena, resiste al controllo di legittimità quando il ricorso si limiti a riproporre censure generiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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